IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  recante
attuazione  della  direttiva  91/414/CEE, concernente l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
  Visto  in  particolare  l'art.  5,  comma 20,  del  citato  decreto
legislativo,  secondo  il  quale, allo scopo di proteggere le risorse
idriche   vulnerabili,  il  Ministro  della  salute,  su  documentata
richiesta  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  sentita  la
Commissione di cui all'art. 20 dello stesso decreto legislativo, puo'
disporre  limitazioni  o  esclusioni di impiego, anche temporanee, in
aree   specifiche   del   territorio,   per   prodotti   fitosanitari
autorizzati;
  Visto   il  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152,  e  in
particolare    l'allegato    7,   che   definisce   i   criteri   per
l'individuazione  delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e i
relativi  aspetti metodologici, in applicazione dell'art. 5, comma 21
del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  della  Regione
Piemonte   del   17 giugno   2003,   n.   287-20269,  recante  «Prima
individuazione  delle  aree  vulnerabili da prodotti fitosanitari, ai
sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;
  Visti  i pareri della Commissione consultiva prodotti fitosanitari,
espressi nelle sedute del 28 aprile 2004 e del 16 marzo 2005;
  Visti  i  pareri  del  Gruppo  di  lavoro tecnico-scientifico della
Commissione     consultiva    prodotti    fitosanitari,    costituito
appositamente  per  l'esame  dell'argomento,  riunitosi  il 14 maggio
2004, il 16 dicembre 2004 e il 28 aprile 2005;
  Visto  in particolare il parere della citata riunione del Gruppo di
lavoro del 28 aprile 2005, nella quale sono stati ascoltati anche gli
esperti  della regione Piemonte, come previsto dall'art. 5, comma 20,
del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Vista  la nota della Regione Piemonte del 13 luglio 2005, integrata
dalla  nota del 29 dicembre 2005, che ha condiviso le conclusioni del
Gruppo  di  lavoro  circa le sostanze attive bentazone, cinosulfuron,
dimetenamide. molinate, quinclorac;
  Visti  i  pareri  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del
territorio  pervenuti  in  data  5 aprile  2004,  26  luglio  2005  e
9 novembre   2005,  con  cui  e'  stato  espresso  parere  favorevole
all'adozione  dei  provvedimenti richiesti dalla Regione Piemonte per
le  sostanze attive bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate e
quinclorac  mentre  si  e'  ritenuto  necessario approfondire l'esame
tecnico-scientifico     per     le     sostanze    attive    alaclor,
oxadiazon, propanile    e   terbutilazina   indicate   nella   citata
deliberazione;
  Visto  il  parere  conclusivo della Commissione Consultiva Prodotti
Fitosanitari espresso nella seduta del 14 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Limitazioni di impiego per la sostanza attiva bentazone
  1.   E'  vietato  l'impiego  di  prodotti  fitosanitari  contenenti
bentazone nelle aree precisate nell'allegato 1.
  2.  In  tutte  le  altre aree del territorio piemontese, e' vietato
l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti bentazone sulla coltura
del riso coltivato in sommersione.