IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
                  TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                     e IL MINISTRO DELLA SALUTE;

  Visto  il  decreto  decreto  legislativo  18  febbraio  2005, n. 59
recante  «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione   e   riduzione   integrante   dell'inquinamento»   e  in
particolare l'art. 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida
per   l'individuazione  e  l'utilizzazione  delle  migliori  tecniche
disponibili,  nonche'  che  l'autorizzazione integrata ambientale sia
rilasciata,  tra  l'altro,  nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione  integrata  secondo  le  disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio dell'11 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 302 del 17 dicembre
2002)  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  del decreto legislativo n.
372/1999;
  Acquisiti  gli  elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto,  predisposti  dalla  commissione  istituita  con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del  7 dicembre  2002)  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2 del decreto
legislativo n. 372/1999;
  Sentita  la  conferenza  unificata  istituta  ai  sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Emanazione  delle linee guida per l'individuazione e l'utillizzazione
                 delle migliori tecniche disponibili
  Ai  sensi  dell'art. 4, commi 1 e 2 decreto legislativo 18 febbraio
2005,  n. 59 sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per
l'individuazione    e   l'utilizzazione   delle   migliori   tecniche
disponibili  per  gli  impianti esistenti che esercitano le attivita'
rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti del l'allegato
I del medesimo decreto:
    6.4.a)  Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di
oltre 50 tonnellate al giorno;
    6.5.  Impianti per l'eliminazione o il ricupero dli carcasse e di
residui  di  animali  con  una  capacita'  di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
    6.6.  Impianti  per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
con piu' di:
      a) 40.000 posti pollame;
      b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o;
      c) 750 posti scrofe.
  Tali  linee  guida, che costituiscono parte integrante del presente
diecreto, sono riportate in allegato.
  Per  criteri  di  tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio,  relativamente  alle  categorie  di attivita' citate al
comma 1,  le  linee  guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi  di  monitoraggio  gia'  emanate  per le attivita' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato  I  del  decreto  lecislativo 4 agosto 1999, n. 372 con
decreto  del 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.