IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLA SALUTE; Visto il decreto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrante dell'inquinamento» e in particolare l'art. 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, nonche' che l'autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma, operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'11 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 17 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999; Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 372/1999; Sentita la conferenza unificata istituta ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006; Decreta: Art. 1. Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utillizzazione delle migliori tecniche disponibili Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti esistenti che esercitano le attivita' rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti del l'allegato I del medesimo decreto: 6.4.a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dli carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno; 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di: a) 40.000 posti pollame; b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o; c) 750 posti scrofe. Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente diecreto, sono riportate in allegato. Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di monitoraggio, relativamente alle categorie di attivita' citate al comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio gia' emanate per le attivita' rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 nell'allegato I del decreto lecislativo 4 agosto 1999, n. 372 con decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.