IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e IL MINISTRO DELLA SALUTE;
Visto il decreto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrante dell'inquinamento» e in
particolare l'art. 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida
per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, nonche' che l'autorizzazione integrata ambientale sia
rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio dell'11 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 17 dicembre
2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
372/1999;
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 7 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 372/1999;
Sentita la conferenza unificata istituta ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utillizzazione
delle migliori tecniche disponibili
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59 sono emanate linee guida recanti i criteri specifici per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili per gli impianti esistenti che esercitano le attivita'
rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti del l'allegato
I del medesimo decreto:
6.4.a) Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse di
oltre 50 tonnellate al giorno;
6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero dli carcasse e di
residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10
tonnellate al giorno;
6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini
con piu' di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o;
c) 750 posti scrofe.
Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente
diecreto, sono riportate in allegato.
Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio, relativamente alle categorie di attivita' citate al
comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi di monitoraggio gia' emanate per le attivita' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato I del decreto lecislativo 4 agosto 1999, n. 372 con
decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.