IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n.  348,  con  il  quale  e'  stato emanato il regolamento recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
    Visto  il  decreto  Ministeriale  29  agosto 2000, come da ultimo
modificato  con  il decreto ministeriale 30 giugno 2005, con il quale
e'  stato  approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Conegliano Valdobbiadene»;
    Vista  la  domanda  presentata dalla regione Veneto, su richiesta
avanzata  dal  Consorzio  di tutela del vino Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene,  intesa  ad  ottenere  la modifica del disciplinare di
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
«Conegliano  Valdobbiadene », relativamente agli articoli 1, 4, 6, 7,
8;
    Visto  il  parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta
di che trattasi;
    Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione  concernente la
predetta  istanza,  tenutasi presso la Camera di commercio di Treviso
il  giorno  18 gennaio  2007, con la partecipazione tra gli altri del
funzionario   della  regione  Veneto,  dei  rappresentanti  di  enti,
organizzazioni  di produttori ed aziende vinicole, in base alle quali
e'  stata  confermata  la  volonta'  di assoggettarsi alla disciplina
prevista  dalla  proposta  di modifica del disciplinare di produzione
dei vini suddetti;
    Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Nazionale per la
Tutela  e  la  Valorizzazione  delle Denominazioni di Origine e delle
Indicazioni   Geografiche   Tipiche   dei  Vini  nella  riunione  del
31 gennaio  2007  e la relativa proposta di modifica del disciplinare
di  produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 40 del 17 febbraio 2007;
    Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e nei modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
    Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata   «Conegliano   Valdobbiadene»  ed  all'approvazione  del
relativo   disciplinare  di  produzione  dei  vini  in  argomento  in
conformita'  al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato
Comitato;
                              Decreta:
                               Art.1.
    Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata  «Conegliano Valdobbiadene», riconosciuto con decreto del
Presidente    della    Repubblica   2 aprile   1969,   e   successive
modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente
decreto,  le  cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a partire dalla
vendemmia 2007.