IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 18 gennaio 2005, n. 59, recante
"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in particolare
l'art. 4, comma 1 che prevede l'emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche
disponibili, nonchÕ che l'autorizzazione integrata ambientale sia
rilasciata, tra l'altro, nel rispetto delle linee guida medesime e
l'art. 4, comma 2, che prevede che, fino all'istituzione di una nuova
commissione integrata secondo le disposizioni dello stesso comma,
operi la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio del 19 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre
2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.
372/1999;
Acquisiti gli elaborati tecnici riportati in allegato al presente
decreto, predisposti dalla commissione istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 19 novembre
2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 302 del 27 dicembre 2002) ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 372/1999;
Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 5 ottobre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili
Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate linee guida recanti i criteri
specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le
attivitA' rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti
dell'allegato I del medesimo decreto:
5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti
pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B
(operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e
nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacitA' di oltre 10
tonnellate al giorno;
5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti
nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato
dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella
direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente
la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacitA' superiore a 3
tonnellate all'ora;
5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali
definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8,
D 9 con capacitA' superiore a 50 tonnellate al giorno.
Tali linee guida, che costituiscono parte integrante del presente
decreto, sono riportate in allegato.
Per criteri di tipo generale e per la definizione dei sistemi di
monitoraggio relativamente alle categorie di attivitA' citate al
comma 1, le linee guida riportate in allegato sono da considerarsi
unitamente alle linee guida generali e alle linee guida in materia di
sistemi di monitoraggio giA' emanate per le attivitA' rientranti
nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1
nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con
decreto del 31 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.
107 alla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2005.