IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto
ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286; il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002,  n.  54;  il decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59; la legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37,  comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  Paese  extracomunitario  dalla persona
sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi   nella   seduta   del  3 aprile  2007,  indetta  per  quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso
che  il  titolo  posseduto  dalla  persona  interessata  comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in   quanto   la   formazione   attestata   non   verte   su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza    posseduta    integra   e   completa   la   formazione
professionale;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di formazione cosi' composto: «Diplome» - specialita'
flauto,  conseguito il 4 luglio 1995 presso l'Accademia Belle Arti di
Tirana,  diploma  di  flauto,  conseguito  presso il Conservatorio di
Musica  di Lecce il 29 giugno 1992; posseduto da Artur Xheraj; nato a
Shijak  (Albania), il 16 giugno 1968, di cittadinanza comunitaria, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 e' titolo di abilitazione
all'esercizio,  in  Italia, della professione di docente nelle scuole
di istruzione secondaria nella classe di concorso:
    77/A «Strumento musicale nella scuola media» - Flauto.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 11 maggio 2007
                                         Il direttore generale: Dutto