IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  1,  commi 2  e  5,  e  l'art. 5, comma 2 della legge
8 luglio 1986, n. 394;
  Vista  la  legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.
394, in particolare l'art. 2, comma 3, l'art. 6 e l'art. 17;
  Visto  l'art.  2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dall'art. 2, comma 23 della legge 9 dicembre 1998, n. 426,
che  prevede  che  la  classificazione  e  l'istituzione  dei  parchi
nazionali  e  delle  riserve  naturali statali, terrestri, fluviali e
lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni;
  Visto  l'art.  31, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 che
prevede  che  le  direttive  necessarie per la gestione delle riserve
naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici,
educativi e di protezione naturalistica siano impartite dal Ministero
dell'ambiente;
  Visti   la  Convenzione  di  Bonn  del  23 giugno  1979  ratificata
dall'Italia con legge 25 gennaio 1983, n. 42; la Convenzione di Berna
del  19 settembre  1979  ratificata dall'Italia con la legge 5 agosto
1981,  n.  503;  la  direttiva n. 409 del 2 aprile 1979 del Consiglio
della Comunita' economica europea modificata con direttiva n. 411 del
25 luglio  1985  della Commissione della Comunita' economica europea;
la  direttiva  n. 43 del 21 maggio 1992 del Consiglio della Comunita'
economica  europea  ed il relativo regolamento di attuazione dato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
  Considerato  che  il  biotopo «Valle Averto» e' censito all'interno
della  Laguna  di  Venezia  tra  le  Aree  Importanti  per l'Avifauna
d'Italia  (Important Bird Areas Italia IBA ITALIA n. 034), inventario
che  si  prefigge  tra  gli  altri  obiettivi,  quello  di  mettere a
disposizione  degli Stati membri uno strumento utile per l'attuazione
della Direttiva 79/409/CEE ed in particolare del suo art. 4;
  Considerato  che il biotopo «Valle Averto» e' stato dichiarato, con
prot.  n.  2884/SCN/95  del 3 marzo 1995 del Ministero dell'ambiente,
«Zona  di  protezione  speciale»  (ZPS),  ai  sensi  della  direttiva
«Uccelli» 79/409/CEE del 25 aprile 1979;
  Considerato  che  la  regione  Veneto, con propria deliberazione di
Giunta del 21 dicembre 1998, prot. n. 4824, ha a sua volta dichiarato
e   confermato  il  sito  in  questione  quale  «Zona  di  Protezione
Speciale»;
  Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000»
e  del  relativo  progetto italiano «Bioitaly», la regione Veneto, ai
sensi della succitata direttiva «Habitat» 92/43/CEE, ha proposto, tra
gli   altri,  quale  sito  di  importanza  comunitaria  (SIC)  l'area
denominata  «Laguna  Sud: Valli arginate» (codice sito IT3250018) nel
quale e' ricompreso anche il biotopo Valle Averto;
  Considerato,  altresi',  che  il Ministero dell'ambiente, con prot.
SCN/ST/97/9478 del 30 giugno 1997, ha confermato il sito in questione
nell'apposita  lista  ufficiale definitiva trasmessa alla Commissione
europea;
  Considerato  che  durante  le migrazioni il biotopo di Valle Averto
ospita   contingenti  di  elevata  consistenza  numerica  di  uccelli
acquatici  in  sosta,  alimentazione  e  svernamento,  appartenenti a
numerose  specie  protette  e  non, con areali di distribuzione anche
molto   vasti   e  tra  loro  diversificati,  tra  cui  Podicipedidae
(Tachybaptus    ruficollis,   Podiceps   sp.pl.),   Phalacrocoracidae
(Phalacrocorax  sp.pl.),  Ardeidae  (Botaurus  stellaris,  Ixobrychus
minutus,  Nycticorax  nycticorax,  Ardeola  ralloides, Bubulcus ibis,
Egretta   sp.pl.   e   Ardea   sp.pl.),   Threskiornitidae  (Plegadis
falcinellus,   Platalea  leucorodia),  Anatidae  (Anser  anser,  Anas
sp.pl.,   Netta   rufina,  Aythya  sp.pl.),  Accipitridae  (Heliaetus
albicilla,  Circus  sp.pl.,  Accipiter  sp.pl.,  Buteo sp.pl., Aquila
clanga),  Pandionidae (Pandion haliaetus), Falconidae (Falco sp.pl.),
Rallidae  (Rallus  aquaticus,  Porzana  sp.pl.,  Gallinula chloropus,
Fulica  atra), Recurvirostridae (Himantopus himantopus, Recurvirostra
avosetta),  Chadridae  (Charadrius sp.pl., Pluvialis sp.pl., Vanellus
vanellus),   Scolopacidae   (Calidris   sp.pl.,  Philomachus  pugnax,
Lymnocryptes  minimus,  Gallinago  sp.pl.,  Limosa  sp.pl.,  Numenius
sp.pl.,  Tringa sp.pl. e Actitis hypoleucos), Laridae (Larus sp.pl.),
Sternidae  Gelochelidon nilotica, Sterna sp.pl. e Chlidonias sp.pl.),
Alcedidae  (Alcedo  atthis), Motacillidae (Anthus cervinus, Motacilla
sp.pl.),  Sylviidae  (Cettia  cetti,  Cisticola  juncidis, Locustella
sp.pl.,  Acrocephalus  sp.pl.,  Sylvia sp.pl. e Phylloscopus sp.pl.),
Timaliidae  (Panurus  biarmicus),  Remizidae  (Remiz  pendulinus)  ed
Emberizidae (Emberiza schoeniclus);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976,
n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con   il  quale  e'  stata  data  piena  ed  intera  esecuzione  alla
convenzione  relativa  alle  zone  umide di importanza internazionale
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il
2 febbraio 1971, ed entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato,  altresi',  che  con  il  decreto del Presidente della
Repubblica  dell'11 febbraio  1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  111  del  15 maggio  1987,  e' stato reso esecutivo in
Italia  il  Protocollo  di  emendamento  alla convenzione, adottato a
Parigi il 3 dicembre 1982;
  Considerato  che,  a  norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione
sopracitata  e  sulla  base dei criteri di identificazione delle zone
umide   di   importanza  internazionale  proposti  nella  «Conferenza
internazionale  sulla  conservazione delle zone umide e degli uccelli
acquatici»  tenutasi  a  Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre
1974),  adottati  al  IV Incontro delle parti contraenti come annesso
alla  raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990), e
approvati  con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia,
1996),  sono  state  a  suo  tempo  designate  alcune  zone  umide di
importanza  internazionale tra cui il biotopo di Valle dell'Averto, e
che  tali zone sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui
all'art 2, n. 1, della convenzione medesima;
  Considerato  inoltre  che  l'art.  4,  comma 3,  della  Convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa  (Convenzione  di  Berna),  ratificata con legge
5 agosto  1981,  n.  503,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250
dell'11 settembre  1981,  prevede per le parti contraenti l'impegno a
prestare  particolare  attenzione  alla  protezione  delle  zone  che
rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati
II  e  III  alla  convenzione medesima e in particolare, per cio' che
concerne  le  aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree
di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
  Considerato,   altresi',  l'eccezionale  valore  naturalistico  del
biotopo di Valle Averto, che costituisce parte integrante e rilevante
dell'ambiente  naturale  originario  della  gronda  lagunare  e della
laguna di Venezia, che presenta contenuti altamente significativi dal
punto di vista storico-morfologico, ecologico ed ambientale, ricco di
emergenze  naturali e caratterizzato da una ampia varieta' tipologica
data  da  paleoalvei  e fosse, acque interne, aperte e vallive, laghi
salmastri  con  praterie  alofile,  praterie  umide  e prati stabili,
canneti,  «barene», «velme» e motte, e che annovera, altresi', al suo
interno    alcuni   manufatti,   detti   «casoni»,   realizzati   con
caratteristiche tipologiche particolari;
  Considerato,  ancora,  che  la  zona  e' interessata dalla presenza
delle  tipiche  presenze  floristiche  dell'Estuario  Veneto,  ed  in
particolare,   per   le   associazioni   vegetazionali  da:  praterie
caratteristiche  degli  Arrenethalia,  prati umidi e acquitrinosi con
elementi  fortemente  igrofili  (come  Carex  sp.pl., Cyperus sp.pl.,
Holoschoenus     sp.pl.,    Salcerella-Lythrum    salicaria,    Menta
d'acqua-Mentha   aquatica,  Juncus  sp.pl.),  distese  monofitiche  a
Cannuccia  di  palude-Phragmites australis con ben quattro differenti
associazioni  del  Phragmition,  stagni  e  canali con tifeti a mazze
sorde  (Typha  latifolia  e  Typha anguistifolia), giuncheti a Juncus
articulatus,  Juncus  lacustris,  Sparganium  erectum, e Giglio delle
paludi-Iris   pseudacorus,   distese   d'acqua   dolce  ricoperte  da
associazioni   rientrabili   nella   classe   Lemnetea   Tx.  1955  e
Potamogetonea  Ix.  si  Prsg.  1943,  con  lenticchie  d'acqua (Lemna
sp.pl.,    Spirodela    polyrrhiza),    Salvinia    natans,    Ninfea
bianca-Nymphaea    alba,    Utricularia    vulgaris,   Ranuncolo   di
palude-Ranunculus  tricophyllum,  Potamogeton  sp.pl., Cerratophillum
demersum  e  Myriophillum spicatum, agglomerati boschivi puri o misti
di   Olmo-Ulmus  minor,  Acero  campestre-Acer  campestris,  Frassino
maggiore-Fraxinus   excelsior,   Frassino-Fraxinus  oxycarpa,  Pioppo
nero-Populus  nigra,  Pioppo bianco-Populus alba, Salice bianco-Salix
alba,  Salice  da  vimini-Salix  viminalis,  Salicone-Salix  capraea,
Sambuco-Sambucus    nigra,    Sanguinella-Cornus    sanguinea,   Rosa
selvatica-Rosa  canina,  Rovo-Rubus  ulmifolius, Spin cervino-Rhamnus
catharticus, Biancospino-Crataegus monogyna, Lantana-Viburnum lantana
e  Evonimo  europeo-Euonimus  europaeus,  porzioni  dimotte, argini e
barene  popolati  dalle  caratteristiche Salicornietea Br. Bl. et Tx,
1952, con Arthrocnemum sp.pl. e Salicornia sp.pl., tra cui l'endemica
Salicornia  veneta-Salicornia  veneta,  Limonio delle paludi-Limonium
serotinum,  Salsola  soda,  Suaeda maritima, Astro delle paludi-Aster
tripolium  e  Halimione  portulacoides, laghi e specchi acquei aperti
salmastri  popolati  dalle  peculiari fanerogame lagunari come ruppie
(Ruppia  maritima  e  Ruppia  cirrosa)  associate  a  zostera-Zostera
noltii,  e  da  crittogame  quali  Enteromorpha  sp.pl., Chaetomorpha
sp.pl., Valonia sp.pl. e Ulva lactuca;
  Considerato  anche  l'importante  ruolo che la Valle Averto riveste
per  l'avifauna  acquatica  soprattutto  quale  habitat  di  sosta ed
alimentazione   durante   il  periodo  della  migrazioni  per  svassi
(Podiceps   sp.  pl.),  aironi  (Egretta  sp.  pl.,  Ardea  sp.  pl.,
anseriformi  (Anas  sp.pl., Aythya sp.pl., Mergus serrator, Bucephala
clangula),  limicoli  (Tringa  sp.pl.,  Charadrius  sp.pl.,  Calidris
sp.pl.,  Limosa  sp.pl.,  Numenius sp. pl., Larus minutus, Chlidonias
sp.pl.,  Sterna  sp.pl.,  )  e  di nidificazione per Volpoca (Tardona
tardona),   Cavaliere   d'Italia  (Himantopus  himantopus),  Avocetta
(Recurvirostra   avosetta),   Pettegola   (Tringa  totanus),  Fratino
(Charadrius alexandrinus), Gabbiano corallino (Larus melanocephalus),
Rondine di mare (Sterna hirundo) e Fraticello (Sterna albifrons);
  Considerato,  infine,  che il biotopo in questione riveste un ruolo
altamente  significativo  per  la  biodiversita',  e  che  nel  campo
faunistico  ospita  numerose e varie entita' fra cui molte ricomprese
negli  elenchi  di cui alla direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli),
risoluzione   del   Consiglio   del   2 aprile  1989  concernente  la
conservazione  degli uccelli acquatici, negli allegati II e III della
«Convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e
dell'ambiente  naturale in Europa» (approvata a Berna il 19 settembre
1979  ed  entrata  in vigore in Italia con la legge 5 agosto 1981, n.
503)   e  nei  successivi  annessi  di  emendamento  II  e  III  alla
convenzione  (entrati  in  vigore  con il decreto del Ministero degli
affari  esteri  del  6 marzo  1998,  n.  4503, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale  n.  122  del  28 maggio  1998),  tra cui quelle ricomprese
nell'Annesso  II  «specie  di  fauna  rigorosamente  protette», ed in
particolare:    Chiocciola-Helix    pomatia   (Gastropoda-Helicidae),
Unione-Unio    elongatus    (Bivalvia-Unionidae),   Sanguisuga-Hirudo
medicinalis  (Hirundinoidea-Hirudinidae), Licena delle paludi-Lycaena
dispar      (Lepidoptera-Lycaenidae),     Nono-Aphanius     fasciatus
(Osteichthies-Cyprinodontidae),  Ghiozzetto  di  laguna-Knipowitschia
panizzae     e     Ghiozzetto     cenerino-Padogobious     canestrini
(Osteichthies-Gobiidae),             Tritone-Triturus             sp.
(Amphibia-Salamandridae),    Rospo    comune-Bufo    bufo   e   Rospo
smeraldino-Bufo    viridis    (Amphibia-Bufonidae),    Raganella-Hyla
arborea/intermedia (Amphibia-Hylidae), Rana di Lataste-Rana latastei,
Rana   dalmatina-Rana  dalmatina  e  Rana  di  Lessona-Rana  lessonae
(Amphibia-Ranidae),     Emys     orbicularis     (Reptilia-Emydidae),
Ramarro-Lacerta   viridis,   Lucertola  muraiola-Podarcis  muralis  e
Lucertola     campestre-Podarcis     sicula    (Reptilia-Lacertidae),
Biacco-Coluber   viridiflavus,   Natrice-Natrix   natrix   e  Natrice
tessellata-Natrix    tessellata   (Reptilia-Colubridae),   Testuggine
d'acqua-Emys  orbicularis  (Reptilia-Emydudae),  Tuffetto-Tachybaptus
ruficollis    e    svassi-Podiceps    sp.pl.    (Aves-Podicipedidae),
cormorani-Phalacrocorax        sp.pl.       (Aves-Phalacrocoracidae),
Tarabuso-Botaurus     stellaris,    Tarabusino-Ixobrychus    minutus,
Nitticora-Nycticorax  nycticorax, Sgarza ciuffetto-Ardeola ralloides,
Airone guardabuoi-Bubulcus ibis, aironi-Egretta sp.pl. e Ardea sp.pl.
(Aves-Ardeidae),   Cicogna   nera-Ciconia  nigra  (Ciconiidae),  Ibis
mignattaio-Plegadis   falcinellus   e   Spatola-Platalea   leucorodia
(Threskiornithidae),         Fenicottero-Phoenicopterus         ruber
(Phoenicopteridae),    cigni-Cygnus    sp.pl.,   oche-Anser   sp.pl.,
Volpoca-Tadorna  tadorna,  anatre di superficie-Anas sp.pl., Fistione
turco-Netta  rufina,  anatre  da tuffo-Aythya sp.pl. (Aves-Anatidae),
Falco  pecchiaiolo  Pernis  apivorus,  Nibbio  bruno-Milvus  migrans,
Aquila   di   mare-Haliaetus   albicilla,   albanelle-Circus  sp.pl.,
Astore-Accipiter  gentilis,  Sparviero-Accipiter  nisus, poiane-Buteo
sp.pl.,  Aquila  anatraia maggiore-Aquila clanga (Aves-Accipitridae),
Falco  pescatore  Pandion  haliaetus (Aves-Pandionidae), falchi-Falco
sp.pl.  (Aves-Falconidae),  Porciglione-Rallus  aquaticus  e  Porzana
sp.pl.  (Aves-Rallidae),  Cavaliere  d'Italia-Himantopus himantopus e
Avocetta-Recurvirostra        avosetta       (Aves-Recurvirostridae),
corrieri-Charadrius     sp.pl.     e     pivieri-Pluvialis     sp.pl.
(Aves-Charadridae),            piovanelli-Calidris            sp.pl.,
Combattente-Philomachus    pugnax,   Frullino-Lymnocryptes   minimus,
Croccolone-Gallinago  sp.pl., pittime-Limosa sp.pl., chiurli-Numenius
sp.pl.,  totani-Tringa  sp.pl.,  Piro-piro piccolo-Actitis hypoleucos
(Aves-Scolopacidae),  gabbiani-Larus  sp.pl.  (Aves-Laridae),  Sterna
zampenere-Gelochelidon  nicotica,  rondini  di  mare-Sterna  sp.pl. e
mignattini-Chlidonias  sp.pl. (Aves-Sternidae), Barbagianni-Tyto alba
(Aves-Tytonidae),  Civetta-Athene  noctua,  Gufo  comune-Asio  otus e
Allocco-Strix  aluco (Aves-Strigidae), Martin pescatore-Alcedo atthis
(Aves-Alcedinidae),   Gruccione-Merops   apiaster   (Aves-Meropidae),
Upupa-Upupa   epops   (Aves-Upupidae),  Torcicollo-Jynx  torquilla  e
Picchio  rosso maggiore-Picoides major (Aves-Picidae), Topino-Riparia
riparia,   Rondine-Hirundo  rustica  e  Balestruccio-Delichon  urbica
(Aves-Hirundinidae),          pispole-Anthus         sp.pl.         e
ballerine/cutrettole-Motacilla       sp.pl.      (Aves-Motacillidae),
Pettirosso-Erithacus    rubecula,   Usignolo-Luscinia   megarhynchos,
Pettazzurro-Luscinia  svecica, codirossi-Phoenicurus sp.pl., Saxicola
sp.pl.,  Turdus  sp.pl.  (Aves-Turdidae),  Usignolo  di  fiume-Cettia
cetti,    Beccamoschino-Cisticola    juncidis,   Locustella   sp.pl.,
cannaiole-Acrocephalus     sp.pl.,     canapini-Hippolais     sp.pl.,
silvie-Sylvia sp.pl., lui-Phylloscopus sp.pl. e regoli-Regulus sp.pl.
(Aves-Sylviidae),  Pigliamosche-Muscicapa  striata  e  balie-Ficedula
sp.pl.      (Aves-Muscicapidae),      Basettino-Panurus     biarmicus
(Aves-Timaliidae),           Codibugnolo-Aegithalos          caudatus
(Aves-Aegithalidae),      cincie-Parus     sp.pl.     (Aves-Paridae),
Pendolino-Remiz pendulinus (Aves-Remizidae), Rigogolo-Oriolus oriolus
(Aves-Oriolidae),   averle-Lanius   sp.pl.  (Aves-Laniidae),  Passera
mattugia-Passer   montanus   (Aves-Passeridae),   Fringilla   sp.pl.,
Verzellino-Serinus serinus, Carduelis sp.pl. e Frosone-Coccothraustes
coccothraustes     (Aves-Fringillidae),     zigoli-Emberiza    sp.pl.
(Aves-Emberizidae),             Riccio-Erinaceus            europaeus
(Mammalia-Erinaceidae),  Toporagno  comune-Sorex  araneus,  Toporagno
d'acqua  di Miller-Neomys anomalus, Crocidura ventre bianco-Crocidura
leucodon     e     Crocidura     soaveolens.    (Mammalia-Soricidae),
pipistrelli-Pipistrellus       sp.pl.,      nottole-Nyctalus      sp.
(Mammalia-Vespertilionidae),    Moscardino-Muscardinus   avellanarius
(Mammalia-Myoxidae),   Tasso-Meles  meles,  Donnola-Mustela  nivalis,
Puzzola-Mustela putorius e Faina-.astes foina (Mammalia-Mustelidae);
  Riconosciuto  che,  tra  le  specie di cui ai citati allegati della
convenzione  di  Berna,  ed  in  paryticolare  all'Appendix II, nella
predetta  zona umida si riproducono regolarmente: Helix pomatia, Unio
elongatus,  Hirudo  medicinalis,  Lycaena dispar, Aphanius fasciatus,
Pomatoschistus  canestrinii, Knipowitschia panizzae, Tritone crestato
italiano-Triturus  carnifex, Bufo viridis, Hyla arborea (intermedia),
Rana  dalmatina,  Rana  latastei,  Emys orbicularis, Lacerta viridis,
Podarcis  muralis,  Podarcis  sicula,  Coluber  viridiflavus,  Natrix
tessellata,     Tachibaptus     ruficollis,    Ixobrychus    minutus,
Nitticora-Nycticorax  nycticorax,  Airone rosso-Ardea purpurea, Falco
di     palude-Circus    aeruginosus,    Voltolino-Porzana    porzana,
Fratino-Charadius   alexandrinus,   Actitis   hypoleucos,  Himantopus
himantopus, Rondine di mare-Sterna hirundo, Tyto alba, Athene noctua,
Asio  otus,  Alcedo atthis, Merops apiaster, Jynx torquilla, Picoides
major,   Hirundo   rustica,   Ballerina   bianca-Motacilla   cinerea,
Cutrettola   gialla   capocenerino-Motacilla   flava  cinereocapilla,
Luscinia  megarhynchos,  Saltimpalo-Saxicola  rubetra,  Cettia cetti,
Cisticola    juncidis,    Cannareccione-Acrocephalus    arundinaceus,
Cannaiola  verdognola-Acrocephalus palustris, Forapaglie-Acrocephalus
shoenobaeus,   Cannaiola-Acrocephalus   scirpaceus,   Capinera-Sylvia
atricapilla,   Bigia   padovana-Sylvia   nisoria,  Canapino-Hippolais
polyglotta,   Muscicapa   striata,   Panurus   biarmicus,  Aegithalos
caudatus,   Cinciarella-Parus  caeruleus,  Cinciallegra-Parus  major,
Remiz    pendulinus,    Averla    piccola-Lanius   collurio,   Averla
cenerina-Lanius      minor,      Cardellino-Carduelis      carduelis,
Verdone-Carduelis    chloris,    Serinus   serinus,   Migliarino   di
palude-Emberiza   schoeniclus,   Oriolus   oriolus,   Pipistrello  di
Nathusius-Pipistrellus nathusii, Pipistrello albolimbato-Pipistrellus
kuhli e Nyctalus sp.;
  Considerato  pertanto  che  la  zona  in  questione  ha  un  valore
particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica
della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita'
della  sua  flora  e  della  sua  fauna,  e  costituisce  un  esempio
particolarmente  rappresentativo  di  zona umida caratteristica della
propria regione biogeografica;
  Atteso,  quindi,  che  la  zona  in questione soddisfa i criteri di
identificazione  delle  zone di importanza internazionale, cosi' come
adottati  in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti
(Regina-Canada,  1987;  Montreaux-Svizzera,  1990;  Kushiro-Giappone,
1993 e Brisbane, 1996);
  Visti  l'art.  4,  lettera h),  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  15 gennaio  1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il decreto 1° agosto 1985 del Ministero per i beni culturali
e  ambientali  con  il  quale,  ai sensi della legge n. 1497/1939, il
biotopo  di  Valle Averto, ubicato nella laguna di Venezia, in comune
di Campagna Lupia, e' interamente sottoposto a vincolo paesaggistico;
  Vista  le  delibere  della  giunta regionale del Veneto n. 3051 del
7 giugno 1988 e n. 4447 del 19 luglio 1988 con le quali il biotopo di
Valle  Averto,  in  Comune  di Campagna Lupia, e' stato costituito in
«Oasi di protezione della flora e della fauna»;
  Visto  i  decreti  del Ministro dell'ambiente del 10 febbraio 1989,
pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1989, e del
3 maggio  1993, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio
1993,  con  i  quali  la  zona  umida «Valle Averto» e' dichiarata di
importanza   internazionale   ai   sensi  e  per  gli  effetti  della
«Convenzione  relativa  alle zone umide di importanza internazionale,
soprattutto  come  habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar
il  2 febbraio  1971,  nella  sua estensione complessiva di circa 500
ettari,  secondo  i confini riportati nelle cartografie allegate agli
stessi decreti;
  Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della convenzione di
Ramsar  prevede  che  ciascuna  parte  contraente favorisca la tutela
delle  zone  umide  creando  delle riserve naturali nelle zone umide,
indipendentemente   dal   fatto  se  siano  o  meno  riconosciute  di
importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
  Vista  l'ordinanza  3 maggio 1993 del Ministro dell'ambiente con la
quale,  ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  la protezione, non
garantita   dai   vincoli   esistenti,  degli  ecosistemi  di  valore
naturalistico  la  cui  presenza  ha  condotto  alla dichiarazione di
importanza  internazionale della zona umida di Valle Averto, la detta
zona umida, secondo i confini individuati nell'allegata cartografia e
coincidenti  con quelli del decreto ministeriale del 10 febbraio 1989
comprendenti  circa 200 ettari del biotopo, e' stata individuata come
area destinata a divenire riserva naturale dello Stato;
  Visto  che  il  biotopo  di  Valle Averto e' ricompreso all'interno
della  linea  di  «Conterminazione lagunare» della laguna di Venezia,
cosi'  come  da  ultimo  definito  dal  decreto  ministeriale  LL.PP.
9 febbraio 1990;
  Visti  l'art.  9  della Costituzione della Repubblica italiana, gli
articoli 822  e  824  del codice civile, il R.D.L. 18 giugno 1936, n.
1853  (articoli 1,  5, 6, 41, 48 e 67) convertito con legge 7 gennaio
1937,  n.  191 «Norme relative alla polizia della laguna di Venezia»,
delle leggi 31 ottobre 1942 n. 1471, 16 aprile 1973, n. 171, (art. 1)
e   5 marzo   1963,  n.  366,  (articoli 1,  2,  3,  9,  22  e  24  e
l'Inventario-Catasto De Bernardi;
  Viste  le  sentenze  in  materia  di  demanio  dello Stato, e nello
specifico  la  sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche
del  13 marzo  1950,  n. 3, della Corte di Cassazione sez. I civ. del
27 gennaio   1975,  n.  316,  del  Consiglio  di  Stato  sez  VI  del
17 novembre  1978 n. 1205, della Corte di cassazione sez. II civ. del
6 giugno  1989,  n. 2745, e sez III pen. del 30 aprile-25 maggio 1992
n. 1992;
  Viste infine le sentenze relative alla accertata demanialita' delle
acque  delle  valli  da  pesca  della  Laguna  di  Venezia tra cui e'
compresa  anche  la  parte  acquea  della  Valle  dell'Averto,  ed in
particolare  le sentenza del Tribunale civile e penale di Venezia del
28 ottobre 1994 n. 299/1993 bis, della Corte d'appello di Venezia del
18 dicembre  1995,  n. 1289, e della Corte suprema di cassazione sez.
VI penale dell'11 novembre 1997 n. 4398/97 R.G.N.7712/97;
  Esaminato   il   Piano   faunistico-venatorio  regionale  2007-2012
approvato  con  legge  regionale  del 5 gennaio 2007, n. 1, nel quale
viene  operata  una  riduzione  al  perimetro dell'Oasi di protezione
della flora e della fauna, apportata a seguito del sub-emendamento n.
4629,  come risulta dal Resoconto 57ª seduta pubblica del 29 novembre
2006;
  Considerato  che,  per  effetto della variazione apportata al Piano
faunistico-venatorio   regionale   2007-2012,   verrebbe  ridotta  la
protezione  della fauna su circa 300 ettari della zona umida di Valle
Averto,  tutela  che  era  stata precedentemente accordata attraverso
l'istituzione  dell'oasi  di  protezione  della  fauna  di  cui  alle
deliberazioni  della  giunta  regionale  7 giugno  1988,  n.  3451, e
19 luglio  1988,  n.  4447 ed alla legge regionale 27 giugno 1996, n.
17;
  Considerato   che   il  procedimento  amministrativo,  avviato  dal
Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare di
concerto con la regione Veneto, la provincia di Venezia, il comune di
Campagna  Lupia  e  il Magistrato delle acque di Venezia, finalizzato
all'istituzione della riserva naturale statale di «Valle Averto», pur
avendo  individuato il biotopo di «Valle Averto» nella sua estensione
complessiva come riserva naturale statale, e' ancora in corso;
  Vista  la  necessita'  di  assicurare  la  protezione di ecosistemi
caratteristici dell'ambiente naturale della laguna di Venezia, e piu'
in   particolare   della  sua  peculiare  componente  faunistica,  di
rilevanza  nazionale  ed  internazionale,  minacciati  dalla  recente
variazione  dell'originario status di «Oasi di protezione della flora
e della fauna»;
  Considerato  che  i vincoli esistenti sull'area di circa 300 ettari
della   «Valle  Averto»  interessata  dalla  riduzione  di  perimetro
dell'«Oasi di protezione» non garantiscono la tutela degli ecosistemi
presenti   di   valore  naturalistico  tale  da  aver  condotto  alla
dichiarazione  di  zona  umida  di importanza internazionale ai sensi
della  convenzione  di  Ramsar con il citato decreto ministeriale del
3 maggio 1993;

                               Ordina:

                               Art. 1.
  La  zona  umida di «Valle Averto», ubicata in provincia di Venezia,
nel  comune  di  Campagna  Lupia,  e'  individuata, secondo i confini
riportati   nella   cartografia  allegata  (Allegato  1),  come  area
destinata a divenire riserva naturale dello Stato.