IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto  l'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e
gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e
che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  definizione di una disciplina
specifica  per  gli imballaggi, recipienti ed utensili di alluminio e
di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 13 ottobre 2005;
  Vista   la   comunicazione  alla  Commissione  dell'Unione  europea
effettuata   in  data  12 dicembre  2005  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 27 marzo 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il regolamento disciplina i materiali e gli oggetti di alluminio
e  di  leghe  di  alluminio  destinati  a  venire  a contatto con gli
alimenti.
  2.  Il  regolamento  non si applica ai materiali ed agli oggetti di
alluminio  ricoperto,  purche'  lo  strato a diretto contatto con gli
alimenti esplichi effetto barriera.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  i  regolamenti  CE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica   23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione  della
          direttiva  CEE  n.  76/893  relativa  ai  materiali ed agli
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari),  cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
          legislativo  25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione della
          direttiva  89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
          destinati  a  venire a contatto con i prodotti alimentari),
          e' il seguente:
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito  il  Consiglio  superiore di sanita', sono indicati
          per  i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella  loro  produzione,  e,  ove occorrano, i requisiti di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'   all'uso   cui   sono   destinati  nonche'  le
          limitazioni,  le  tolleranze e le condizioni di impiego sia
          per  i  limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro,  di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata, di
          ceramica   e  di  banda  cromata  valgono  le  disposizioni
          contenute  nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
          1974,  13  settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3.  Il  Ministro  della  sanita',  sentito il Consiglio
          superiore  di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti  destinati,  da  soli o in combinazione tra loro, a
          venire   a   contatto   con   le  sostanze  alimentari,  in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1  e  2,  e'  punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
          mesi   o   con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni  a  lire
          quindicimilioni».
              - Il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento e del
          Consiglio  del  27  ottobre 2004 riguardante i materiali ed
          oggetti  destinati  a  venire  a  contatto  con  i prodotti
          alimentari   e   che   abroga  le  direttive  80/590/CEE  e
          89/109/CEE  e'  stato  pubblicato nella GUCE serie L n. 338
          del 13 novembre 2004.
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione    e   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica  autorizzando  l'esercizio della podesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo,  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione   di  decreti  ministeriali  di  natura
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».