IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
    Visti  gli  articoli 20  e  21  del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  recante  «Codice  in  materia di protezione dei dati
personali»;
    Visto  l'articolo 181,  comma 1,  lettera a),  del citato decreto
legislativo  n.  196  del  2003, e successive modificazioni, il quale
prevede  che  la  identificazione dei tipi di dati e di operazioni ai
sensi  degli  articoli 20,  commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata
con atto di natura regolamentare entro il 28 febbraio 2007;
    Visto  l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
    Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito in
legge,  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed, in
particolare, l'articolo 1, comma 6, che istituisce il Ministero della
solidarieta' sociale;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
    Considerata  la necessita' di provvedere ad individuare i tipi di
dati sensibili e giudiziari trattati dal Ministero della solidarieta'
sociale e le finalita' di interesse pubblico perseguite;
    Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente
significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare,
pressoche'  interamente  mediante  i  siti  web o volte a definire in
forma   completamente  automatizzata  profili  o  personalita'  degli
interessati,  le  interconnessioni  e  i raffronti tra banche di dati
gestite  da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili
e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione dei dati a terzi e la diffusione;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate   dal   Ministero   della   solidarieta'  sociale  ed,  in
particolare, le operazioni di comunicazione a terzi e di raffronto;
    Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le
operazioni ordinarie che il Ministero della solidarieta' sociale deve
necessariamente  svolgere  per  perseguire  le finalita' di rilevante
interesse pubblico individuate per legge;
    Ritenuto  di  aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003;
    Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;
    Vista l'autorizzazione generale del Garante per la protezione dei
dati  personali  n.  7 del 21 dicembre 2005 al trattamento dei dati a
carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici
e  di  soggetti  pubblici,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006;
    Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione dei dati
personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, reso in data 28 febbraio 2007;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;
    Vista   la   comunicazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  effettuata  in  data  24 aprile 2007, con la nota prot. n.
04S/0001211/AFF;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Oggetto del regolamento
    1.  Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in
materia  di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati
sensibili  e  giudiziari  e  le  operazioni  eseguibili  da parte del
Ministero  della solidarieta' sociale nello svolgimento delle proprie
funzioni istituzionali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse.
              - Il  testo  vigente degli articoli 20 e 21 del decreto
          legislativo  30  giugno  2003, n. 196 «Codice in materia di
          protezione  dei  dati personali», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. e' il seguente:
              «Art.  20 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di  soggetti  pubblici e' consentito solo se autorizzato da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i  tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
          eseguibili  e  le finalita' di rilevante interesse pubblico
          perseguite.
              2.  Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di   dati   sensibili   e   di  operazioni  eseguibili,  il
          trattamento  e'  consentito  solo in riferimento ai tipi di
          dati  e  di  operazioni identificati e resi pubblici a cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  22, con atto di
          natura  regolamentare  adottato  in  conformita'  al parere
          espresso  dal  Garante  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
          lettera g), anche su schemi tipo.
              3.  Se  il trattamento non e' previsto espressamente da
          una  disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle  demandate  ai  medesimi  soggetti  dalla legge, che
          perseguono  finalita' di rilevante interesse pubblico e per
          le   quali   e'   conseguentemente  autorizzato,  ai  sensi
          dell'art.  26,  comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
          Il  trattamento  e' consentito solo se il soggetto pubblico
          provvede  altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
              4.  L'identificazione  dei tipi di dati e di operazioni
          di   cui   ai   commi 2  e  3  e'  aggiornata  e  integrata
          periodicamente.».
              «Art.  21  (Principi applicabili al trattamento di dati
          giudiziari).  -  1.  Il  trattamento  di dati giudiziari da
          parte   di   soggetti   pubblici   e'  consentito  solo  se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di
          rilevante  interesse  pubblico  del  trattamento, i tipi di
          dati trattati e di operazioni eseguibili.
              2.  Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».
              -  Il  testo vigente dell'art. 181, comma 1, lettera a)
          del  citato  decreto  legislativo  n.  196  del  2003 e' il
          seguente:
              «Art.  181 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
                a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
          dei   tipi   di   dati  e  di  operazioni  ai  sensi  degli
          articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007.».
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  17, commi 3 e 4 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              -   Il   testo   vigente   dell'art.  1,  comma  6  del
          decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006  n.  233
          «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei   Ministeri»,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio 2006, n. 114, e' il seguente:
              «6. E'   istituito   il  Ministero  della  solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse   finanziarie,   strumentali  e  di  personale:  le
          funzioni   attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  dall'art.  46, comma 1, lettera c), del
          decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, in materia di
          politiche  sociali  e  di  assistenza,  fatto  salvo quanto
          disposto  dal  comma 19 del presente articolo; i compiti di
          vigilanza  dei  flussi di entrata dei lavoratori esteri non
          comunitari  di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 46
          del  citato  decreto  legislativo  n.  300  del 1999, e neo
          comunitari,   nonche'  i  compiti  di  coordinamento  delle
          politiche  per  l'integrazione  degli  stranieri immigrati.
          Restano  ferme  le  attribuzioni del Ministero del lavoro e
          della   previdenza   sociale   in   materia   di  politiche
          previdenziali.  Con il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle finzioni
          aventi  natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
          funzioni  di  indirizzo  e vigilanza sugli enti di settore;
          possono  essere, altresi', individuate forme di avvalimento
          per  l'esercizio  delle  rispettive  funzioni Sono altresi'
          trasferiti  al Ministero della solidarieta' sociale, con le
          inerenti  risorse  finanziarie  e con l'Osservatorio per il
          disagio  giovanile  legato alle tossicodipendenze di cui al
          comma 556 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
          i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri. L'art. 6-bis del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' abrogato. Il
          personale  in  servizio  presso  il  soppresso dipartimento
          nazionale  per  le  politiche  antidroga  e' assegnato alle
          altre   strutture   della   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  fatto  comunque  salvo quanto previsto dall'art.
          12,  comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e  successive  modificazioni.  Sono,  infine, trasferite al
          Ministero della solidarieta' sociale le funzioni in materia
          di  Servizio  civile  nazionale  di cui alla legge 8 luglio
          1998,  n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e la decreto
          legislativo  5  aprile  2002,  n. 77, per l'esercizio delle
          quali   il  Ministero  si  avvale  delle  relative  risorse
          finanziarie,  umane  e  strumentali.  E  Ministro esercita,
          congiuntamente   con   il   Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia
          nazionale italiana del programma comunitario gioventu'.».
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
              - Il  testo  vigente  dell'art.  22  del citato decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente:
              «Art.  22 (Principi  applicabili al trattamento di dati
          sensibili   e   giudiziari).   -  1.  I  soggetti  pubblici
          conformano  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari
          secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti,
          delle    liberta'    fondamentali    e    della    dignita'
          dell'interessato.
              2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'art. 13 i
          soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa
          che  prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e'
          effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
              3.  I  soggetti  pubblici  possono trattare solo i dati
          sensibili   e   giudiziari   indispensabili   per  svolgere
          attivita'  istituzionali  che non possono essere adempiute,
          caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di
          dati personali di natura diversa.
              4.  I  dati  sensibili  e  giudiziari sono raccolti, di
          regola, presso l'interessato.
              5.    In   applicazione   dell'art.   11,   comma   10,
          lettere c), d)   ed e),   i  soggetti  pubblici  verificano
          periodicamente   l'esattezza  e  l'aggiornamento  dei  dati
          sensibili   e   giudiziari,  nonche'  la  loro  pertinenza,
          completezza,  non  eccedenza  e  indispensabilita' rispetto
          alle  finalita'  perseguite  nei  singoli  casi,  anche con
          riferimento  ai  dati che l'interessato fornisce di propria
          iniziativa.  Al  fine  di assicurare che i dati sensibili e
          giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai
          compiti  loro  attribuiti,  i  soggetti  pubblici  valutano
          specificamente  il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I
          dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultano
          eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
          essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione,
          a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del  documento  che  li
          contiene.  Specifica attenzione e' prestata per la verifica
          dell'indispensabilita'  dei  dati  sensibili  e  giudiziari
          riferiti  a  soggetti  diversi da quelli cui si riferiscono
          direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
              6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi,
          registri   o  banche  di  dati,  tenuti  con  l'ausilio  di
          strumenti   elettronici,  sono  trattati  con  tecniche  di
          cifratura    o    mediante    l'utilizzazione   di   codici
          identificativi  o  di  altre  soluzioni che, considerato il
          numero   e   la   natura  dei  dati  trattati,  li  rendono
          temporaneamente  inintelligibili anche a chi e' autorizzato
          ad  accedervi  e permettono di identificare gli interessati
          solo in caso di necessita'.
              7.  I  dati  idonei  a rivelare lo stato di salute e la
          vita  sessuale  sono conservati separatamente da altri dati
          personali trattati per finalita' che non richiedono il loro
          utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalita' di
          cui  al  comma 6  anche  quando  sono  tenuti  in  elenchi,
          registri  o  banche  di  dati  senza l'ausilio di strumenti
          elettronici.
              8.  I  dati  idonei  a  rivelare lo stato di salute non
          possono essere diffusi.
              9.    Rispetto   ai   dati   sensibili   e   giudiziari
          indispensabili  ai  sensi  del comma 3, i soggetti pubblici
          sono  autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di
          trattamento   indispensabili  per  il  perseguimento  delle
          finalita'  per le quali il trattamento e' consentito, anche
          quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di
          vigilanza, di controllo o ispettivi.
              10.  I  dati  sensibili e giudiziari non possono essere
          trattati  nell'ambito  di  test  psico-attitudinali volti a
          definire  il profilo o la personalita' dell'interessato. Le
          operazioni  di  raffronto  tra dati sensibili e giudiziari,
          nonche'  i  trattamenti  di  dati sensibili e giudiziari ai
          sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione
          scritta dei motivi.
              11.  In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui
          al  comma 10,  se  effettuati utilizzando banche di dati di
          diversi  titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili
          e  giudiziari,  sono  ammessi  solo se previsti da espressa
          disposizione di legge.
              12.  Le disposizioni di cui al presente articolo recano
          principi   applicabili,   in   conformita'   ai  rispettivi
          ordinamenti,  ai  trattamenti disciplinati dalla Presidenza
          della  Repubblica,  dalla  Camera  dei deputati, dal Senato
          della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».
              -  Provvedimento Generale del Garante per la protezione
          dei dati personali del 30 giugno 2005 «Trattamento dei dati
          sensibili  nella  pubblica  amministrazione"  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2005, n. 170.
              -  L`Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere
          giudiziario  da  parte  di  privati, di enti economici e di
          soggetti    pubblici   (Autorizzazione   n.   7/2005),   e'
          pubblicata,  nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 2006, n. 2,
          S.O.
              - Il  testo vigente dell'art. 154, comma 1, lettera g),
          del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196, e' il
          seguente:
              «Art.  154  (Compiti).  - 1. Oltre a quanto previsto da
          specifiche  disposizioni,  il  Garante,  anche  avvalendosi
          dell'Ufficio  e  in  conformita'  al presente codice, ha il
          compito di:
                a) - f) (Omissis);
                g) esprimere pareri nei casi previsti.».
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo degli articoli 20 e 21, del citato decreto
          legislativo  30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle
          premesse.