IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della indicazione geografica protetta Salame d'Oca di Mortara;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  2004,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 171 del 23 luglio
2004,  con  il quale l'organismo Certiquality con sede in Milano, via
G.  Giardino  n.  4,  e'  stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla indicazione geografica protetta Salame d'Oca di Mortara;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  15 luglio  2004,  data  di  entrata  in  vigore  del
Regolamento  della  Commissione (CE) n. 1165/2004 del 24 giugno 2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 224 del
25 giugno 2004;
  Considerato  che  il  Consorzio per la tutela Salame d'Oca Mortara,
con  nota  del 17 maggio 2007 ha comunicato di confermare l'organismo
Certiquality  quale  organismo  di  controllo  e di certificazione ai
sensi  dei  citati  articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.
510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la indicazione geografica protetta Salame d'Oca
di  Mortara  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire all'organismo Certiquality la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione concessa con 7 luglio 2004, fino all'emanazione
del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo
Certiquality;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo Certiquality con sede in
Milano, via G. Giardino n. 4, con decreto ministeriale 7 luglio 2004,
ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione  geografica protetta
Salame  d'Oca  di  Mortara  registrata  con  il  Regolamento  (CE) n.
1165/2004  del  24 giugno  2004, e' prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.