IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
  Visto  il  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;
  Visto  l'art.  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
  Visto  il  medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993,  il  quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
  Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento  nonche'  le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 10, comma 8, della citata legge n.
146  del  1998,  il  quale  prevede che con i decreti di approvazione
degli  studi  di settore possono essere stabiliti criteri e modalita'
di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti
dei soggetti che esercitano piu' attivita';
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195,  recante  disposizioni  concernenti  i  tempi  e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha  istituito  la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma
7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi
decreti  del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002,
del 14 luglio 2004 e del 27 gennaio 2007;
  Visto  l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che
ha  trasferito  le  funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della   programmazione   economica   e  delle  finanze  al  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'art.  57  del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999
che ha istituito le agenzie fiscali;
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale del Dipartimento delle
entrate  24  dicembre  1999,  concernente le modalita' di annotazione
separata  dei  componenti  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
  Considerato  che  a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,   allo   stato,   sulla   base   dei   dati  in  possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita'  degli studi di settore nei confronti dei contribuenti
che  esercitano  due  o  piu'  attivita'  d'impresa ovvero una o piu'
attivita'  in  diverse  unita' di produzione o di vendita in presenza
delle  quali  si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei
parametri;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 25
marzo  2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2002,  supplemento  ordinario,  con  il  quale sono stati approvati i
criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che
esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita'
in  diverse  unita' di produzione o di vendita, applicabili a partire
dall'anno 2001;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 18
luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto
2003,  con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli  studi  di  settore  ai  contribuenti che esercitano due o piu'
attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 14
luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2004,  con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli  studi  di  settore  ai  contribuenti che esercitano due o piu'
attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 19
maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005,  con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli  studi  di  settore  ai  contribuenti che esercitano due o piu'
attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2004;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 29
giugno  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio
2006,  con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione
degli  studi  di  settore  ai  contribuenti che esercitano due o piu'
attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di
produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2005;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato alla Corte dei conti il 13
giugno  2006 - Ministeri isti-tuzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  registro  n.  7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on.  prof.  Vincenzo  Visco del titolo di vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23
dicembre  2003:  approvazione  della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
  Visti  i  decreti  del  Ministero  dell'economia e delle finanze 20
marzo  2007,  con  i  quali sono stati approvati gli studi di settore
relativi  ad  attivita' economiche nel settore delle manifatture, del
commercio,  dei  servizi e delle attivita' professionali, in vigore a
decorrere dal periodo d'imposta 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
          Criteri per l'applicazione degli studi di settore

  1.  Nei  confronti  dei  contribuenti  che  esercitano  due  o piu'
attivita'  d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse
unita'  di  produzione  o  di  vendita  e che svolgono esclusivamente
attivita'  per  le  quali  si  applicano  gli  studi di settore anche
congiuntamente  ad attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o
a   ricavo   fisso,  si  applicano,  a  partire  dall'anno  2006,  le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  25 marzo 2002, anche con riferimento alle attivita' comprese
negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.
  2.  Nei  confronti  dei  contribuenti  indicati  al  comma  1,  che
esercitano   attivita'  comprese  negli  studi  di  settore  indicati
nell'elenco  di  cui  all'allegato  1,  gli  elementi  necessari alla
definizione   presuntiva   dei   ricavi   e  dei  corrispettivi  sono
determinati  sulla  base  della  nota  tecnica  e metodologica di cui
all'allegato  2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze
delle  variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonche' delle
note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della
lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore
pubblicate  in  allegato  ai decreti di approvazione degli stessi. La
valutazione  della  congruita'  dei  ricavi  dichiarati e' effettuata
prendendo in considerazione l'insieme delle attivita' esercitate.