IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341;
Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art.
6, comma 6;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva
rettifica, nonche' il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la
rideterminazione e l'aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari e la definizione delle relative
declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i
Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre
2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei
sistemi dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe
degli studenti ed al diploma supplement;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni,
relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso
dei requisiti minimi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modifiche, con il quale
sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le
classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n.
270/2004, composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle
facolta' interessate e dai presidenti degli ordini professionali
interessati;
Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen
prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la
specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di
apprendimento attesi;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004 e vista la mozione della stessa del
7 marzo 2006;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi
nelle adunanze del 14-15 e del 20-21-22 dicembre 2005 e nell'adunanza
dell'11 gennaio 2006;
Visti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), del 1°-2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;
Acquisiti i pareri della VII commissione permanente del Senato
della Repubblica e della VII commissione permanente della Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo
2006;
Considerato che tra le classi dei corsi di laurea magistrale, di
cui all'allegato, sono ricompresi i corsi di laurea magistrale in
farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina e
chirurgia (classe LM-41), in medicina veterinaria (classe LM-42), in
odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), regolati da direttive
dell'Unione europea, che non prevedono per tali corsi titoli
universitari di primo livello;
Ritenuta altresi' l'opportunita' di confermare per la classe LM-4
architettura e ingegneria edile-architettura ai sensi dell'art. 6,
comma 3 del decreto ministeriale n. 270/2004 la possibilita' per le
universita' di attivare il corso di studio di architettura e
ingegneria edile-architettura, regolato da normative dell'Unione
europea, sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di durata
quinquennale;
Rilevato che il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la
determinazione delle classi di laurea magistrale e' stato restituito
con osservazioni dalla Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006,
prot. n. 106/94, e che lo stesso e' stato ritirato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio
2006;
Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni
al testo del decreto stesso;
Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del
decreto ministeriale n. 270/2004;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006;
Acquisiti i pareri della VII commissione permanente del Senato
della Repubblica e della VII commissione permanente della Camera dei
deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio
2007;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di
laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte
integrante, e si applica a tutte le universita' statali e non
statali, ivi comprese le universita' telematiche.
2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto
decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea
magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi
di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di
laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attivita'
formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino
per almeno 30 crediti.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea
magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti,
l'universita' puo' istituire il corso di laurea magistrale come
appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno
studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui
intende conseguire il titolo di studio. Lo studente puo' comunque
modificare la sua scelta, purche' questa diventi definitiva al
momento dell'iscrizione al secondo anno.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono
redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le universita' modificano i vigenti
regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico
2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno
accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di cui al
decreto ministeriale 28 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del
23 gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto
nell'art. 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile
per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi
ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea
magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo
di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe.
8. L'attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle
classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale
disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea
specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000.
9. Le universita' di norma attivano corsi di studio con i nuovi
ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite
deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze
che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da
professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori
scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo
presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli
atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo puo'
essere conteggiato in totale piu' di due volte per insegnamenti
comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale,
sia nel proprio che in altri atenei.