IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 6, comma 6; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; Visti il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonche' il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005; Vista la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione superiore dei Paesi dell'area europea; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15, e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e verifica del possesso dei requisiti minimi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modifiche, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004, composti dai presidenti delle conferenze dei presidi delle facolta' interessate e dai presidenti degli ordini professionali interessati; Preso atto, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004 e vista la mozione della stessa del 7 marzo 2006; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14-15 e del 20-21-22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006; Visti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del 1°-2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006; Acquisiti i pareri della VII commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006; Considerato che tra le classi dei corsi di laurea magistrale, di cui all'allegato, sono ricompresi i corsi di laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe LM-13), in medicina e chirurgia (classe LM-41), in medicina veterinaria (classe LM-42), in odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46), regolati da direttive dell'Unione europea, che non prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello; Ritenuta altresi' l'opportunita' di confermare per la classe LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto ministeriale n. 270/2004 la possibilita' per le universita' di attivare il corso di studio di architettura e ingegneria edile-architettura, regolato da normative dell'Unione europea, sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale; Rilevato che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale e' stato restituito con osservazioni dalla Corte dei conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n. 106/94, e che lo stesso e' stato ritirato dal Ministro dell'universita' e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006; Ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni al testo del decreto stesso; Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006; Acquisiti i pareri della VII commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 17 gennaio 2007 ed il 18 gennaio 2007; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le universita' statali e non statali, ivi comprese le universita' telematiche. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 crediti. 3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'universita' puo' istituire il corso di laurea magistrale come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente puo' comunque modificare la sua scelta, purche' questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al secondo anno. 4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e del presente decreto. 5. In attuazione del comma 4 le universita' modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 17 del 23 gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'art. 7. 6. Le modifiche sono approvate dalle universita' in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico. 7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima classe. 8. L'attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000. 9. Le universita' di norma attivano corsi di studio con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, tenendo conto delle esigenze che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo puo' essere conteggiato in totale piu' di due volte per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale, sia nel proprio che in altri atenei.