IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio ed
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto il decreto dirigenziale 21 febbraio 2005 di sospensione delle
autorizzazioni  all'immissione  in commercio e all'impiego di tutti i
prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «carbendazim»;
  Vista  la  direttiva della Commissione 2006/135/CE dell'11 dicembre
2006,  relativa  all'iscrizione  della  sostanza attiva «carbendazim»
nell'allegato I della direttiva 91/414/CE;
  Vista,  in  particolare,  la  Parte  A  dell'allegato  alla  citata
direttiva   che   individua   gli   impieghi  della  sostanza  attiva
«carbendazim»  giudicati conformi alle condizioni stabilite dall'art.
5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CE;
  Rilevato  che  i  prodotti  fitosanitari riportati nell'allegato al
presente  decreto  sono  attualmente  autorizzati  solo  per impieghi
diversi  da  quelli  indicati nella Parte A dell'allegato alla citata
direttiva di iscrizione della sostanza attiva «carbendazim»;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  alla  revoca dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva «carbendazim», riportati
in allegato;
  Considerato  che  -  avendo  il  citato  decreto  21 febbraio  2005
concesso  alle  imprese  titolari  un  periodo  di novanta giorni per
provvedere  al ritiro delle scorte allora giacenti in commercio - non
esistono attualmente sul mercato confezioni di tali prodotti;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva CARBENDAZIM, elencati in
allegato,  sono  revocate  dalla  data del presente decreto in quanto
concesse esclusivamente per colture diverse da quelle riportate nella
Parte   A   dell'allegato   alla   citata   direttiva  di  iscrizione
2006/135/CE.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato in via amministrativa alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 giugno 2007
                                      Il direttore generale: Borrello