IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla produzione, alla immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  ministeriale  18 dicembre 2003 di recepimento
della   direttiva   2003/81/CE   del   5 settembre   2003,   relativo
all'iscrizione  di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194  tra  le  quali  e' compresa la
sostanza attiva «molinate»;
    Visto   l'art.   2,  comma 4,  del  citato  decreto  ministeriale
18 dicembre   2003   che  ha  stabilito  la  presentazione  entro  il
31 gennaio  2007  di  un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, per
ciascun   prodotto   contenente  esclusivamente  la  sostanza  attiva
«molinate»  o  in  combinazione  con  sostanze  attive  gia' inserite
nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;
    Rilevato   che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto
ministeriale  18 dicembre  2003  nei  tempi  e  nelle  forme  da esso
stabiliti;
    Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato  contenenti  la  sostanza  attiva  «molinate» secondo quanto
previsto  dall'art.  2, comma 5, del decreto ministeriale 18 dicembre
2003,  in  quanto  le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno
presentato  il  previsto  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui
all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
    Visto  l'art.  23  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti
fitosanitari   contenenti   la   sostanza  attiva  MOLINATE  elencati
nell'allegato  al presente decreto sono revocate in quanto le imprese
titolari  non  hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di
cui  all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194 secondo
quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 5,  del  decreto  ministeriale
18 dicembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.