L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 25 giugno 2007;
  Visti:
   la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
   la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
   la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
   la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
   la legge 4 agosto 2006, n. 248 (di seguito: legge n. 248/2006);
   il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
   il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/2000);
   il  decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge
n. 73/2007);
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 20 maggio 1997, n. 61/97;
   la deliberazione dell'Autorita' 23 settembre 1998, n. 120/98;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  26 maggio  1999,  n.  78/99 (di
seguito: deliberazione n. 78/99);
   la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99;
   la deliberazione dell'Autorita' 7 agosto 2001, n. 184/01;
   la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02;
   la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2003, n. 123/03;
   la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03;
   la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
   la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 2004, n. 107/04;
   la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04;
   la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 141/05;
   la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06;
   la deliberazione dell'Autorita' 3 novembre 2006, n. 235/06;
   la  deliberazione  dell'Autorita'  2 maggio  2007,  n.  105/07 (di
seguito: deliberazione n. 105/07);
   la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
   il  documento  per  la  consultazione  12 marzo  2007  relativo  a
«Orientamenti  per  la  definizione  o  la revisione della disciplina
vigente  dei  rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato
elettrico»;
   il  documento  per  la  consultazione  18 maggio  2007  relativo a
«Recesso  dai contratti per la fornitura di gas naturale e di energia
elettrica   a   clienti   finali»   (di  seguito:  documento  per  la
consultazione in tema di esercizio del diritto di recesso);
   l'Allegato  A  alla  deliberazione  22 luglio  2004, n. 126/04 (di
seguito: deliberazione n. 126/04);
   l'Allegato  A  alla  deliberazione  30 maggio  2006, n. 105/06 (di
seguito: deliberazione n. 105/06);
  Considerato che:
   l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorita'
garantisca  la  promozione  della  concorrenza  e dell'efficienza nei
servizi  di  pubblica  utilita'  dell'energia  elettrica  e  del gas,
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto
conto  della  normativa  comunitaria  in materia e degli indirizzi di
politica generale formulati dal Governo;
   l'art.  2,  comma 12,  lettera h), della legge n. 481/1995 prevede
che   l'Autorita'   emani   direttive  concernenti  la  produzione  e
l'erogazione  dei  servizi,  dalla  stessa  regolati,  da  parte  dei
soggetti esercenti i servizi medesimi;
   l'art.  2,  comma 12,  lettera l), della legge n. 481/1995 assegna
all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza
dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e
finali;
   la   legge  n.  248/2006  ha  convertito,  con  modificazioni,  il
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il cui art. 10, comma 2, prevede
che  «In  ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la
facolta'  di  recedere dal contratto senza penalita' e senza spese di
chiusura»;
   l'art.  14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999,
come  novellato  dall'art.  1,  comma 30,  della  legge  n. 239/2004,
stabilisce  che a decorrere dal 1° luglio 2007 e' cliente idoneo ogni
cliente finale di energia elettrica;
   l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce
che  a  decorrere  dal  1° gennaio 2003 tutti i clienti finali di gas
naturale sono idonei;
   l'art.  1,  comma 2,  del decreto-legge, n. 73/2007 stabilisce che
«Dal  1° luglio  2007,  i  clienti  finali domestici hanno diritto di
recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica
come  clienti  vincolati,  secondo modalita' stabilite dall'Autorita'
per  l'energia elettrica e il gas, ... omissis... Le imprese connesse
in bassa tensione, aventi meno di cinquanta dipendenti e un fatturato
annuo  non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di
tutela di cui al presente comma»;
   con   deliberazione   n.   105/2007   l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di recesso
dai  contratti  di  fornitura di energia elettrica e gas naturale, ai
sensi dell'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995;
   il diritto di recesso e' un diritto soggettivo il cui esercizio e'
volto  allo scioglimento di un contratto prima degli ordinari termini
di  scadenza  e  si  differenzia  da  altri istituti disciplinati dal
legislatore   in   relazione   allo   scioglimento   di  un  rapporto
contrattuale, tra i quali la risoluzione per inadempimento;
   la  riconosciuta  qualifica  di  cliente  idoneo a tutti i clienti
finali pone l'esigenza di garantire, tra l'altro, la possibilita' che
il  cliente  stesso  possa  cambiare fornitore ed aderire all'offerta
contrattuale  di  un  diverso  esercente,  a garanzia di un'effettiva
apertura alla concorrenza della vendita di energia elettrica e di gas
naturale;
   tale   esigenza   puo'  essere  soddisfatta  definendo  termini  e
modalita'  per  l'esercizio  del diritto di recesso, dai contratti di
fornitura di energia elettrica e di gas naturale per i clienti finali
idonei,  compatibili con la necessaria apertura dei relativi mercati,
in  considerazione  degli interessi sia dei clienti finali stessi sia
dei fornitori;
   un   congruo  numero  di  soggetti  interessati  -  seppure  nella
diversita'  di  posizioni  ed  opinioni  -  ha  accolto con favore le
proposte  del documento per la consultazione in tema di esercizio del
diritto  di  recesso  da  parte  dei  clienti  finali  idonei e degli
esercenti,  considerando  opportuno  armonizzare  la  disciplina  del
diritto  di  recesso  per entrambi i settori dell'energia elettrica e
del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare i
clienti finali, proprio nel momento in cui gli stessi diventano tutti
idonei;
   in  relazione  all'armonizzazione  della disciplina del diritto di
recesso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale:
    a)  la  maggior  parte  dei soggetti interessati ritiene che tale
armonizzazione   sia   opportuna  e  si  dichiarano  favorevoli  alla
convergenza regolatoria;
    b)  un  secondo gruppo di soggetti interessati, pur guardando con
interesse  all'armonizzazione,  sottolinea  tuttavia  il permanere di
differenze  tra i due settori e la conseguente inopportunita' di tale
armonizzazione;
    c)  un  terzo  gruppo di soggetti ritiene che tale armonizzazione
possa  costituire  un  vantaggio  competitivo  per  i  soli  soggetti
attualmente  in  grado  di  proporre  un'offerta  congiunta  e  possa
pertanto essere di ostacolo alla concorrenza;
   in relazione all'ambito di applicazione del provvedimento:
    d)  la  maggior  parte  dei  soggetti  ritiene  che il diritto di
recesso  dei  clienti finali diversi da quelli ricompresi nell'ambito
di  applicazione  dei  Codici  di  condotta  commerciale debba essere
lasciato alla libera determinazione delle parti;
    e)  un  secondo  gruppo  di  soggetti  condivide  la  proposta di
disciplinare  il  diritto  di  recesso da parte di clienti finali sia
domestici  sia  non  domestici in quanto destinatari delle previsioni
dei  Codici  di  condotta  commerciale  ed  in  considerazione  della
debolezza strutturale di tali soggetti;
    f)  un  terzo gruppo di soggetti, ritiene invece che l'intervento
dell'Autorita'   debba   essere   limitato  ai  soli  clienti  finali
domestici,  risultando  tutti gli altri clienti in grado di negoziare
il contenuto del proprio contratto di fornitura;
   in relazione alla congruita' dei termini di preavviso proposti,
    a)  alcuni  soggetti  hanno accolto favorevolmente - seppur nella
diversita'  di  opinioni  circa  effettiva  operativita'  e ambito di
applicazione - il fondamento giustificativo delle previsioni poste in
consultazione  sulle  tempistiche  per  l'esercizio  del  diritto  di
recesso  da  parte  dei  clienti  finali di cui ai Codici di condotta
commerciale,  sia in riferimento alla possibilita' di recedere con un
preavviso  non superiore a un mese sia in relazione alla possibilita'
di  ostacolare  comportamenti  opportunistici  da  parte  dei clienti
finali;
    b) i soggetti interessati hanno comunque chiarito che nel caso di
cessazione  della fornitura non motivata dal cambio fornitore, quindi
senza  sostituzione  nella  stessa  da  parte di altro venditore, sia
necessario  che i termini di preavviso per l'esercizio del diritto di
recesso siano minimi;
   in relazione alla previsione dedicata al recesso del fornitore,
    a)   una   parte   dei   soggetti   interessati  ritiene  che  la
determinazione  di  tale  diritto  e  delle  modalita'  del  relativo
esercizio  debba  essere  lasciata  alla  libera  negoziazione tra le
parti;
    b)  un  secondo gruppo di soggetti interessati sottolinea come il
termine di preavviso per l'esercizio di tale recesso non debba essere
inferiore a quello del cliente finale;
    c) alcuni soggetti hanno inoltre proposto un termine di preavviso
inferiore  a  quello  indicato come minimo dalla consultazione mentre
altri  soggetti  ritengono  che tale diritto non debba essere affatto
previsto  al fine di non compromettere la fornitura ad alcuni clienti
finali tra i quali i produttori di energia elettrica;
   un congruo numero di soggetti interessati condivide le tempistiche
di entrata in vigore delle previsioni del provvedimento;
   l'Autorita',   anche   sulla   base  della  propria  attivita'  di
valutazione  di reclami, istanze e segnalazioni provenienti da utenti
o  consumatori,  singoli  o  associati,  svolta ai sensi dell'art. 2,
comma 12,  lettera m),  della  legge n. 481/1995, e delle istruttorie
conoscitive  avviate,  ha  ampiamente verificato che i clienti finali
destinatari dei Codici di condotta commerciale, anche qualora diversi
dai   clienti  finali  domestici,  non  sono  dotati  di  un'efficace
capacita'  di  negoziare i propri contratti, alla luce dello stato di
effettivo sviluppo della concorrenza;
   l'Autorita',  sulla  base  della  attivita'  di  cui al precedente
considerato,  ha  verificato  che  frequentemente  viene richiesto al
cliente  finale, soprattutto domestico, di sottoscrivere una proposta
contrattuale   irrevocabile  rivolta  all'esercente,  che  assegna  a
quest'ultimo   un  periodo  di  tempo  significativamente  lungo  per
aderirvi,  cio'  comportando una limitazione alla possibilita' per il
cliente di selezionare proposte piu' vantaggiose che possono essergli
presentate nel frattempo;
   in   virtu'   dello   stesso  decreto-legge  n.  73/2007,  risulta
necessario prevedere termini di preavviso per l'esercizio del diritto
di  recesso  -  compatibili con la necessita' di garantire l'apertura
alla  concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica e di
gas   naturale  anche  a  favore  di  clienti  finali  non  domestici
caratterizzati da ridotta forza contrattuale.
  Ritenuto che sia opportuno:
   adottare,  tenuto  conto  della normativa comunitaria in materia e
degli  indirizzi  di  politica  generale  formulati  dal  Governo, un
provvedimento avente ad oggetto la definizione di termini e modalita'
per l'esercizio del diritto del recesso dai contratti di fornitura di
energia  elettrica  e  di  gas  naturale  a favore dei clienti finali
idonei  domestici  e  non  domestici e degli esercenti l'attivita' di
vendita  di energia elettrica e/o di gas naturale, dettando un quadro
regolatorio  uniforme  per  i due settori, anche al fine di agevolare
l'efficienza  del  sistema  e  la  capacita'  concorrenziale dei vari
operatori;
   accogliere   le   proposte   relative  alla  possibilita'  che  le
previsioni  per  l'esercizio  del diritto di recesso da parte clienti
finali  non  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  dei Codici di
condotta  commerciale  o da parte degli esercenti che forniscono tali
clienti  possano essere derogate sulla base di un diverso ed espresso
accordo  tra le parti, in considerazione della forza contrattuale che
puo'  essere  riconosciuta di norma a tali soggetti ed alla capacita'
di   valutare  il  contenuto  del  contratto  ed  in  particolare  le
tempistiche di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
   non  accogliere  la  proposta di introdurre previsioni che possano
essere  derogate  con un diverso ed espresso accordo tra le parti, in
relazione  ai  clienti  finali  domestici  e non domestici rientranti
nell'ambito  di  applicazione  dei  Codici  di  condotta commerciale,
stante la ridotta forza contrattuale che caratterizza gli stessi e la
diffusa  standardizzazione delle stesse clausole derogatorie presenti
nei  contratti proposti, a tale tipologia di clienti, che di norma si
configurano come contratti per adesione;
   non  accogliere la proposta relativa alla riduzione del termine di
preavviso  per  il  recesso  del  fornitore,  in  quanto  un  termine
inferiore  a  quello  proposto  non  e'  sufficiente  a permettere al
cliente  finale  di  individuare  un  altro  fornitore,  aderire alla
offerta   da  questi  proposta  ed  ottenere  la  sostituzione  nella
fornitura alla luce dei tempi tecnici previsti;
   prevedere che la disciplina del recesso dei contratti di fornitura
congiunta di elettricita' e gas (contratti dual fuel) sia unificata a
quella  dei  contratti  di  fornitura  di solo gas naturale o di sola
elettricita',  stabilendo  tuttavia  che  nel  caso in cui il cliente
interessato non rientri per almeno uno dei due servizi nell'ambito di
applicazione  del  Codice  di  condotta  commerciale,  si applichi al
cliente  stesso  la disciplina del recesso prevista per i clienti non
ricompresi   nell'ambito  di  applicazione  del  Codice  di  condotta
commerciale;
   disciplinare, in relazione ai clienti finali del settore elettrico
rientranti  nell'area di maggior tutela ai sensi del decreto-legge n.
73/2007  e dei clienti domestici del settore del gas naturale, i casi
in  cui  sia  richiesto  agli  stessi  clienti  di  sottoscrivere una
proposta contrattuale irrevocabile all'esercente per la fornitura;
   adeguare  i  termini  per l'entrata in vigore della disciplina del
recesso  a  quanto previsto dal decreto-legge n. 73/2007, assicurando
ai  clienti  finali  domestici  e alle piccole e medie imprese con un
numero  di  dipendenti inferiore a cinquanta e con un fatturato annuo
non  superiore  a  10  milioni  di  euro  del  mercato  elettrico  la
possibilita'  di  beneficiare delle nuove disposizioni gia' a partire
dal   1° luglio  2007,  sia  relativamente  ai  nuovi  contratti  sia
relativamente ai contratti gia' in essere;

                              Delibera:

  1) di  approvare  la disciplina avente ad oggetto la definizione di
termini  e  modalita'  del  recesso dai contratti per la fornitura di
energia  elettrica  e/o  di gas naturale ai clienti finali idonei, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 12,  lettera h), della legge n. 481/1995,
allegata  alla  presente  deliberazione,  di  cui  costituisce  parte
integrante  e  sostanziale  (Allegato  A), con la quale modificare la
disciplina  vigente  in materia di recesso dai contratti di fornitura
di energia elettrica e di gas naturale;
  2) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
   Roma, 25 giugno 2007
                                                 Il presidente: Ortis