IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza  (T.U.L.P.S.),  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  le
caratteristiche  degli  apparecchi da divertimento ed intrattenimento
che erogano vincite in denaro;
  Visto  l'art.  14-bis,  comma  4,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640 e successive modificazioni ed
integrazioni,   ai   sensi   del   quale  sono  stati  individuati  i
concessionari  della  rete  telematica degli apparecchi e congegni di
cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto l'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
disciplina   la  richiesta  di  nulla  osta  per  l'installazione  di
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  introduce  il  prelievo  erariale unico sugli apparecchi e
congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  Visto  l'art.  39-bis,  comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito  dalla  legge n. 326 del 2003 e successivamente modificato
dal  comma  84  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
demanda  al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma   dei   monopoli   di   Stato,  di  stabilire  con  appositi
provvedimenti  le  modalita'  di effettuazione della liquidazione del
prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti;
  Visto  l'art.  1,  comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
come modificato dall'art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
fissa   nel  12%  delle  somme  giocate  per  apparecchio  la  misura
dell'aliquota del prelievo erariale unico, a decorrere dal 1° gennaio
2007;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 18
luglio  2003,  concernente la riscossione delle entrate di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  interdirettoriale del Ministero dell'economia e
delle  finanze  -  Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato,
d'intesa  con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza,    4 dicembre    2003,   come   modificato   dal   decreto
interdirettoriale 19 settembre 2006;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze 12
marzo  2004,  concernente  la  definizione  delle funzioni della rete
dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di Stato per la gestione
telematica  degli  apparecchi  di gioco di cui all'art. 110, comma 6,
del T.U.L.P.S.;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato del 9 marzo 2005, n. 95, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del 4 aprile 2005, concernente la
variazione  dei  termini  di  versamento  del prelievo erariale unico
sugli  apparecchi  da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110,  comma  6,  del  T.U.L.P.S.  fissati  dal  decreto del direttore
generale  dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato n. 515
del 2004;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalita' di
assolvimento   del   prelievo  erariale  unico  sugli  apparecchi  da
divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera
a), del T.U.L.P.S.;
  Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e
le   modalita'   relativi   alle  comunicazioni  cui  sono  tenuti  i
concessionari  di  rete  per  la determinazione del prelievo erariale
unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
  Viste  le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  ed  i concessionari di cui all'art. 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e
della  conduzione operativa della rete per la gestione telematica del
gioco  lecito  mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento
nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
  Considerato  che  la  legge  27  dicembre 2006, n. 296, all'art. 1,
commi da 82 ad 84, ha demandato ad AAMS l'emanazione della disciplina
di  dettaglio  delle  attivita'  di determinazione e liquidazione del
prelievo erariale unico;
  Considerato  che  sulla  base  delle caratteristiche tecniche degli
apparecchi   da   divertimento   ed  intrattenimento,  nonche'  delle
modalita'  di  avvio del sistema di gestione degli apparecchi stessi,
l'art.  39,  comma  13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito
dalla legge n. 326 del 2003 ed il relativo decreto attuativo 8 aprile
2004,  n. 515, hanno previsto, in via transitoria per l'anno 2004, il
versamento  del  prelievo erariale unico tramite acconti ed un saldo,
determinato  successivamente alla data di effettivo collegamento alla
rete telematica;
  Considerato  che  il  contatore degli apparecchi da divertimento ed
intrattenimento, denominato CNTTOTIN, indicante l'incasso complessivo
dell'apparecchio  di  gioco dal momento della sua prima installazione
ed  utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile, si
incrementa progressivamente in funzione delle somme giocate;
  Considerato  che  l'unico contatore di gioco che rimane memorizzato
nell'apparecchio  da  divertimento  ed  intrattenimento  fino  al  31
dicembre  dell'anno  successivo,  e'  il  contatore  annuale il quale
indica  il  valore,  espresso  in  centesimi  di  euro, del contatore
CNTTOTIN alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno d'imposta e che,
pertanto,  attualmente  non  e'  piu'  possibile estrarre i contatori
annuali relativi ai periodi 2004 e 2005;
  Tenuto  conto  che,  in  ragione  della complessita' tecnologica di
attivazione  della  rete  telematica e delle caratteristiche tecniche
dei  primi  apparecchi  collegati  alla  predetta  rete,  i contatori
annuali  al  31 dicembre 2004 non sono stati correttamente estratti e
comunicati ad AAMS per la maggioranza degli apparecchi di gioco;
  Considerato  che  l'art.  39-septies,  del decreto-legge n. 269 del
2003,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 326 del 2003,
contiene  una  disciplina  transitoria e unitaria per la liquidazione
del  prelievo  erariale  unico  dovuto  per  gli  anni  2004  e 2005,
stabilendo  un  termine  comune  per  l'iscrizione  a  ruolo e per la
notifica della relativa cartella di pagamento, nonche' l'attribuzione
ad  AAMS  della  delega per la definizione dei dati che devono essere
comunicati  dai concessionari ai fini della liquidazione del PREU per
le annualita' 2004 e 2005;
  Ritenuto  che  sulla  base  dei contatori acquisiti tramite la rete
telematica   e  delle  esigenze  di  semplificazione,  trasparenza  e
certezza   nella  determinazione  del  prelievo  erariale  unico,  la
liquidazione  relativa  agli  anni  solari  2004  e  2005  debba,  in
attuazione  del predetto art. 39-septies, essere disciplinata in modo
unitario;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni

  1.   Il   presente  decreto,  in  applicazione  delle  disposizioni
contenute  nell'art.  39-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,  n.  326,  definisce  le  modalita'  di  liquidazione, da parte
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato, del prelievo
erariale   unico   dovuto  dai  soggetti  passivi  di  imposta  sugli
apparecchi  di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.,
nonche' le modalita' per il controllo dei versamenti effettuati dagli
stessi soggetti passivi a titolo di prelievo.
  2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) apparecchio/i,  un  apparecchio  di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del T.U.L.P.S.;
    c) base imponibile, il valore sul quale si applica l'aliquota per
il  calcolo  dell'imposta, corrispondente, per ciascun apparecchio di
gioco,  al  totale delle somme giocate in ciascun periodo contabile e
nell'anno solare;
    d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi
di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
    e)  contatore,  il  valore,  espresso  in  centesimi di euro, del
contatore   progressivo  CNTTOTIN  del  volume  di  euro  introdotti,
indicante l'incasso complessivo dell'apparecchio di gioco dal momento
della sua prima installazione;
    f) contatore  annuale,  il valore, espresso in centesimi di euro,
del  contatore  CNTTOTIN  alle ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno
d'imposta;
    g) decreto  8  aprile  2004,  il  decreto  del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, n.
515,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004
concernente  i  termini  e  le modalita' di assolvimento del prelievo
erariale  unico  sugli  apparecchi  e  congegni  di cui all'art. 110,
comma 6, del T.U.L.P.S.;
    h) decreto  14  luglio  2004,  il  decreto del direttore generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del 14 luglio
2004,  n.  1074,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio  2004,  concernente  le modalita' di determinazione della base
imponibile,  relativa  al prelievo erariale unico sugli apparecchi da
divertimento  ed  intrattenimento  di  cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S.  nonche' dei criteri di determinazione del saldo di cui al
decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato n. 515 del 2004;
    i) decreto  9  marzo  2005,  il  decreto  del  direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 9 marzo 2005,
n.  95,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2005,
concernente  la  variazione  dei  termini  di versamento del prelievo
erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di
cui  all'art.  110,  comma  6, del T.U.L.P.S. fissati dal decreto del
direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato n. 515 del 2004;
    l) decreto  12  aprile  2007,  il  decreto del direttore generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del 12 aprile
2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18  aprile 2007, n. 90
concernente  le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico
sugli  apparecchi  da divertimento ed intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
    m) decreto  23  aprile  2007,  il  decreto del direttore generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato del 23 aprile
2007,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99,
concernente  i termini e le modalita' relativi alle comunicazioni cui
sono  tenuti  i  concessionari  di  rete  per  la  determinazione del
prelievo  erariale  unico  sugli  apparecchi  da  intrattenimento con
vincita in denaro;
    n) nulla  osta,  il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni;
    o) PREU,  il  prelievo  erariale unico dovuto sugli apparecchi da
divertimento ed intrattenimento.