IL MINISTRO DELLA SALUTE


  Visti  gli articoli 2, 13 e 14 del testo aggiornato del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze  psicotrope  e  di  prevenzione,  cura  e riabilitazione dei
relativi  stati di tossicodipendenza, di seguito indicato come «testo
unico»;
  Visto che le funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento   nazionale   per  le  politiche  antidroga  sono  state
attribuite  al Ministero della solidarieta' sociale con decreto-legge
18  maggio  2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino
delle  attribuzioni della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri»,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 17 luglio
2006, n. 233;
  Considerato  che  la  benzilpiperazina,  una  molecola  con  anello
piperazinico,  presenta  un'attivita'  sul  sistema  nervoso centrale
amfetamino-simile  con  effetti farmacotossicologici sovrapponibili a
quelli della destroamfetamina;
  Considerato  che  in data 22 febbraio 2007 il Consiglio dell'Unione
europea  ha ricevuto una relazione congiunta dell'Europol e dell'OEDT
(Osservatorio  europeo  sulle droghe) riguardante la benzilpiperazina
in  conformita' all'art. 5 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio
relativa  allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e
al controllo delle nuove sostanze di abuso;
  Considerato  che  l'Italia  e' tra gli Stati membri favorevoli alla
valutazione dei rischi e a sottoporre la benzilpiperazina alle misure
di  controllo  internazionali  in  materia di stupefacenti e sostanze
psicotrope.
  Considerato  che  la  benzilpiperazina  non risulta essere usata in
terapia   ed   in   Italia   non   esistono   medicinali   contenenti
benzilpiperazina autorizzati all'immissione in commercio;
  Preso  atto  che  in  Italia le Forze dell'ordine hanno sequestrato
ingenti  quantita' di compresse contenenti benzilpiperazina destinate
alla   vendita   come  sostanza  ad  uso  ricreazionale  analogamente
all'ecstasy (MDMA);
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che, nella seduta del
5 aprile  2007,  ha  espresso parere favorevole all'inserimento della
benzilpiperazina nella tabella I allegata al testo unico;
  Sentito  il  Ministero della solidarieta' sociale, che, con la nota
prot.  n.  04S/0001899/DRI  in data 26 giugno 2007, ha fornito parere
favorevole  all'inserimento  della  benzilpiperazina  nella tabella I
allegata al testo unico;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Nella tabella I allegata al testo unico e' aggiunta la seguente
sostanza:

=====================================================================
  Denominazione comune  | Denominazione chimica |Altra denominazione
=====================================================================
Benzilpiperazina (BZP)  |N-Benzylpiperazina     |l-Benzilpiperazina

  2.  La  sostanza  di  cui  al comma 1 e' inserita, secondo l'ordine
alfabetico, fra le sostanze benzilmorfina e benzitramide;