IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Confederazione  italiana
agricoltori  associazione provinciale di Macerata, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini
«San Ginesio» e del relativo disciplinare di produzione.
  Visto il parere favorevole della regione Marche;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «San  Ginesio»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 66 del 20 marzo 2006;
  Considerato  che  sono  pervenute  da  parte degli interessati, nei
termini  e  nei  modi  previsti, istanze e controdeduzioni alla sopra
citata proposta di disciplinare;
  Vista   in   particolare   l'istanza  presentata  dal  Comitato  di
denominazione  della  D.O.C.G.  «Vernaccia di Serrapetrona» intesa ad
evitare   nell'etichettatura  dei  vini  «San  Ginesio»  spumante  la
possibilita'  di utilizzo del nome della varieta' di vite «Vernaccia»
per le relative tipologie di vini spumanti;
  Vista  altresi' l'istanza presentata dall'azienda S. Piersanti & C.
S.n.c.  di  Ancona,  con  la  quale,  tenendo  conto delle situazioni
tradizionali  di  produzione, la stessa ha richiesto, ad integrazione
dell'art.  5,  comma 2,  vinificazione delle uve, del disciplinare di
produzione  della  riconoscenda D.O.C. «San Ginesio», la possibilita'
di  ampliare  la  distanza  ivi  prevista  in  deroga, ai sensi della
vigente  normativa  comunitaria,  per  l'elaborazione della tipologia
spumante  nelle  immediate  vicinanze  della zona di produzione delle
uve;
  Visto  il parere della regione Marche, espresso in sede di riunione
del  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione dei vini
D.O.C.   e   delle   I.G.T.   in   data  19 luglio  2007,  favorevole
all'accoglimento delle suddette istanze;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione dei vini a D.O.C e I.G.T., espresso nella riunione del
19 luglio 2007, favorevole all'accoglimento delle suddette istanze;
  Ritenuto  pertanto  necessario  apportare,  in  accoglimento  delle
predette istanze, le apposite modifiche alla proposta di disciplinare
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale - n. 66 del
20 marzo 2006;
  Ritenuto  di  dover procedere al riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini «San Ginesio» ed all'approvazione del
relativo disciplinare di produzione, annesso al presente decreto;
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere,  ai sensi dell'art. 7 del
decreto  ministeriale 28 dicembre 2006, alla pubblicazione dei codici
delle tipologie di vini previsti dal disciplinare di produzione della
D.O.C. in questione;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«San  Ginesio»,  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso  al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  2.  La  denominazione  di  origine  controllata  «San  Ginesio»  e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo,  le cui disposizioni entrano in vigore dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.