IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  753/2002 della Commissione del 29
aprile  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L118  del  4  maggio 2002, che fissa talune modalita' di
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999 del Consiglio per
quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e
la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
  Visto  l'allegato  II  del  citato  regolamento  (CE)  n. 753/2002,
contenente   i  nomi  delle  varieta'  di  vite  o  i  loro  sinonimi
comprendenti   un'indicazione  geografica  che  possono  figurare  in
etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969,
n.  1164,  modificato  dal decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio   1982,   n.  518,  recante  norme  per  la  produzione  e  la
commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della
vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 che regolamenta
l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;
  Visto  in  particolare  l'art. 11 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale
delle varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  maggio  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre
2004,  recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di
vite  di  cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale,
in  particolare,  e'  stato  pubblicato  l'intero registro aggiornato
delle varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 febbraio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 61 del 14 marzo
2006,  e  il  relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, n. 93 del 21
aprile  2006,  recante  modificazioni  al  registro  nazionale  delle
varieta' di vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio
2007,  con  il quale e' stato da ultimo aggiornato il citato registro
nazionale delle varieta' di vite;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  concernente «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
  Visti   i   decreti   con   i  quali  sono  state  riconosciute  le
denominazioni  di  origine  controllata  ed  approvati e modificati i
disciplinari  di  produzione  dei  vini  della regione Friuli-Venezia
Giulia:  «Colli Orientali del Friuli», «Collio Goriziano» o «Collio»,
«Friuli  Annia»  «Friuli Aquileia», «Friuli Grave», «Friuli Isonzo» o
«Isonzo  del  Friuli»  e  «Friuli  Latisana»,  le  quali prevedono la
tipologia di vino designata con il nome del vitigno «Tocai friulano»;
  Considerato  che,  ai  sensi della predetta deroga comunitaria, era
consentito  per  l'Italia  l'utilizzo  della  varieta' di vite «Tocai
Friulano»,  esclusivamente  per  la  designazione e presentazione dei
V.Q.P.R.D.  delle regioni Veneto e Friuli, per un periodo transitorio
fino  al  31 marzo  2007,  in  conformita' alle disposizioni previste
dall'Accordo  tra  la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria di
cui  alla  decisione  93/724/CE  del  Consiglio del 23 novembre 1993,
concernente  la  conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e
la  Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle
denominazioni dei vini;
  Vista  la  sentenza  del  12  maggio  2005,  concernente  la  causa
C-347/03, con la quale la Corte di giustizia delle Comunita' europee,
su richiesta di pronuncia pregiudiziale proposta dal T.A.R. del Lazio
nella causa promossa dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dall'ERSA,
ha  respinto  il  ricorso  stesso,  con  la  conseguenza  di  rendere
illegittimo,  a  decorrere  dal  1°  aprile  2007,  l'uso del termine
«Tocai»   per   i   vini  a  D.O.  italiani  prodotti  nella  regione
Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, n. 193 del 21 agosto
2006,  recante  modificazioni al registro nazionale delle varieta' di
vite,  con il quale in vista della citata scadenza del 31 marzo 2007,
a  seguito  della  richiesta  presentata dalla regione Friuli-Venezia
Giulia,  tenendo  altresi'  conto  delle  altre motivazioni contenute
nelle  premesse  dello  stesso  decreto  e  conformemente  al  parere
espresso nella seduta del 3 luglio 2006 dal Comitato nazionale per la
classificazione  delle  varieta' di viti, e' stato iscritto al citato
registro  nazionale  il sinonimo «Friulano B» per la varieta' di vite
«Tocai   friulano   B.»,   esclusivamente   per   la  designazione  e
presentazione  dei  V.Q.P.R.D.  provenienti  dalle uve raccolte nella
regione Friuli-Venezia Giulia;
  Vista la nota n. 65314 del 18 settembre 2006, con la quale e' stata
richiesta   alla   Commissione   dell'Unione  europea  la  deroga  di
etichettatura,  ai  sensi  del  citato  art.  19,  paragrafo  2,  del
regolamento CE n. 753/2002, per l'inserimento del sinonimo «Friulano»
allegato II dello stesso regolamento;
  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 9 novembre 2006 tra il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
regione  autonoma  del  Friuli-Venezia Giulia, con il quale a seguito
dell'emanazione  del citato decreto ministeriale 28 luglio 2006, sono
state  intraprese concrete azioni promozionali volte all'affermazione
sui principali mercati italiani ed esteri dei vini a denominazione di
origine della regione Friuli-Venezia Giulia designati con il sinonimo
«Friulano»;
  Viste  le  ordinanze  n. 6622/2006 e 6624/2006 del 4 dicembre 2006,
con  le  quali  il  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio -
Sezione II ter, in accoglimento delle relative istanze, ha dichiarato
sospesa  l'efficacia  del  richiamato  decreto  28 luglio 2006, ed ha
disposto  il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia delle
Comunita'  europee  in  ordine  alle istanze di giudizio in questione
(cause riunite C-23/07 e C-24/07);
  Visto  il  ricorso  in  appello  promosso  dal Ministero avverso le
citate  ordinanze  del T.A.R. Lazio del 4 dicembre 2006, motivato, in
particolare,  con  il  fatto  che  il decreto 28 luglio 2006 e' stato
adottato  in  stato  di  necessita'  e tenendo conto dell'esito della
citata  sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
12 maggio 2005;
  Vista  la  richiesta  presentata  dal Ministero in data 18 dicembre
2006  alla  Commissione U.E. intesa ad ottenere la proroga del citato
termine  del  31  marzo 2007, previsto dal regolamento CE n. 753/2002
Allegato  II,  come  da  ultimo  modificato  con  regolamento  CE  n.
1512/2005,  al  fine da consentire ai produttori dei V.Q.P.R.D. della
regione  Friuli-Venezia  Giulia l'utilizzo del nome della varieta' di
vite  «Tocai  friulano»  per  la  designazione  e presentazione degli
stessi  vini,  fino  al  pronunciamento della Corte di giustizia U.E.
sulla  citata  istanza  pregiudiziale  avanzata  dal T.A.R. del Lazio
(Cause  riunite  C23/07  e C-24/07), nonche' sulle cause n. T-417/04,
T-418/04, T-431/04 concernenti la medesima questione;
  Vista  la  relazione  della  Commissione  al  Consiglio relativa al
«Tokaj»  del  19  dicembre  2006,  presentata  al  Comitato  Speciale
Agricoltura  del 22 gennaio 2007, con la quale la Commissione stessa,
pur  tenendo  conto  delle  citate  cause pendenti presso la Corte di
giustizia  U.E.,  ha  concluso  con  l'intenzione  di  assicurare  la
protezione esclusiva alla indicazione geografica ungherese «Tokaj» e,
conseguentemente,  di  vietare  oltre  il termine ultimo del 31 marzo
2007,  di  cui alle deroghe previste dall'allegato II del regolamento
n.  753/2002,  l'uso  dei  nomi della varieta' «Tocai friulano» e del
sinonimo  «Tocai italico» per la designazione dei relativi V.Q.P.R.D.
italiani,  in  conformita'  all'acquis Comunitario ed all'esito della
citata  sentenza  Corte  di  giustizia  U.E. del 12 maggio 2005 sulla
causa C-347/03;
  Vista  la  nota  n.  4568  del  16  febbraio  2007, con la quale la
Commissione,  in riscontro alla citata richiesta del Ministero datata
18  dicembre  2006,  nel  confermare  le  conclusioni  della predetta
relazione  al  Consiglio, ha respinto la stessa richiesta di proroga,
vietando di fatto l'uso del vitigno «Tocai friulano» per i V.Q.P.R.D.
italiani dopo il termine 31 marzo 2007;
  Viste  le  ordinanze n. 1086 e n. 1087 del 27 febbraio 2007, con le
quali  il  Consiglio  di  Stato,  nel  respingere  il  citato appello
promosso  dal Ministero, ha confermato la sospensione del giudizio di
primo  grado sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione
europea  (cause  C-23/07  e C24/07) e conseguentemente la sospensione
dell'efficacia  del  decreto  28  luglio  2006,  impedendo  di  fatto
l'utilizzo del sinonimo di vitigno «Friulano» per la designazione dei
citati V.Q.P.R.D. della regione Friuli-Venezia Giulia;
  Vista  la  circolare  ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007, con la
quale,  in  conformita'  a  quanto  disposto dalla Commissione con la
citata  nota  n. 4568 del 16 febbraio 2007, e d'intesa con la regione
Friuli-Venezia  Giulia,  in  vista  della scadenza del termine del 31
marzo   2007,   sono  state  impartite  agli  operatori  vitivinicoli
interessati le opportune disposizioni di etichettatura per i prodotti
detenuti per la vendita alla predetta scadenza;
  Vista  l'ordinanza  del  28  marzo  2007, con la quale il Tribunale
europeo  di  1°  Grado  ha sospeso il procedimento nella citata causa
T-431/04  fino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia
nelle cause C-23/07 e C-24/07;
  Vista  domanda presentata dal Governo italiano al Tribunale europeo
di  1°  Grado  intesa  ad ottenere dei provvedimenti provvisori, fino
alla  pronuncia  della  sentenza  della  Corte  di giustizia UE nelle
citate cause C-23/07 e C-24/07, ed in particolare, in via principale,
per sospendere l'esecuzione della disposizione che limita al 31 marzo
2007 il diritto di utilizzare la denominazione «Tocai friulano» e, in
subordine,   per   l'adozione  di  un  provvedimento  provvisorio  di
sospensione  dell'esecuzione della stessa disposizione limitativa nel
territorio  della  Repubblica  italiana,  con divieto di esportazione
della   produzione   nella   Comunita'   e  senza  pregiudizio  della
commercializzazione   del   vino  con  la  denominazione  «Tokaj»  di
produzione    ungherese    o    dei   vini   omonimi   ammessi   alla
commercializzazione in Italia e nella Comunita';
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  382/2007  della Commissione del 4
aprile  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  L95  del  5 aprile 2007, applicabile dal 1° aprile 2007,
recante  la  modifica del citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il
quale  in particolare all'allegato II sono state soppresse le deroghe
per  l'uso  del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico» ed e'
stata  inserita  la  deroga  per  l'uso  del  sinonimo «Friulano» per
l'Italia;
  Vista  l'ordinanza  del  18  giugno  2007 con la quale il Tribunale
europeo  di  1°  Grado ha respinto la citata domanda di provvedimenti
provvisori urgenti presentata dal Governo italiano;
  Considerato  che, in applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002,
come da ultimo modificato con il citato regolamento (CE) n. 382/2007,
a partire dal 1° aprile 2007, i produttori di vini a denominazione di
origine  che  utilizzavano  in  etichetta  il  riferimento al vitigno
«Tocai  friulano»  ed  al  sinonimo «Tocai italico» non potranno piu'
imbottigliare  e  commercializzare  detti  vini  con la denominazione
«Tocai»,  fatte salve le disposizioni per lo smaltimento dei prodotti
detenuti  per  la vendita conformemente alle disposizioni di cui alla
citata  circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007, mentre sara'
possibile utilizzare il sinonimo «Friulano» alle condizioni stabilite
dallo Stato membro;
  Considerato   che,  conformemente  alle  richiamate  ordinanze  del
Consiglio  di  Stato  n.  1086  e  n.  1087  del 27 febbraio 2007, e'
sospesa,  sino  alla  decisione  della Corte di giustizia dell'Unione
europea  sulle  cause  C-23/07  e  C-24/07,  l'efficacia  della norma
nazionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), del regolamento CE
n.   753/2002,   ovvero  del  decreto  28  luglio  2006,  concernente
l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle  varieta'  di  vite  del
sinonimo  «Friulano  B»  per la varieta' di vite «Tocai friulano B.»,
esclusivamente  per  la  designazione  e presentazione dei V.Q.P.R.D.
provenienti  dalle  uve raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia,
essendosi cosi' determinato un vuoto normativo nazionale che di fatto
impedirebbe  l'utilizzo  del  sinonimo  di  vitigno «Friulano» per la
designazione  dei  citati  V.Q.P.R.D.  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia, recando ingenti danni economici per i produttori interessati;
  Considerato  che,  in  vista  dell'imminente  inizio della campagna
vendemmiale  2007/2008, i Consorzi di tutela dei vini D.O. del Friuli
che  fino  al  31 marzo 2007 hanno utilizzato la denominazione «Tocai
friulano»,  hanno chiesto nella specifica riunione del 25 giugno 2007
presso  il  Ministero, alla presenza del rappresentante della regione
Friuli-Venezia  Giulia, che siano adottate, in via transitoria e sino
al  pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle
cause C-23/07 e C-24/07, le opportune disposizioni nazionali intese a
consentire  l'uso  del  sinonimo  «Friulano»  per  la  designazione e
presentazione  dei  relativi  vini  D.O.,  in modo da assicurare ogni
possibile  tutela  ai  produttori interessati attraverso un quadro di
certezze  sia  sotto  il  profilo  giuridico,  che  sotto  il profilo
economico,  in  dipendenza  delle  iniziative assunte dal Ministero e
dalla   regione   finalizzate  a  sostenere  sui  mercati  nazionale,
comunitario ed internazionale la medesima denominazione;
  Attesa   la  inderogabile  necessita'  di  accogliere  la  predetta
richiesta,  al  fine  di  evitare  che  il  vuoto normativo nazionale
determinatosi  pregiudichi  in  maniera  irreparabile l'attivita' dei
produttori  vitivinicoli  friulani  interessati  all'uso  del  citato
sinonimo «Friulano»;
  Considerato  che  al  fine  di consentire l'uso del citato sinonimo
«Friulano»,  inserito nel richiamato elenco delle deroghe comunitarie
di  cui  all'allegato  II  del  regolamento  CE  n. 753/2002, occorre
adottare  la norma nazionale di cui all'art. 19, comma 1, lettera a),
del  citato  regolamento  CE  n.  753/2002,  che  per  la fattispecie
considerata  consiste  nel  ripristinare,  in  via  transitoria e nei
termini  sopra specificati, l'iscrizione nel registro nazionale delle
varieta'  di  vite  del  sinonimo  «Friulano»  nei  termini di cui al
richiamato decreto 28 luglio 2006;
  Considerato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.  19, paragrafo 1,
lettera  b)  del citato regolamento n. 753/2002, il predetto sinonimo
«Friulano»  puo' figurare in etichetta qualora espressamente previsto
dallo  Stato  membro  per  i  vini  a  denominazione  di  origine  in
questione;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere,  in via transitoria e nei
termini sopra specificati, al formale adeguamento dei disciplinari di
produzione  delle  citate D.O.C. della regione Friuli-Venezia Giulia,
al  fine di prevedere che il riferimento al vitigno «Tocai friulano»,
per  la  relativa  tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal
sinonimo «Friulano»;
  Ritenuto  altresi' di dover procedere, per le predette tipologie di
vini D.O.C. designabili con il sinonimo «Friulano», all'aggiornamento
dell'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale
28  dicembre  2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle
uve  D.O.C.G.,  D.O.C.  e  I.G.T.  e  la  certificazione delle stesse
produzioni,   nonche'  sugli  adempimenti  degli  enti  ed  organismi
preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;
  Considerato  che  l'attuazione  degli  interventi  di  che trattasi
consente  altresi'  di  fornire tempestivamente un quadro di certezza
idoneo  ad  assicurare  la  possibilita'  di  scelta responsabile del
consumatore  che,  per  converso,  sarebbe disorientato in assenza di
idonee iniziative approntate dal Ministero e dalla regione;
  Vista  la  nota presentata in data 31 luglio 2007 dalla Federazione
dei  Consorzi di tutela Vini del Friuli-Venezia Giulia, per conto dei
Consorzi  di  tutela  dei  vini  D.O.C. «Colli Orientali del Friuli»,
«Collio»  o  «Collio Goriziano», «Isonzo del Friuli», «Friuli Grave»,
«Friuli  Latisana»,  «Friuli Aquileia» e «Friuli Annia», con la quale
viene  richiesto  con  urgenza  di  adottare le apposite disposizioni
nazionali intese a consentire, a decorrere dalla campagna vendemmiale
2007/2008,   l'uso   del   sinonimo  «Friulano»  per  la  produzione,
designazione e presentazione dei relativi vini D.O.;
  Vista  la  nota  n.  RAF/7.7/86667 del 31 luglio 2007 della regione
Friuli-Venezia  Giulia,  con  la  quale  si  invita  il  Ministero ad
adottare   le  disposizioni  nazionali  atte  a  consentire,  in  via
transitoria   ed   in  vista  dell'imminente  inizio  della  campagna
vendemmiale  2007/2008,  l'utilizzo del sinonimo «Friulano», mediante
il  ripristino  dell'iscrizione  del  sinonimo  «Friulano» nel citato
registro   nazionale  ed  il  conseguente  adeguamento  dei  relativi
disciplinari  di  produzione,  al  fine  di  consentire  la  corretta
produzione  ed etichettatura della relativa tipologia dei vini D.O.C.
friulani interessati;
  Ritenuta,  pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare,  in vista della prossima campagna vendemmiale 2007/2008, le
disposizioni   di   che'   trattasi,  in  via  transitoria,  sino  al
pronunciamento  della  Corte  di  giustizia dell'Unione europea sulle
cause  C-23/07  e C-24/07, nonche' sulle cause n. T-417/04, T-418/04,
T-431/04 concernenti la medesima questione;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  In  via  transitoria,  a  decorrere  dall'inizio della campagna
vendemmiale   2007/2008,   sino  al  pronunciamento  della  Corte  di
giustizia dell'Unione europea sulle cause richiamate in premessa:
    a)  il  Registro  nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da
ultimo  con  il  decreto  ministeriale9 gennaio 2007 richiamato nelle
premesse, e' integrato come segue:
      «all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice
235  -  varieta'  TOCAI  FRIULANO  B.  -  e'  inserito, nell'apposita
colonna,  il  sinonimo  "FRIULANO",  con la seguente annotazione: "Ai
soli  fini  della  designazione  dei V.Q.P.R.D. provenienti dalle uve
raccolte nella regione Friuli-Venezia Giulia".»;
    b)  nei  disciplinari  di  produzione dei vini a denominazione di
origine  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia: «Colli Orientali del
Friuli»,  «Collio  Goriziano»  o  «Collio»,  «Friuli  Annia», «Friuli
Aquileia»,  «Friuli  Grave»,  «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» e
«Friuli Latisana», il riferimento al vitigno «Tocai friulano», per la
relativa tipologia di vino, e' sostituito dal sinonimo «Friulano»;
    c)  nell'elenco  dei  codici  dei  vini di cui all'allegato 4 del
decreto  ministeriale 28 dicembre 2006 richiamato in premessa, per le
denominazioni  di  origine  di cui alla lettera b), il riferimento al
vitigno  «Tocai  friulano»,  per  la  relativa  tipologia di vino, e'
sostituito dal sinonimo «Friulano».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2007
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio