IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare
l'art. 4;
Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto
legislativo 21 gennaio 2004, n. 29, recante «Modifiche al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici
territoriali del Governo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n.
180, recante disposizioni in materia di prefetture-uffici
territoriali del Governo, in attuazione dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, che affida al prefetto,
nell'esercizio dei compiti di rappresentanza del Governo nel
territorio e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento
giuridico, il compito di favorire e promuovere, anche secondo i
criteri e le indicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o
dei Ministri da lui delegati, l'attuazione da parte degli uffici
periferici dello Stato delle misure di coordinamento nei rapporti tra
lo Stato e le autonomie locali definite dalla Conferenza Stato-citta'
e autonomie locali ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Considerato che la predetta disposizione, per le finalita' in essa
indicate, affida ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri la definizione delle modalita' di raccordo tra
prefetture-uffici territoriali del Governo ed uffici della Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali;
Ritenuta l'esigenza di configurare uno strumento attraverso il
quale garantire alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali la
possibilita' di avvalersi delle prefetture-uffici territoriali del
Governo, al fine di dare concreta attuazione alle misure di
coordinamento definite a livello generale nella competente sede
istituzionale, e alla promozione e al coordinamento delle iniziative
per la verifica del funzionamento del sistema amministrativo nel suo
complesso;
Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali;
Sulla proposta del Ministro degli affari regionali e delle
autonomie locali e del Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e
l'ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali
1. Al fine dell'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, il
raccordo tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e
l'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, di seguito denominata «Conferenza Stato-citta», si realizza
secondo le modalita' previste dal presente decreto.