IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
    Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa  per  la  registrazione  e,  se  del  caso,  un  periodo di
adattamento   a   condizione   che  le  imprese  interessate  abbiano
legalmente  commercializzato  i  prodotti in questione utilizzando in
modo  continuativo  tali  denominazioni  almeno  per  i  cinque  anni
precedenti;
    Visto  il  decreto  ministeriale  5 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
164  del  17  luglio  2007  con il quale e' stata accordata, ai sensi
dell'art.  5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione
nazionale transitoria alla denominazione «Coppa di Parma»;
    Visto  in  particolare  l'art.  2  del succitato decreto 5 luglio
2007,  che  riserva  la  denominazione  «Coppa  di Parma» al prodotto
ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con
nota   numero   3996  del  3 maggio  2007  all'organismo  comunitario
competente;
    Vista  l'istanza  del 30 luglio 2007, con la quale l'Associazione
Industriali delle Carni - ASS.I.CA., ha chiesto che venga previsto un
periodo  di  adattamento  di  due anni per quelle imprese che abbiano
legalmente  e  continuativamente  utilizzato  le denominazioni «Coppa
Parma»  o  «Coppa  tipo Parma» nei cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
sopra citato decreto di protezione nazionale transitoria;
    Ritenuto  che  tale periodo di adattamento debba essere accordato
agli  aventi  diritto  anche  nella  fase di vigenza della protezione
nazionale transitoria;
    Ritenuto  di  dover  emanare  un  provvedimento  nella  forma  di
decreto, in accoglimento della suddetta istanza;
                              Decreta:

                           Articolo unico

    L'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
164 del 17 luglio 2007 e' cosi' modificato:
      1. La  denominazione  «Coppa di Parma» e' riservata al prodotto
ottenuto  in  conformita' al disciplinare di produzione trasmesso con
nota n. 3996 del 3 maggio 2007 all'organismo comunitario competente e
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.it.
      2.  Per  le  motivazioni di cui in premesse, in deroga a quanto
previsto  dal  comma  1, e' concesso un periodo di adattamento di due
anni,  a  decorrere  dal  17  luglio  2007, data di pubblicazione del
decreto di protezione transitoria del 5 luglio 2007, durante il quale
potranno  essere  utilizzate  le denominazioni «Coppa Parma» o «Coppa
tipo  Parma»,  da  quelle  imprese  per  le quali si e' realizzata la
condizione di cui in premesse.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 3 agosto 2007
                                       Il capo Dipartimento: Ambrosio