IL DIRETTORE GENERALE

  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto   il   regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione,
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 29 giugno 2005;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;
  Vista  la  determinazione 22 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  del  1°  giugno 2006, n. 126, con cui e' stata disposta la
modifica  degli  stampati  delle  specialita' medicinali appartenenti
alla categoria dei Farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans);
  Vista  la  determinazione  AIFA  23 febbraio 2007 di modifica degli
stampati  dei medicinali contenenti ketoprofene nelle formulazioni ad
uso sistemico;
  Vista  la  determinazione  AIFA  9 maggio  2007  di  modifica degli
stampati  dei medicinali Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)
non  selettivi  per  uso  sistemico  - ATC M01A che comprende anche i
farmaci  a  base  di  ketoprofene  di  cui  alla  determina del punto
precedente;
  Ritenuto,  pertanto,  che  i  foglietti  illustrativi  dei  farmaci
oggetto  della determina in data 8 maggio 2007 gia' citata, in quanto
modificati  ai sensi della determina del 22 maggio 2006, gia' citata,
sono  il  linea  con  la  posizione  formulata  dal Pharmacovigilance
Working Party a maggio 2006;
  Valutato che non sussistono potenziali danni per la salute pubblica
se   viene   prorogato   il  termine  di  adeguamento  dei  foglietti
illustrativi  dei  farmaci  di cui al punto precedente al 16 dicembre
2007;
                             Determina:

                               Art. 1.
  Per  i medicinali contenenti ketoprofene, nelle formulazioni ad uso
sistemico  ed autorizzati con procedura nazionale, gia' oggetto della
determinazione  22 maggio  2006  citata  nelle  premesse,  il termine
ultimo  per  il  ritiro  dal  commercio  delle confezioni con i fogli
illustrativi   non   modificati,  secondo  quanto  specificato  nella
determinazione del 23 febbraio 2007, e' fissato al 16 dicembre 2007.
  Alla  data  del  16 dicembre  2007,  le  confezioni dei medicinali,
contenenti   ketoprofene  nelle  formulazioni  ad  uso  sistemico  ed
autorizzati con procedura nazionale, dovranno essere commercializzate
con  i  fogli  illustrativi  recanti  le  modifiche specificate nelle
determinazioni del 23 febbraio 2007 e 9 maggio 2007.
  Entro  il  suddetto  termine  le confezioni non modificate, secondo
quanto  specificato  nelle  determinazioni  del  23 febbraio  2007  e
9 maggio 2007, dovranno essere ritirate dal commercio.
  La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2007
                                       Il direttore generale: Martini