IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Bracchi Daniele, nato il 29 settembre 1979
a  Milano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de
Abogados  de Barcelona» cui e' iscritto dal 10 novembre 2006, ai fini
dell'iscrizione   all'albo  e  dell'esercizio  della  professione  di
«avvocato» in Italia;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  in  giurisprudenza»  presso l'Universita' Cattolica del
Sacro  Cuore  di Milano in data 13 ottobre 2005 e che detto titolo e'
stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado
en  Derecho»  con  delibera  del  «Ministerio de Educacion y Ciencia»
spagnolo dell'8 settembre 2006;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 9 marzo 2007;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti;
                              Decreta:

                               Art. 1

  Al  sig.  Bracchi  Daniele,  nato  il  29 settembre  1979  a Milano
(Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale
di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.