Nella riunione del 2 luglio 2007

  Visti:
   • il regolamento n. 1775/2005 del 28 settembre 2005 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
   • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   • il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
   • la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:  l'Autorita),  n. 137/02  (di  seguito:  deliberazione
n. 137/02);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  1  luglio  2003, n. 75/03, di
approvazione del codice di rete della societa' Snam Rete Gas S.p.A.;
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  29 luglio 2005, n. 166/05 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
   • la  deliberazione  dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/05 (di
seguito: deliberazione n. 234/05);
   • la  deliberazione dell'Autorita' 16 novembre 2006, n. 254/06 (di
seguito: deliberazione n. 254/06);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  15  maggio 2007, n. 115/07 di
approvazione del codice di rigassificazione della societa' GNL Italia
S.p.A. (di seguito: codice di rigassificazione);
   • la  deliberazione  dell'Autorita' 27 febbraio 2007, n. 45/07 (di
seguito: deliberazione n. 45/07);
   • il  documento  per la consultazione "Modifica e integrazione dei
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  di trasporto di gas
naturale  di  cui  alla  deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005,
n. 166/05"   del  28  giugno  2006  (di  seguito:  documento  per  la
consultazione 28 giugno 2006).

  Considerato che:
   • l'Autorita',  con  la  deliberazione  n. 234/05,  ha  avviato un
procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe
per   l'attivita'   di   trasporto   di  gas  naturale  di  cui  alla
deliberazione  n. 166/05  e in materia di accesso e di erogazione del
servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02;
   • nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorita' ha diffuso il
documento   per  la  consultazione  28  giugno  2006,  nel  quale  ha
prospettato  tra  l'altro  le seguenti misure, riguardanti i punti di
entrata  interconnessi  con  l'estero,  finalizzate  a  consentire la
massimizzazione   delle   importazioni   nei   periodi   critici  per
l'approvvigionamento del sistema:
    a. conferimenti  di  capacita'  di  durata  inferiore all'anno da
effettuarsi  all'inizio  dell'anno  termico con riferimento a periodi
predeterminati   di  durata  semestrale,  trimestrale  e  mensile,  e
previsione di corrispettivi infrannuali che favoriscano l'acquisto di
capacita' nei mesi invernali;
    b. rilascio  obbligato  da  parte  degli  utenti  del  sistema di
trasporto  delle  capacita' non programmate su base mensile per nuove
assegnazioni da parte dell'impresa di trasporto;
    c. introduzione  di  conferimenti  di  capacita'  in corso d'anno
termico   su   base   mensile,   secondo  una  procedura  concorsuale
organizzata dall'impresa maggiore di trasporto, per l'assegnazione:
   • delle  capacita'  di trasporto rimaste disponibili a seguito dei
conferimenti  di  inizio  di  anno termico e dei conferimenti annuali
effettuati in corso d'anno termico;
   • delle capacita' di trasporto rilasciate da parte degli utenti di
cui alla lettera (b);
   • le  osservazioni pervenute in esito alla consultazione di cui al
precedente alinea hanno evidenziato:
   • in  merito  alle  proposte di cui alla lettera (a), una generale
condivisione  del  principio  della  introduzione  di conferimenti di
durata inferiore all'anno termico;
   • in  merito  alle  proposte  di cui alla lettera (b), elementi di
criticita'  circa il rilascio obbligato di capacita' su base mensile,
derivanti  dalla esigenza manifestata dagli utenti di poter usufruire
delle  flessibilita'  contrattuali  previste  nei propri contratti di
importazione    disponendone    anche   tramite   la   programmazione
inframensile;
   • in  merito  alle  proposte di cui alla lettera (c), una generale
condivisione  in  linea di principio di un meccanismo concorsuale per
l'assegnazione  delle  capacita'  residue in corso d'anno termico, ma
alcune   perplessita'   in   relazione  alla  procedura  proposta  in
consultazione;
   • con  la  deliberazione n. 254/06 l'Autorita' ha disposto, in via
transitoria  e  urgente  per  l'inverno  2006-2007,  modalita' per il
rilascio  e  la riallocazione delle capacita' non utilizzate presso i
punti   di  interconnessione  con  l'estero,  in  applicazione  delle
disposizioni  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto
2006,   finalizzate   alla  massimizzazione  delle  importazioni  per
l'inverno 2006-2007;
   • con  la  deliberazione  n. 45/07  l'Autorita'  ha  integrato  la
deliberazione  n. 166/05,  introducendo,  limitatamente  ai  punti di
entrata   interconnessi  con  l'estero,  corrispettivi  di  capacita'
infrannuale,  dimensionati in ragione della durata del conferimento e
della  stagionalita'  dello  stesso,  per  un  periodo  di due anni a
partire dall'anno termico 2007-2008;
   • l'attuale  disciplina del conferimento di capacita' di trasporto
contenuta  nella deliberazione n. 137/02 prevede, tra i requisiti per
l'accesso al sistema di trasporto, la dimostrazione della titolarita'
di  contratti  di importazione di durata e per quantita' coerenti con
la  capacita'  richiesta,  nei limiti della massima durata consentita
per i conferimenti pluriennali.

  Ritenuto che:
   • sia  necessario, a completamento della disciplina introdotta con
la deliberazione n. 45/07, prevedere conferimenti di durata inferiore
a un anno termico e in tal senso integrare la disciplina dell'accesso
contenuta  nella  deliberazione  n. 137/02  e  nei codici di rete per
l'attivita' di trasporto;
   • sia   necessario   contemperare  l'esigenza,  manifestata  dagli
operatori  nella  fase  di  consultazione,  di  poter  disporre della
capacita'  di trasporto conferita in funzione dei propri contratti di
importazione, con la necessita' di un utilizzo efficiente dei margini
di  capacita'  di trasporto in considerazione dell'attuale momento di
carenza  delle infrastrutture di importazione; cio' anche in coerenza
con  le  misure  di massimizzazione delle importazioni che potrebbero
essere    richieste    dal   Ministero   dello   sviluppo   economico
nell'evenienza di situazioni di emergenza del sistema nazionale;
   • sia  opportuno  prevedere,  in conseguenza a quanto indicato nei
precedenti alinea, una disciplina del conferimento della capacita' di
trasporto  nei  punti di entrata interconnessi con l'estero di durata
non   superiore   all'anno   strettamente   legata   alle   effettive
disponibilita'  di  gas  in importazione, determinate considerando la
durata e le quantita' dei contratti di importazione;
   • sia  opportuno  prevedere in particolare, limitatamente ai punti
di  entrata  interconnessi  con  l'estero, che l'impresa di trasporto
effettui  conferimenti  di  durata inferiore a un anno con i seguenti
criteri e modalita':
    a. all'inizio dell'anno termico, contestualmente all'assegnazione
della  capacita'  di  trasporto  di durata annuale e con decorrenza a
partire  dall'inizio dell'anno termico, ovvero con decorrenza ad anno
termico avviato, nel solo caso di contratti pluriennali il cui inizio
e' previsto in corso d'anno termico;
    b. in  corso  di  anno termico, con decorrenza a partire dal mese
successivo al mese in cui e' effettuato il conferimento;
    c. nel  rispetto  di  un  ordine  di  priorita'  che privilegia i
conferimenti di maggiore durata;
    d. per  una  durata  complessiva del conferimento, annuale ovvero
inferiore   all'anno,  non  eccedente  la  durata  dei  contratti  di
importazione;
    e. considerando   inclusi   nella   durata  di  un  contratto  di
importazione, ai fini del criterio di cui alla precedente lettera d.,
i  mesi  all'interno  dei quali ricadono la data di decorrenza e/o di
conclusione del medesimo contratto;
   • sia   necessario   prevedere   il  monitoraggio  delle  fasi  di
conferimento   come   delineate  nei  precedenti  alinea,  a  partire
dall'anno  termico  2007-2008,  al fine di valutare l'efficacia delle
misure  disposte  e  individuare  possibili integrazioni e migliorie,
anche tramite ulteriori fasi di consultazione;
   • sia  opportuno  rimandare  la  definizione  delle  modalita'  di
rilascio  e  di  riallocazione  delle capacita' di trasporto presso i
punti  di  entrata  interconnessi  con l'estero, in considerazione di
quanto indicato al precedente alinea, nonche' al fine di tenere conto
delle  eventuali  misure  che saranno predisposte dal Ministero dello
sviluppo  economico  in previsione del prossimo inverno ai fini della
sicurezza del sistema nazionale del gas


                              DELIBERA

  1. di   disporre   le   seguenti   modifiche  e  integrazioni  alla
deliberazione  n. 137/02:  a. all'articolo 8, dopo il comma 8.2, sono
inseriti i seguenti commi:
   "8.2.1  La  richiesta di conferimento della capacita' di trasporto
di  tipo  annuale  ovvero  inferiore  all'anno di cui all'articolo 9,
limitatamente  ai  punti  di  entrata interconnessi con l'estero deve
essere  formulata  con  riferimento  a quote di capacita' e, oltre ai
dati di cui ai precedenti commi, deve contenere:
    a) le  quote  di capacita' richiesta, il periodo per cui ciascuna
quota  e'  richiesta  e le quantita' contrattuali massime giornaliere
contenute   nel  contratto,  ovvero  nei  contratti  di  importazione
contigui  considerati  nel  loro  insieme,  cui  la medesima quota si
riferisce;
    b) l'indicazione  dei  servizi di trasporto annuale e/o di durata
inferiore   a   un   anno   di   cui   alla  deliberazione  n. 166/05
corrispondenti a ciascuna quota di capacita' di cui alla lettera a).
   8.2.2  Ciascuna  quota di capacita' di cui al comma 8.2.1, lettera
a) e' costante per tutto il periodo di cui alla medesima lettera a).
   8.2.3  La somma delle quote di capacita' richieste con riferimento
ad   un  contratto,  ovvero  a  contratti  di  importazione  contigui
considerati  nel  loro  insieme,  non puo' eccedere in nessun mese la
capacita' massima giornaliera complessiva dei medesimi contratti.
   8.2.4 In caso di variazioni della capacita' massima giornaliera di
un contratto all'interno di un mese si considera per tutto il mese un
valore pari al valore piu' elevato nel mese.
   8.2.5 Ai fini della richiesta di cui al comma 8.2.1 si considerano
inclusi  nel  periodo  di validita' di un contratto di importazione i
mesi  all'interno  dei  quali  ricadono  la data di decorrenza e/o di
conclusione del medesimo contratto.";
    b. all'articolo 9, il comma 9.2.1 e' sostituito dal seguente:
   "9.2.1 La capacita' di trasporto che non sia stata conferita entro
i  termini  di  cui  al  comma 9.1, lettera b), puo' essere richiesta
entro il settimo giorno lavorativo del successivo mese di settembre e
viene  conferita  con  effetto  dal  1° ottobre del medesimo anno per
l'intero  anno  termico,  ovvero,  limitatamente  ai punti di entrata
interconnessi  con  l'estero,  anche per periodi inferiori a un anno,
con effetto:
    a) dal 1° ottobre del medesimo anno, nel rispetto delle priorita'
di cui al comma 9.4;
    b) dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  e' compresa la data di
decorrenza  del  contratto di importazione ovvero di incremento della
capacita'  del  medesimo  contratto,  nei  casi  di cui al comma 9.4,
lettera d).";
    c. all'articolo 9,  i  commi  9.3,  e  9.4,  sono  sostituiti dai
seguenti:
   "9.3 L'impresa di trasporto conferisce nel corso dell'anno termico
la  capacita'  che  risulti  o  si  renda  disponibile  nel corso del
medesimo  anno  termico,  anche  a seguito di incrementi di capacita'
nonche'  a  seguito  di  avviamento  di  nuovi punti di consegna e di
riconsegna, con cadenza mensile e con decorrenza:
    a) a partire dal mese successivo, ovvero,
    b) dal  primo  giorno  del  mese  in  cui  e' compresa la data di
decorrenza  del  contratto  di  importazione,  nei  casi  di  cui  al
comma 9.4, lettera d).
  A  tal  fine  le  richieste devono essere presentate all'impresa di
trasporto entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle
capacita'  di  cui  al comma 6.1. I conferimenti avvengono secondo le
disposizioni contenute nel presente articolo in quanto applicabili.
   9.4 Nei  punti  di entrata interconnessi con l'estero l'impresa di
trasporto conferisce la capacita' di trasporto con il seguente ordine
di priorita':
    a) alla capacita' richiesta dai soggetti titolari di contratti di
tipo  take  or  pay  sottoscritti  anteriormente  al  10 agosto 1998,
limitatamente alla quantita' contrattuale media giornaliera;
    b) alla  capacita'  richiesta  dai soggetti titolari di contratti
pluriennali di importazione diversi da quelli di cui alla lettera a),
limitatamente alla quantita' contrattuale media giornaliera;
    c) alle  quote  di  capacita'  di  cui  al  comma 8.2.1 di durata
annuale,  nonche'  ai  soggetti  di  cui alle lettere a) e b), per la
differenza  tra  la  quantita'  contrattuale massima giornaliera e la
quantita' contrattuale media giornaliera;
    d) alle  quote  di  capacita'  di  cui  al  comma 8.2.1 di durata
inferiore   a   un   anno   termico  corrispondenti  a  contratti  di
importazione  la  cui  decorrenza  ovvero  il  cui  incremento  della
capacita'  sia  previsto  ad  anno  termico  avviato  e la cui durata
raggiunga almeno la fine dell'anno termico successivo all'anno in cui
il conferimento ha effetto;
    e) alle  quote  di  capacita'  di  cui  al  comma 8.2.1 di durata
inferiore  a  un  anno  termico, con priorita' alle quote di maggiore
durata all'interno dell' anno termico.";

  2. di  prevedere  che  la disciplina della cessione di capacita' di
cui  al  capitolo  7  del  codice  di  rete  dell'impresa maggiore di
trasporto  sia integrata individuando la tipologia delle capacita' di
trasporto   oggetto  di  cessione,  con  riferimento  ai  servizi  di
trasporto di tipo annuale ovvero inferiore all'anno;

  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autoritaenergiait),  affinche'  entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione;

  4. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 137/02,
come  risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il
presente provvedimento.

   Milano, 2 luglio 2007                     Il Presidente: Ortis