Nella riunione dell'11 luglio 2007

  Visti:
   • la  direttiva  2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
   • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
   • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
   • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
   • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 recante misure urgenti
per   l'attuazione   di   disposizioni   comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione  dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge
18 giugno 2007);
   • la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   16   ottobre   2003,  n. 118/03,  come
successivamente  modificata  e  integrata  (di seguito: deliberazione
n. 118/03);
   • la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 141/05;
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  9 giugno 2006, n. 111/06 come
successivamente modificata e integrata;
   • la deliberazione dell'Autorita' 3 maggio 2007, n. 106/07;
   • il   Testo   integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia   elettrica   per   l'erogazione  dei  servizi  di  vendita
dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti
finali   a   sensi   del  decreto  legge  18  giugno  2007,  n. 73/07
 - decorrenza  1  luglio  2007, approvato con deliberazione n. 156/07
(di seguito: TIV);
   • il  documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07,
recante  "Orientamenti  per  la  definizione  o  la  revisione  della
disciplina  vigente  dei rapporti tra i diversi attori che operano in
un  mercato  elettrico  liberalizzato"  (di seguito: documento per la
consultazione 12 marzo 2007);
   • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07,
recante "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di
prelievo   dell'energia  elettrica  fornita  ai  clienti  finali  non
trattati su base oraria".

  Considerato che:
   • il  decreto-legge  18  giugno  2007 dispone un nuovo assetto del
mercato  della  vendita  di  energia  elettrica  ai  clienti  finali,
operativo  dal  1°  luglio  2007 e fino al completo recepimento della
Direttiva  stabilendo  in  particolare  l'istituzione  dei  regimi di
tutela dei clienti finali nella vendita al dettaglio;
   • si sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, il TIV ha definito le
disposizioni  per l'erogazione del servizio di maggior tutela rivolto
ad  alcune  classi  di  clienti, dotati di minore forza contrattuale,
corrispondenti  ai  clienti  finali domestici e ai clienti finali non
domestici  connessi in bassa tensione con un numero di dipendenti non
superiore  a  50  ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di
euro;
   • il  TIV  ha  inoltre  previsto  le  modalita'  di erogazione del
servizio  di salvaguardia rivolto a tutti i clienti finali non aventi
diritto  al  servizio  di  maggior  tutela  che  si  trovino senza un
venditore  sul  mercato  libero  o  che non abbiano scelto un proprio
venditore;
   • l'articolo 4  del TIV stabilisce le modalita' di attivazione del
servizio  di maggior tutela e del servizio di salvaguardia prevedendo
tra  l'altro  che  nel  caso  in  cui  un  cliente  si trovi senza un
venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di
dispacciamento  in  vigore  con  riferimento a uno o piu' punti nella
propria  titolarita',  l'impresa  distributrice  debba  provvedere ad
inserire  d'ufficio  i medesimi punti nel contratto di dispacciamento
dell'Acquirente  unico  per i clienti ammessi in maggior tutela e nel
contratto  di  dispacciamento  dell'esercente  la  salvaguardia per i
clienti ammessi in salvaguardia;
   • l'articolo 9   della   deliberazione   n. 118/03  disciplina  la
sostituzione del venditore di energia elettrica ad un singolo cliente
finale,  stabilendo  che  il  passaggio di un punto di prelievo da un
utente  del  dispacciamento ad un nuovo utente del dispacciamento (di
seguito:  switching)  sia  efficace  a  partire  dal primo giorno del
secondo  mese  successivo  a  quello in cui perviene la comunicazione
all'impresa  distributrice  della  variazione  e  che tali variazioni
devono  essere  comunicate  all'impresa  distributrice competente per
ambito  territoriale,  unitamente  alla documentazione riguardante le
variazioni   intercorse,   all'identificativo   del  cliente  finale,
all'identificativo del punto di prelievo associato ed alla data della
variazione  oggetto  della comunicazione rispettivamente da parte del
nuovo utente del dispacciamento;
   • il  documento  per  la  consultazione  12 marzo 2007 ha proposto
degli  interventi  in  tema di definizione del processo relativo allo
switching,  al  fine  di  prevedere regole uniformi che gli operatori
devono  adottare  e le informazioni che devono essere scambiate tra i
diversi soggetti interessati allo switching;
   • la  disciplina  relativa  allo  switching  deve  essere  rivista
considerando  non solo la necessita' di definire il processo relativo
allo  switching  proposto nel documento per la consultazione 12 marzo
2007,  ma  anche alla luce della necessita' di definire una modalita'
specifica  di switching nelle situazioni in cui debba essere attivato
o  disattivato  il  servizio di salvaguardia o il servizio di maggior
tutela;
   • nell'ambito  della  revisione  della  disciplina  relativa  allo
switching   occorre   anche  valutare  le  implicazioni  sui  diversi
operatori   del  sistema  elettrico  che  le  diverse  situazioni  di
criticita'  di  esecuzione  dei  contratti  di  fornitura  potrebbero
indurre,  quali  ad  esempio i casi di fallimento di un venditore sul
mercato  libero  o le diverse situazioni situazioni di sofferenza nei
pagamenti dei clienti finali.
  Ritenuto che sia necessario:
   • avviare  un  procedimento  per  la  formazione  di provvedimenti
aventi  ad  oggetto  la  definizione di modalita' e condizioni per la
sostituzione  del  venditore  di energia elettrica ai clienti finali,
anche   nei  casi  di  criticita'  di  esecuzione  dei  contratti  di
fornitura;
   • definire, nell'ambito del procedimento:
    a. la regolazione del processo di switching, stabilendo le regole
uniformi  che  gli  operatori  devono  adottare e le informazioni che
devono  essere  scambiate  tra  i  diversi  soggetti interessati allo
switching;
    b. la  regolazione  del  processo  di  switching nelle situazioni
particolari  in  cui  il cliente finale debba attivare il servizio di
salvaguardia  o,  se  appartenente  a  particolari  classi di cliente
finale, il servizio di maggior tutela;
    c. la  regolazione  del  servizio  di  vendita,  dei  servizi  di
dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura nelle situazioni
in  cui  una  delle  controparti del contratto di vendita non dovesse
ottemperare alle proprie obbligazioni assunte nel medesimo contratto


                              DELIBERA

  1.  di  avviare un procedimento avente ad oggetto la definizione di
modalita'  e  condizioni  per  la  sostituzione del venditore energia
elettrica (switching), anche nei casi di criticita' di esecuzione dei
contratti di fornitura, e la regolazione del servizio di vendita, dei
servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura nelle
situazioni  in  cui una delle controparti del contratto di vendita di
energia  elettrica  non dovesse ottemperare alle obbligazioni assunte
nel medesimo contratto;

  2. di  conferire  mandato  al  Direttore  della  Direzione  Mercati
affinche' provveda:
   a. alla  predisposizione  di  documenti  per la consultazione e di
proposte all'Autorita'
  per  gli  interventi  di competenza, in relazione allo sviluppo del
procedimento;
   b. all'avvio  di  un  gruppo  di  lavoro, che coinvolga i soggetti
interessati, anche con
  l'obiettivo    di    identificare   le   opportune   modalita'   di
interrelazione dei soggetti
  coinvolti nel processo di switching;
   c. ad  organizzare  incontri,  in  cooperazione  con  la Direzione
consumatori  e  qualita'  del  servizio,  con  il  coinvolgimento dei
soggetti   interessati   e   delle   formazioni  associative  che  ne
rappresentano  gli  interessi,  ai fini dell'acquisizione di elementi
conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

  3. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   Italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.

   Milano, 2 luglio 2007                     Il Presidente: Ortis