Nella riunione 16 luglio 2007

  Visti:
   • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/99);
   • il  decreto  legislativo  19  dicembre 2003, n. 379 (di seguito:
decreto legislativo n. 379/03);
   • l'Allegato  A  alla  deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 come
successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
   • l'Allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004,
n. 48/04, come
  successivamente  modificata ed integrata (di seguito: deliberazione
n. 48/04);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  11  luglio 2005 n. 140/05 (di
seguito deliberazione n. 140/05);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  30  maggio 2006 n. 104/06 (di
seguito deliberazione n. 104/06);
   • l'Allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il gas (di seguito: Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06,
come   successivamente   modificata   ed   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 111/06);
   • l'Allegato  A  alla  deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di
seguito: TIV);
   • il  documento per la consultazione 18 marzo 2005 recante sistema
di  remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita' produttiva di
energia  elettrica  di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19
dicembre  2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione 18
marzo 2005);
   • le  lettere  della  societa' Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in
data  19  marzo  2007  (prot.  Autorita' 007113 del 22 marzo 2007, di
seguito: lettera 19 marzo 2007).

  Considerato che:
   • con  il  decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio
di  dispacciamento,  si  persegue  la  finalita'  di  concorrere alla
remunerazione  della  disponibilita'  di capacita' produttiva ai fini
del  raggiungimento  e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta
di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura
della  domanda  nazionale  con i necessari margini di riserva per far
fronte  all'aleatorieta'  della  medesima  domanda, nell'ambito delle
prestazioni  di  risorse  rese  alla  societa'  Gestore della rete di
trasmissione nazionale (oggi Terna);
   • l'adeguatezza  dell'offerta  di  energia  elettrica  del sistema
elettrico  nazionale  e'  caratteristica  distinta dalla sicurezza di
funzionamento  del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita da
Terna,  ai  sensi  del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso
l'approvvigionamento  e  l'utilizzo  della riserva operativa che, con
decorrenza  dalla  data  di entrata in funzione del dispacciamento di
merito economico, viene acquisita con metodi di mercato;
   • l'articolo 5  del  decreto  legislativo  n. 379/03  prevede  che
l'Autorita'  definisca  il corrispettivo per la remunerazione, per un
periodo  transitorio, con decorrenza 1 marzo 2004 e termine alla data
di   entrata   in  funzione  del  sistema  di  remunerazione  di  cui
all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilita'
di  capacita'  produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza
dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
   • la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi
dall'anno    2004   rifletteva   la   congiunturale   situazione   di
inadeguatezza di capacita' produttiva nel sistema elettrico nazionale
di quel periodo;
   • in  attuazione  di  quanto  previsto  all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 379/03, con deliberazione n. 48/04 l'Autorita' ha, tra
l'altro,  regolato  l'approvvigionamento  delle  risorse  a  garanzia
dell'adeguatezza  del  sistema  elettrico  nazionale  per  il periodo
transitorio  compreso  tra  il  1°  marzo e l'entrata in funzione del
sistema  di  remunerazione di cui all'articolo 1 del medesimo decreto
legislativo  e  che,  ad  oggi, tale sistema definitivo non e' ancora
entrato in funzione;
   • la  deliberazione  n. 48/04  ha  determinato  i corrispettivi da
riconoscere  agli  utenti  del  dispacciamento  in  immissione per la
disponibilita'  della capacita' produttiva con riferimento al periodo
compreso  tra  il  1°  marzo  ed il 31 dicembre 2004, all'anno 2005 e
all'anno 2006;
   • l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone
che  l'Autorita'  definisca  i criteri e le condizioni sulla base dei
quali Terna dovra' elaborare una proposta per disciplinare il sistema
definitivo   di   remunerazione  della  disponibilita'  di  capacita'
produttiva di energia elettrica;
   • le  risposte  al  documento  per  la consultazione 18 marzo 2005
hanno  evidenziato,  da  un  lato,  elementi  di criticita' di alcuni
operatori  rispetto  agli  orientamenti  formulati  dall'Autorita' e,
dall'altro,  hanno  fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli
operatori  circa  i  criteri e le condizioni che l'Autorita' dovrebbe
definire  per  il  sistema di remunerazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo n. 379/03;
   • nell'anno  2006  si  e'  registrata  una  differenza pari a 83,6
milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della
disponibilita'  di  capacita'  produttiva  ed  i  costi  a  tal  fine
sostenuti  a  tal  fine  da  Terna  nel medesimo periodo, di cui 21,4
milioni  di  euro  relativi al gettito GCApi di cui all'articolo 35 e
62,2  milioni  di  euro relativi al gettito Gs di cui all'articolo 36
della deliberazione n. 48/04, come documentato nella lettera 19 marzo
2007;
   • il  corrispettivo  unitario  CAPI  e  il  prezzo  di riferimento
utilizzato  per  il computo del ricavo di riferimento RICR sono stati
definiti per gli anni 2004, 2005 e 2006 sulla base dell'articolazione
delle  ore  dell'anno per fasce di cui alla Tabella I dell'Allegato A
della deliberazione n. 5/04, vigente nei rispettivi anni;
   • la  Tabella  1 del TIT stabilisce le fasce orarie su cui possono
essere  articolati  i  corrispettivi  dei  soli  servizi  di pubblica
utilita' oggetto delle disposizioni del medesimo TIT, ossia i servizi
di  trasmissione  dell'energia  elettrica, distribuzione dell'energia
elettrica,  acquisto  e  vendita  dell'energia elettrica destinata al
mercato vincolato e misura dell'energia elettrica;
   • a  decorrere  dal  1  gennaio  2007,  la Tabella 1 allegata alla
deliberazione  n. 181/06  fissa  le nuove fasce orarie su cui possono
essere  articolati  i  corrispettivi  dei  soli  servizi  di pubblica
utilita'  oggetto  delle  disposizioni  del  TIT e del TIV e che tali
fasce, essendo state identificate con la finalita' di raggruppare ore
omogenee   in   termini   di  prezzo  atteso  dell'energia  elettrica
all'ingrosso,    prevedono    esclusivamente   una   differenziazione
infra-giornaliera  e  infra-settimanale  delle  ore  dell'anno  senza
prevedere alcuna forma di differenziazione stagionale;
   • il   livello  dei  prezzi  dell'energia  elettrica  all'ingrosso
dipende  dal  grado  di  concorrenzialita'  del  mercato e quindi non
necessariamente   riflette   adeguatamente   il  diverso  livello  di
criticita'  per  il  sistema  elettrico  nazionale  nelle diverse ore
dell'anno,  ossia  il diverso grado di rischio di inadeguatezza della
capacita'  di  produzione  disponibile  ai fini della copertura della
domanda nazionale con i necessari margini di riserva;
   • per  le  ragioni  di cui al precedente alinea, le nuove fasce di
cui  la alla Tabella 1 allegata alla deliberazione n. 181/06 non sono
sufficienti  a  discriminare in maniera accurata le ore di potenziale
criticita' del sistema elettrico nazionale nell'arco dell'anno;
   • per  articolare  il corrispettivo unitario CAP1 secondo le nuove
fasce   di   cui   alla  Tabella  1  della  deliberazione  n. 181/06,
preservando  l'efficacia  del  segnale economico offerto dal medesimo
corrispettivo  articolato secondo le fasce di cui alle versioni della
Tabella  1 dell'Allegato A della deliberazione n. 5/04, vigenti negli
anni  dal  2004  al  2006,  occorrerebbe discriminare in maniera piu'
accurata  fra giorni caratterizzati da differenti gradi di criticita'
per  il  sistema  elettrico  (per  esempio  distinguendo  almeno  tra
criticita'  altissima, alta e media) e di ridefinire i parametri alfa
e  betaF in modo da ridistribuire opportunamente il gettito destinato
al corrispettivo CAP1;
   • il  meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilita'
di  capacita' produttiva per l'anno 2007 deve essere sostituito da un
meccanismo  di  regime che risponda ai criteri fissati dall'Autorita'
ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03
e  che  sia in grado di trasferire agli operatori un corretto segnale
economico  sia in situazioni di inadeguatezza di capacita' produttiva
che  in  situazione  di eccesso di capacita' produttiva, quale quella
cui ci si trova di fronte nell'anno corrente e in quelli a venire.
  Ritenuto che sia:
   • necessario  definire il corrispettivo per la remunerazione della
disponibilita'  di capacita' produttiva per il periodo compreso dal 1
gennaio  al  31 dicembre 2007 e antecedente l'entrata in funzione del
regime di remunerazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
n. 379/03;
   • opportuno  che  il meccanismo transitorio di remunerazione della
disponibilita'  di  capacita'  produttiva  per  l'anno  2007 ricalchi
quello operativo negli anni precedenti in vista delle definizione del
meccanismo di regime;
   • opportuno  anche  per  l'anno  2007, articolare il corrispettivo
CAP,  secondo  le  fasce  di  cui  alla Tabella 1 del T1T vigente per
l'anno  2006  aggiornate  per  l'anno 2007 in modo da tener conto dei
necessari   aggiustamenti   calendariali,   ivi  inclusa  la  diversa
disposizione delle festivita' infrasettimanali;
   • opportuno  che il gettito disponibile per la remunerazione della
disponibilita'  di  capacita'  produttiva,  tenuto  conto  anche  dei
residui  relativi  all'anno  2006,  sia  ripartito  tra  lo specifico
corrispettivo  di  cui all'articolo 35 della deliberazione n. 48/04 e
l'ulteriore corrispettivo di cui all'articolo 36;
   • opportuno  utilizzare,  nell'anno 2007, il residuo 2006 relativo
al parametro GcAP1 per il finanziamento dello specifico corrispettivo
di  cui  al  comma 35 della deliberazione n. 48/04 ed il residuo 2006
relativo   al   parametro  Gs  per  il  finanziamento  dell'ulteriore
corrispettivo  di  cui  all'articolo 36  della medesima deliberazione
n. 48/04


                              DELIBERA

  1.  di  modificare  ed  integrare  l'Allegato  A alla deliberazione
n. 48/04  nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero
anno 2007:
   • all'articolo 1,  all'alinea:  "•  prezzo medio off-peak(m) e' la
media  aritmetica  del  prezzo  di  cui alla deliberazione n. 168/03,
comma 19.3, lettera c), nelle ore di tale mese m denominate off-peak,
definite  come  l'aggregato delle ore dei giorni festivi, del sabato,
della  domenica, delle ore tra le 0 e le 8 e delle ore tra le 20 e le
24  dei  giorni  dal  lunedi'  al  venerdi';"  le  parole "n. 168/03,
comma 19.3,  lettera  c),"  sono  sostituite dalle parole "n. 111/06,
articolo 30, comma 30.4, lettera c),";
   • all'articolo 32,  comma 32.2, alla parola "2004" sono sostituite
le parole "di ciascun anno";
   • all'articolo 35,  comma 35.6, le parole "che deve essere stimata
dalla   medesima  Terna"  sono  soppresse  e  la  parola  "Terna"  e'
sostituita dalle parole "Il Gestore della rete";
   • all'articolo 35,  dopo  il  comma 35.8,  e' aggiunto il seguente
comma:
  "35.9  Terna  determina,  per  l'anno 2007, il valore del parametro
Gcnpi tenendo conto che:
   a) la   quota   del   gettito  rinveniente  dall'applicazione  del
corrispettivo   unitario   di  cui  all'articolo 47,  destinata  alla
copertura  degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi
di  cui  al  comma 35.1,  e'  pari al prodotto tra 0,037 centesimi di
euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del
dispacciamento  nel  periodo  compreso  tra  il  1°  gennaio  e il 31
dicembre 2007;
   b) la  differenza  tra  il  valore  assunto  dal  parametro  GcAP1
nell'anno  2006  e  la  somma  dei corrispettivi di cui al comma 35.1
riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacita' produttiva
nel  medesimo  anno  2006  e'  destinata  alla  copertura degli oneri
derivanti  dal  riconoscimento  dei  medesimi corrispettivi di cui al
comma 35.1 nell'anno 2007;
   c) i  corrispettivi  di  cui  al  comma 35.1  sono  applicati alla
disponibilita'    di   capacita'   produttiva   definita   ai   sensi
dell'articolo 31 del presente provvedimento.";
   • all'articolo 36,  comma 36.3.1, dopo le parole "per l'anno 2006"
sono inserite le parole "e l'anno 2007";
   • all'articolo 36,  comma 36.4.1  dopo le parole "per l'anno 2006"
sono inserite le parole "e l'anno 2007";
   • all'articolo 36,  comma 36.6,  la  parola  "Terna" e' sostituita
dalle parole "Il Gestore della rete";
   • dopo il comma 36.10 sono aggiunti i seguenti commi:
  "36.11  Terna  determina,  per l'anno 2007, il valore del parametro
Gs, come differenza tra:
   a) il   gettito   complessivo  rinveniente  dall'applicazione  del
corrispettivo  unitario di cui all'articolo 47, applicato all'energia
elettrica  prelevata  dagli  utenti  del  dispacciamento  nel periodo
compreso  tra  il  1°  gennaio e il 31 dicembre 2007, aumentato delle
disponibilita' residue di cui al comma 36.12;
   b) il gettito di cui al comma 35.9, lettera a).
  36.12  Le  disponibilita' residue da destinare alla copertura degli
oneri  derivanti dal riconoscimento dei medesimi corrispettivi di cui
al  comma 36.5 nell'anno 2007 sono pari alla differenza tra il valore
assunto  dal parametro Gs nell'anno 2006 e la somma dei corrispettivi
di   cui  al  comma 36.5  riconosciuti  da  Terna  per  la  ulteriore
remunerazione della capacita' produttiva nel medesimo anno 2006.".

  2. Per l'anno 2007, per il Titolo 4 della deliberazione n. 48/04 si
applica  la tabella di articolazione delle fasce di cui al successivo
punto 3.

  3. Terna  aggiorna  la  tabella 1 dell'Allegato A del TIT in vigore
nell'anno  2006 per l'anno 2007 in modo da tenere conto dei necessari
aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle
festivita'  infrasettimanali, e ne invia proposta all'Autorita' entro
10  giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; qualora
l'Autorita'  non  si pronunci entro i 5 giorni successivi, la tabella
si  ritiene  approvata  e  Terna pubblica tempestivamente la medesima
tabella sul proprio sito internet.

  4. Di  ripubblicare,  a  seguire,  l'Allegato  A alla deliberazione
n. 48/04   nel  testo  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni
introdotte con il presente provvedimento.

  5. Di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
  Milano, 16 luglio 2007                     Il Presidente: Ortis