Nella riunione del 16 luglio 2007

  Visti:
   • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
   • il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
   • la   legge   6   dicembre   1971,  n. 1083  (di  seguito:  legge
n. 1083/71);
  la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
   • il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
   • il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  la  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  la  deliberazione  dell'Autorita'  28  dicembre  2000,  n. 237/00 e
successive   modifiche  e  integrazioni  (di  seguito:  deliberazione
n. 237/00);
  la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 311/01;
  la   deliberazione  dell'Autorita'  19  marzo  2002,  n. 43/02  (di
seguito: deliberazione n. 43/02);
  la  deliberazione  dell'Autorita'  5  giugno  2002,  n. 104/02  (di
seguito: deliberazione n. 104/02);
  la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03;
  la  deliberazione  dell'Autorita',  22  luglio  2004,  n 125/04 (di
seguito: deliberazione n. 125/04);
  la  deliberazione  dell'Autorita',  29  settembre  2004,  n. 168/04
successive   modifiche  e  integrazioni  (di  seguito:  deliberazione
n. 168/04);
  la  deliberazione  dell'Autorita',  27  luglio  2005,  n 157/05 (di
seguito: deliberazione n. 157/05);
  la  deliberazione  dell'Autorita'  15  dicembre 2005, n. 273/05 (di
seguito:   deliberazione   n. 273/05),   recante   approvazione   del
Protocollo  di  Intesa  relativo  ai  rapporti  di collaborazione fra
l'Autorita'  e  la  Guardia  di  Finanza  (di  seguito: Protocollo di
Intesa);
  la  deliberazione  dell'Autorita',  26  luglio  2006, n. 164/06 (di
seguito: deliberazione n. 164/06);
  la  determinazione del Direttore Generale dell'Autorita' 14 ottobre
2004, n. 151/04 (di seguito: determina n. 151/04).
  Viste altresi':
   • la  deliberazione  del  29  dicembre  2006,  n. 329/06  con  cui
l'Autorita'  ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1
° gennaio 2007  - 31 dicembre 2007;
   • l'atto  predisposto  dal  Direttore  della Direzione Vigilanza e
Controllo  del  30 dicembre 2004, n. 2004/294 relativo all'assunzione
dell'impegno di spesa per le attivita' della Guardia di Finanza.

  Considerato che:
   • l'articolo 1,   comma 1,  della  legge  n. 481/95,  prevede  che
l'Autorita'   promuova   la   tutela  degli  interessi  di  utenti  e
consumatori,   armonizzando   il  sistema  tariffario  con  obiettivi
generali  di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
efficiente delle risorse;
   • l'articolo 2,  comma 12,  lettera  c),  della  legge  n. 481/95,
prevede  che  l'Autorita'  controlli le condizioni di svolgimento dei
servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli
impianti e la salute degli addetti;
   • l'articolo 2,  comma 22,  della  legge n. 481/95, prevede che le
pubbliche   amministrazioni  e  le  imprese  sono  tenute  a  fornire
all'Autorita',  oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni;
   • con  la  deliberazione  n. 168/04,  l'Autorita'  ha imposto agli
esercenti   il   servizio  di  distribuzione  del  gas  l'obbligo  di
effettuare  un numero minimo di misure del grado di odorizzazione del
gas per ogni impianto di distribuzione da essi gestito;
   • una   adeguata  odorizzazione  del  gas  consente  di  avvertire
eventuali   dispersioni   e,   conseguentemente,  limitare  i  rischi
derivanti dall'utilizzo del gas;
   • la  deliberazione  n. 237/00  ha  disposto  che  le  tariffe  di
distribuzione  del  gas siano adeguate al potere calorifico superiore
del  gas,  individuato  sulla  base  delle  particolari  modalita' di
calcolo di cui all'articolo 16 della medesima deliberazione;
   • la  deliberazione n. 43/02 prevede che, nell'erogazione di tutti
i  servizi  del  mercato  del  gas  naturale,  l'esercente  adegui la
determinazione  del  corrispettivo  per il servizio erogato al potere
calorifico superiore effettivo;
   • il    funzionamento    in    condizioni   di   sicurezza   delle
apparecchiature  istallate  presso i clienti finali dipende anche dai
valori di pressione relativa del gas;
   • i  controlli  tecnici  relativi  al  grado  di odorizzazione, al
potere  calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del
gas  devono  essere effettuati secondo una procedura standardizzata e
resa preventivamente nota agli esercenti;
   • la  deliberazione  n. 104/02 prevede la possibilita' di affidare
studi,   ricerche,   sperimentazioni,  speciali  analisi  economiche,
giuridiche  e  legali,  tecniche  e  finanziarie, nonche' controlli e
ispezioni,  a persone, ditte o istituzioni, aventi alta, comprovata e
documentata esperienza;
   • la deliberazione n. 273/05 prevede la possibilita' di avvalersi,
per  l'effettuazione di controlli tecnici, della collaborazione della
Guardia  di  Finanza,  nell'ambito  e  con  le modalita' previste dal
Protocollo di Intesa;
   • le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05 e n. 164/06 hanno disposto
di  svolgere,  rispettivamente  nei  periodi  1  novembre  2004  - 30
settembre  2005, 1 ottobre 2005  - 30 settembre 2006 e 1 ottobre 2006
 - 30   settembre  2007,  controlli  tecnici  relativi  al  grado  di
odorizzazione,  al  potere  calorifico  superiore  effettivo  ed alla
pressione   relativa   del   gas,  nei  confronti  delle  imprese  di
distribuzione;
   • nel  corso  della  campagna di cui alla deliberazione n. 164/06,
consistente  in  cinquanta  controlli tecnici, sono stati riscontrati
due  impianti  con  odorizzazione  non  conforme  alla legislazione e
normativa vigente in materia;
   • con lettere in data 20 dicembre 2006 (prot. EA/M06/5874/ea) e in
data  26  aprile  2007  (prot.  EA/M07/1931/ea),  il  Direttore della
Direzione  Vigilanza  e  Controllo  dell'Autorita'  ha  inviato  alle
Procure  della  Repubblica competenti le denunce ai sensi della legge
n. 1083/71  per  i  casi  di  non  conformita'  alla  legislazione  e
normativa vigente in materia;
   • con   comunicazione  interna  in  data  09  luglio  2007  (prot.
DCQS/INT./02307)  la Direzione Consumatori e Qualita' del Servizio ha
trasmesso   alla   Direzione   Vigilanza  e  Controllo  l'elenco  dei
distributori e dei relativi impianti di distribuzione da sottoporre a
controllo  della qualita' del gas per il periodo 1 ottobre 2007  - 30
settembre 2008;
   • le deliberazioni n. 125/04, n. 157/05 e n. 164/06 hanno disposto
di  avvalersi,  per  lo  svolgimento  dei predetti controlli tecnici,
della Stazione Sperimentale per i Combustibili, con sede in S. Donato
Milanese (di seguito: Stazione Sperimentale per i Combustibili);
   • l'effettuazione   dei   controlli   tecnici   ai   sensi   della
deliberazione  n. 164/06  ha  confermato la validita' della procedura
approvata  con  determina  n. 151/04  a  meno  di alcune modifiche da
adottarsi in sede di revisione della procedura medesima.
  Ritenuto opportuno:
   • reiterare,  nel  periodo 1 ottobre 2007  - 30 settembre 2008, la
campagna  di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al
potere  calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del
gas nei confronti delle imprese di distribuzione;
   • dare  mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo
dell'Autorita' affinche':
   a) provveda  all'aggiornamento  della procedura per lo svolgimento
dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di:
i)  prevedere  l'acquisizione  di  campioni  di  gas anche nella fase
finale  del  controllo nei casi di andamento discontinuo della misura
in  campo, in modo da consentirne la misura anche in laboratorio; ii)
definire  una  metodologia di risoluzione dell'eventuale contenzioso,
nei  casi  in  cui  i  risultati  delle  analisi  in  laboratorio del
distributore   differiscano   da   quelli   ottenuti  dalla  Stazione
Sperimentale per i Combustibili;
   b) pubblichi  la  procedura  modificata  di  cui  alla  precedente
lettera  a) nel sito internet dell'Autorita' wwwautorita.energia.it e
la   comunichi   alle   principali   Associazioni  di  categoria  dei
distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
   • avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per
il  periodo  1  ottobre  2007   - 30  settembre  2008, della Stazione
Sperimentale   per  i  Combustibili,  in  possesso  di  comprovata  e
documentata esperienza in materia e istituzionalmente preposta a tali
fini;
   • avvalersi,  per  l'effettuazione  dei  medesimi controlli, della
collaborazione  della  Guardia  di  Finanza,  nell'ambito  e  con  le
modalita' previste dal Protocollo di Intesa


                              DELIBERA

  1. di  svolgere,  nel  periodo 1 ottobre 2007  - 30 settembre 2008,
n. 50 controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere
calorifico  superiore  effettivo  ed alla pressione relativa del gas,
nei confronti delle imprese di distribuzione;

  2. di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione  Vigilanza  e
Controllo dell'Autorita' affinche' :
   a) provveda  all'aggiornamento  della procedura per lo svolgimento
dei controlli tecnici, approvata con determina n. 151/04, ai fini di:
i)  prevedere  l'acquisizione  di  campioni  di  gas anche nella fase
finale  del  controllo nei casi di andamento discontinuo della misura
in  campo, in modo da consentirne la misura anche in laboratorio; ii)
definire  una  metodologia di risoluzione dell'eventuale contenzioso,
nei  casi  in  cui  i  risultati  delle  analisi  in  laboratorio del
distributore   differiscano   da   quelli   ottenuti  dalla  Stazione
Sperimentale per i Combustibili;
   b) pubblichi  la  procedura  di cui alla precedente lettera a) sul
sito  internet  dell'Autorita' www.autorita.energia.it e la comunichi
alle principali associazioni di categoria dei distributori di gas;
  3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici,
della  Stazione  Sperimentale  per  i  Combustibili,  in  possesso di
comprovata  e  documentata  esperienza in materia e istituzionalmente
preposta a tali fini;

  4. di  avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della
collaborazione  della  Guardia  di  Finanza,  nell'ambito  e  con  le
modalita' previste dal Protocollo di Intesa;

  5. di   trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Guardia  di
Finanza;

  6. di   trasmettere   il   presente   provvedimento  alla  Stazione
Sperimentale per i Combustibili;

  7.   di   provvedere   alla   copertura   finanziaria  della  spesa
complessiva,  riguardante  le prestazioni della Stazione Sperimentale
per  i  Combustibili  per le attivita' relative ai predetti controlli
tecnici  nella  misura  non superiore a 80.000,00 (ottantamila) euro,
I.VA.  compresa,  a  valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 155,
del  bilancio  di previsione dell'Autorita' per l'esercizio 1 gennaio
2007  - 31 dicembre 2007;
  8.  di  prevedere  per  le attivita' relative ai predetti controlli
tecnici  riguardanti  le  prestazioni  della  Guardia  di  Finanza un
importo  massimo  pari  ad  euro  38.000,00  (trentottomila),  I.V.A.
compresa,  quale  quota  parte  della somma impegnata con atto del 30
dicembre  2004, n. 2004/294 predisposto dal Direttore della Direzione
Vigilanza e Controllo;

  9. di  dare  mandato  al  Direttore  della  Direzione  Vigilanza  e
Controllo dell'Autorita' per le azioni a seguire;

  10.   di   pubblicare  il  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   Italiana   e   sul   sito   internet
dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
  Avverso   il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'articolo 2,
comma 2.5, della legge n. 481/95, puo' essere proposto ricorso avanti
al  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la Lombardia, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
  Milano, 16 luglio 2007                     Il Presidente: Ortis