Nella riunione del 16 luglio 2007

  Visti:
   • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   • il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
   • la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito:
  l'Autorita)  I  agosto  2005,  n. 167/05 (di seguito: deliberazione
n. 167/05);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  4  agosto 2005, n. 178/05 (di
seguito: deliberazione
  n. 178/05);
   • la  deliberazione  dell'Autorita'  15 maggio 2007, n. 115/07 (di
seguito: deliberazione n. 115/07).

  Considerato che:
   • l'articolo I  i  della  deliberazione  n. 178/05  prevede che le
imprese  di  rigassificazione  presentano all'Autorita' i ricavi e le
proposte tariffarie entro il 31 marzo di ogni anno;
   • la societa' Gnl Italia S.p.A., con lettera in data 30 marzo 2007
(prot.  Autorita' n. 8219 del 2 aprile 2007), ha presentato, ai sensi
dell'articolo I  i,  comma 11.1,  della  deliberazione  n. 178/05,  i
ricavi e le proposte tariffarie relative all'anno termico 2007-2008;
   • in  data 15 maggio 2007, gli uffici dell'Autorita' hanno inviato
alla Gnl Italia
  S.p.A.  (prot.  EF/M07/2225/tdm)  richiesta  di dati e informazioni
relativamente
  ai  corrispettivi  di  scostamento  e  ai corrispettivi dei servizi
ausiliari, nonche'
  natura  e  modalita'  di determinazione dei consumi e delle perdite
nella catena di
  rigassificazione,  con  la  descrizione di eventuali metodologie di
stima adottate;
   • con  lettera in data 5 giugno 2007 (prot. Autorita' n. 13712 del
6 giugno 2007),
  Gnl Italia S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti;
   • con  lettera  in data 27 giugno 2007 (prot. EF/M07/2948/tdm) gli
Uffici dell'Autorita' hanno inviato a Gnl Italia S.p.A., richiesta di
correzioni   relativamente   alla   determinazione   dei   ricavi  di
riferimento;
   • con  medesima  lettera l'Autorita' ha comunicato inoltre l'esito
della  verifica  di cui all'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione
n. 178/05  condotta  sulla  base  dei dati effettivi registrati degli
anni  termici  2004-200.5 e 200.5-2006; e che dalla suddetta verifica
risultava  come  la  quota  per  l'anno termico 2007-2008 non potesse
eccedere  1'  1,7%  dei  quantitativi  mensili  di  GNL consegnati al
terminale;
   • con  lettera in data 3 luglio 2007 (prot. Autorita' n. 16511 del
3   luglio  2007),  Gnl  Italia  ha  presentato  una  nuova  proposta
tariffaria;  e  che tale proposta tariffaria e' risultata conforme ai
criteri stabiliti dalla deliberazione n. 178/05.

  Considerato che:
   • l'articolo 24,   comma 5,   del  decreto  legislativo  n. 164/00
attribuisce  all'Autorita' il potere di verificare la conformita' dei
codici   predisposti   dalle   imprese  di  rigassificazione  con  la
disciplina  di  accesso  e  di erogazione del servizio medesimo dalla
stessa  definita;  e  che l'articolo 15, comma 6, della deliberazione
n. 167/05  prevede che il codice di rigassificazione approvato ovvero
modificato  venga pubblicato dall'Autorita' sul proprio sito internet
e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
   • il  codice di rigassificazione della societa' Gnl Italia S.p.A.,
approvato con deliberazione n. 115/07, al capitolo 11, paragrafo 3.4,
prevede   che   "la  quantita'  di  GNL  rigassificato,  riconsegnata
dall'Operatore  all'Utente presso il Punto di Riconsegna (espressa in
MJ),  corrispondera'  alla  quantita'  di  GNL consegnata dall'Utente
all'Operatore,  dedotti  i  consumi  e  le  perdite  del Terminale di
Panigaglia: un corrispettivo in natura pari al 2% dei quantitativi di
GNL  consegnato,  approvato  con  delibera  da  parte dell'Autorita',
dovra'  essere  corrisposto  dall'Utente  a  copertura  dei consumi e
perdite del processo di rigassificazione"

  Ritenuto che:
   • sia  necessario,  in  tempi  utili  all'avvio  dell'anno termico
2007-2008, procedere all'approvazione della sopra richiamata proposta
tariffaria;
   • sia   altresi'   necessario   modificare   la  sopra  richiamata
disposizione del codice di rigassificazione della societa' GNL Italia
S.p.A.  in  conformita' con l'esito delle verifiche condotte ai sensi
dell'articolo 6, comma 6.3 della deliberazione n. 178/05


                              DELIBERA

  1. di approvare le proposte tariffarie di cui all'articolo 11 della
deliberazione dell'Autorita' n. 178/05, presentate dalla societa' Gnl
Italia  S.p.A.  per  l'anno  termico  2007-2008, come riportate nelle
Tabelle 1 e 2, allegate al presente provvedimento;

  2. di   modificare  le  disposizioni  contenute  nel  capitolo  11,
paragrafo  3.4,  del  codice  di  rigassificazione della societa' Gnl
Italia  S.p.A., approvato con deliberazione n. 115/07, sostituendo le
parole  "pari al 2% dei quantitativi di GNL consegnato, approvato con
deliberazione  da  parte  dell'Autorita'"  con  le parole "pari ad un
valore  percentuale  dei  quantitativi  di  GNL  consegnato, definito
dall'Autorita'   nell'ambito   del  procedimento  di  verifica  delle
proposte tariffarie dell'impresa di rigassificazione";

  3. di  fissare  per  l'anno  termico  2007-2008 e fino a successiva
rideterminazione,   la   quota  percentuale  di  cui  all'articolo 6,
comma 6.3 della deliberazione n. 178/05 pari a 1,7%;

  4. di  notificare  alla societa' Gnl Italia S.p.A., con sede legale
in  piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in
persona   del   legale   rappresentante   pro  tempore,  il  presente
provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

  5. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in  vigore alla data di
pubblicazione;

  6. di     pubblicare     sul     sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)   il   codice   di  rigassificazione  della
societa' GNL Italia S.p.A. modificato ai sensi del punto 2.
  Avverso   il  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'articolo 2,
comma 2.5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto
ricorso   avanti   al   Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia,  entro  il  termine  di 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica del provvedimento.
  Milano, 16 luglio 2007                     Il Presidente: Ortis