IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data 26 marzo 1998, di rettifica al decreto
31 dicembre  1993, con il quale l'istituto «Accademia di psicoterapia
della  famiglia»  e' stato abilitato ad istituire e ad attivare oltre
che  nella  sede  principale di Roma, anche nelle sedi periferiche di
Napoli,  Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino, un corso di formazione in
psicoterapia,  ai  sensi  dell'art.  3 della predetta legge n. 56 del
1989;
  Visto  il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale all'istituto
«Accademia  di  psicoterapia  della  famiglia»  e'  stata  confermata
l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare un corso di formazione in
psicoterapia  nelle  sedi  di  Roma, Napoli, Ancona, Torino, Teramo e
L'Aquila,  per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509
del 1998;
  Vista   l'istanza   con   la  quale  il  predetto  istituto  chiede
l'autorizzazione  al trasferimento della sede periferica di Torino da
via  Lamarmora,  28  a  via  dei Mercanti, 16, e la diminuzione degli
allievi da 30 a 15;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione dell'11 luglio 2007 trasmessa con nota
prot. n. 348 del 12 luglio 2007;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 20 luglio 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» abilitato con
decreti  in  data  26 marzo  1998  e 25 maggio 2001 ad istituire e ad
attivare  nelle  sedi  di  Roma,  Napoli,  Ancona,  Torino,  Teramo e
L'Aquila  un  corso  di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento  adottato  con  decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n.
509,  e' autorizzato a trasferire la sede periferica di Torino da via
Lamarmora, 28 a via dei Mercanti, 16.