IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
Premessa.
  L'Osservatorio  nazionale  dell'associazionismo, operante presso il
Ministero  della solidarieta' sociale, ha tra i propri compiti (legge
7 dicembre 2000, n. 383, art. 12):
    il sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo  svolgimento  delle  attivita' associative, nonche' di progetti di
informatizzazione  e  di  banche  dati  in materia di associazionismo
sociale (comma 3, lettera d);
    l'approvazione  di  progetti  sperimentali  elaborati,  anche  in
collaborazione con gli enti locali, dalle associazioni iscritte negli
appositi registri di cui all'art. 7 della medesima legge n. 383/2000,
per  far  fronte  a  particolari  emergenze  sociali  e  per favorire
l'applicazione  di metodologie di intervento particolarmente avanzate
(comma 3, lettera f).
  A  tal  fine l'Osservatorio individua ogni anno le aree prioritarie
di intervento.
  Nel quadro di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990,
e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento
definisce:
    i   requisiti   soggettivi   ed   oggettivi   richiesti   per  la
presentazione delle iniziative/progetti;
    le    priorita'    e   i   criteri   di   valutazione   ai   fini
dell'ammissibilita' al contributo.
                      1. Requisiti soggettivi.
  Possono  presentare richiesta di contributo per la realizzazione di
iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dell'art. 12 citato,
le  associazioni  di  promozione sociale, singolarmente o in forma di
partenariato  tra  loro,  che  risultino iscritte nei registri di cui
all'art.  7  della  legge  n.  383/2000, all'atto della pubblicazione
della  presente  direttiva  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  In  caso  di  presentazione  congiunta  e'  necessario  indicare il
soggetto   capofila   dell'iniziativa/progetto   e  le  modalita'  di
partenariato che verranno adottate.
  La  cancellazione dell'associazione (o di una delle associazioni in
caso  di  partenariato)  dai  registri  di cui all'art. 7 citato, nel
corso  dell'attuazione  del  progetto, comporta l'immediata decadenza
dal beneficio.
  La  richiesta  di  contributo,  presentata  per la realizzazione di
progetti  sperimentali  di  cui  alla lettera f) dell'art. 12 citato,
puo'  prevedere  la  collaborazione  di  enti  pubblici; in tali casi
responsabile del progetto e', comunque, l'associazione proponente.
2. Requisiti oggettivi e priorita'.
  L'associazione,  singola  o  in  partenariato,  non puo' presentare
richiesta  di  contributo  per  piu' di una iniziativa ai sensi della
lettera d),  dell'art. 12 comma 3 citato, ne' per piu' di un progetto
ai   sensi   della  lettera f)  del  medesimo  articolo,  a  pena  di
inammissibilita' di tutte le istanze di finanziamento presentate.
2.1. Aree di intervento delle iniziative di cui alla lettera d), art.
12, comma 3.
  Le  iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo,
devono  riguardare  la  formazione  ed aggiornamento dei membri delle
associazioni,   oppure   l'informatizzazione  dell'associazione,  con
particolare  attenzione,  nel secondo caso, al legame fra questa e la
formazione nonche' alla produzione di banche dati.
  Le  iniziative  devono avere carattere innovativo rispetto a quelle
gia' finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualita'.
Il   carattere   innovativo  puo'  riguardare  la  metodologia  delle
attivita'  formative o di aggiornamento, o le modalita' di gestione e
di realizzazione, ovvero i destinatari delle attivita'.
  L'associazione  che  ha  ricevuto  un  contributo  ai  sensi  delle
direttive   ministeriali   emanate   nei  due  anni  precedenti,  per
iniziative    di    informatizzazione    prevalentemente    destinate
all'acquisto   di  attrezzature  informatiche,  non  puo'  presentare
richiesta  di  contributo  ai  sensi  della  presente  direttiva  per
un'iniziativa avente le medesime finalita'.
2.2  Aree prioritarie di intervento per la realizzazione dei progetti
di cui alla lettera f), art. 12, comma 3.
  Nella  seduta  del  10 luglio  2007,  l'Osservatorio  nazionale per
l'associazionismo   ha   stabilito  che  per  l'anno  in  corso  sono
prioritariamente  valutati  i progetti da realizzarsi con riferimento
alle seguenti aree:
    promozione dei diritti e delle opportunita' per favorire la piena
inclusione sociale delle persone con disabilita';
    tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e
dei giovani;
    sostegno  per  favorire  l'inclusione  sociale  alle  persone  in
condizioni di marginalita' o di disagio socio-economico;
    interventi  per  favorire la partecipazione delle persone anziane
alla  vita  della  comunita'  e  per  garantire loro la dignita' e la
qualita' della vita se in condizione di non autosufficienza;
    sostegno per favorire l'inclusione sociale dei cittadini migranti
di prima e seconda generazione;
    sostegno  ad  iniziative  in  materia  di pari opportunita' e non
discriminazione.
  I  progetti presentati devono avere carattere innovativo rispetto a
quelli  gia'  finanziati  alla  stessa  associazione nelle precedenti
annualita'.
  Il carattere innovativo puo' riguardare i contenuti del progetto, o
le  modalita'  di  gestione  e  realizzazione  dello stesso, ovvero i
risultati  che  si  intende  conseguire, l'impatto e i destinatari da
raggiungere.
3. Durata delle iniziative/progetti.
  A  pena  di  inammissibilita' le iniziative di cui alla lettera d),
art.  12,  comma 3,  non  possono avere una durata superiore a dodici
mesi  ed  i  progetti  di cui alla lettera f) del medesimo comma, non
possono avere una durata superiore a diciotto mesi.
4. Disponibilita' finanziarie.
  Le    disponibilita'    finanziarie   per   la   realizzazione   di
iniziative/progetti  ai  sensi  della  presente direttiva sono pari a
Euro 11.000.000,00. 1
              1 Salvo  eventuali  variazioni  dovute alla definizione
          del  riparto  del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e
          alla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie sul
          pertinente  capitolo  di bilancio e fermo restando che tale
          ammontare  sara' reso noto sul sito ministeriale dovendo in
          generale   ritenersi   tale  forma  di  comunicazione  come
          utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati
          alla procedura.
5. Costo delle iniziative e progetti e modalita' di finanziamento.
5.1.   Il   costo   complessivo  per  la  realizzazione  di  ciascuna
iniziativa/progetto  non  puo'  superare,  a pena di inammissibilita'
della domanda, i seguenti importi:
    iniziative  di  cui alla lettera d): Euro 250.000,00 nell'ipotesi
in  cui il proponente sia uno o piu' associazioni in partenariato tra
loro;
    progetti  di cui alla lettera f): Euro 250.000,00 nell'ipotesi in
cui  il proponente sia uno solo ed Euro 300.000,00 se a presentare il
progetto siano due o piu' associazioni in partenariato tra loro.
  Il costo complessivo comprende in ogni caso la quota che e' posta a
carico  del  proponente e la quota di contributo ministeriale erogato
ai sensi della presente direttiva.
  L'impegno  finanziario  da  parte  del  proponente,  esplicitamente
assunto   con  apposita  dichiarazione  contenuta  nella  domanda  di
contributo   (All.1)   e  riprodotto  nel  Piano  Economico  (All.3),
costituisce  un  requisito  essenziale  ai  fini  dell'ammissibilita'
dell'iniziativa/progetto  al  contributo,  a  conferma della concreta
capacita'   dell'organizzazione   di  sostenere  l'impegno  economico
connesso alla realizzazione dell'iniziativa/progetto proposto.
5.2.  Le  risorse  finanziarie  da parte del proponente devono essere
assicurate    nella    misura   del   20%   dei   costi   complessivi
dell'iniziativa/progetto.
  Qualora  l'associazione proponente non abbia mai presentato domanda
- sia singolarmente che in partenariato - per la realizzazione di una
iniziativa ai sensi della lettera d) o per un progetto ai sensi della
lettera f),  la percentuale di contributo privato, e' richiesta nella
misura del 15% del costo complessivo dell'iniziativa/progetto.
  Il  proponente  deve  indicare  la fonte da cui derivano le risorse
finanziarie  messe  a  disposizione  (ad  esempio: quote associative,
donazioni,  introiti  legati all'attivita' svolta dall'organizzazione
proponente).
  In  caso di partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici o
privati,   e'   necessario   specificare   le   modalita'   di   tale
contribuzione,  tenendo  presente  in  ogni  caso  che  essa non puo'
costituire la quota a carico dell'associazione proponente.
5.3.   Non   sono   ammissibili   le  domande  di  finanziamento  per
iniziative/progetti   che  hanno  gia'  ricevuto  finanziamenti,  dal
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, ora Ministero della
solidarieta'   sociale,   o   da  altri  fondi  pubblici.  Il  legale
rappresentante   dell'associazione   proponente  (anche  in  caso  di
associazione    capofila)    deve   presentare   sotto   la   propria
responsabilita',  apposita dichiarazione secondo il modello contenuto
nel formulario (Allegato 2).
5.4.  A  pena di inammissibilita', l'iniziativa/progetto per la quale
si  chiede il contributo non puo' avere un costo totale che superi il
100%  delle  entrate  iscritte  nell'ultimo  bilancio  consuntivo del
soggetto  proponente  relativo  all'anno  2006  (se  il  bilancio  e'
composto  da  stato  patrimoniale  e  conto  economico  il  limite va
riferito al solo conto economico).
  Se  si  tratta di iniziativa/progetto presentata congiuntamente, il
suo   costo   non   puo'   essere   superiore,   sempre   a  pena  di
inammissibilita',   al   100%  della  sommatoria  delle  entrate  dei
rispettivi  conti  economici delle associazioni di promozione sociale
che vi partecipano.
  L'iniziativa/progetto  deve  essere  all'uopo  corredata  da  copia
firmata dal rappresentante legale del bilancio o bilanci a consuntivo
2006.
5.5. Voci di spesa.
  Per  le  iniziative  lettera d)  i  costi  per progettazione devono
essere   contenuti   entro   l'importo   massimo  dell'8%  del  costo
complessivo del progetto.
  Per  i  progetti  di cui alla lettera f) i costi di progettazione e
consulenza  devono  essere contenuti entro l'importo massimo dell'8%;
le  spese  per  attrezzature, materiale didattico e di consumo devono
essere   contenute   entro   l'importo  massimo  del  15%  del  costo
complessivo del progetto.
5.6. Non sono comunque ammessi a rimborso i seguenti costi:
    gli  oneri relativi ad attivita' promozionali dell'organizzazione
proponente  non direttamente connessi all'iniziativa/progetto per cui
si chiede il contributo;
    gli  oneri  relativi  a  seminari  e convegni non collegati e non
finanziati dall'iniziativa/progetto;
    ogni  altra  tipologia di spesa non strettamente finalizzata alla
realizzazione dell'iniziativa/progetto.
  Il  contributo  viene erogato con le modalita' del rimborso a costi
reali.
6. Modalita' di presentazione di iniziative/progetti.
6.1. Motivi di inammissibilita'.
  La  richiesta  di  ammissione  al  contributo  concernente ciascuna
iniziativa/progetto deve, a pena di inammissibilita':
    a) essere  presentata  con  le  modalita'  e  secondo  i  termini
previsti  dalla  presente direttiva mediante compilazione in ogni sua
parte  dell'apposito  modello  di domanda (Allegato 1), dell'apposito
formulario  di  presentazione  (Allegato  2)  e  del  piano economico
(Allegato 3), uniti e parte integrante della presente direttiva;
    b) essere  redatta  in carta semplice e sottoscritta in originale
dal  legale  rappresentante  dell'associazione  o  delle associazioni
proponenti,  indicando  - in questo secondo caso - quella capofila, e
completa   degli   allegati   indicati,  ugualmente  sottoscritti  in
originale dal legale rappresentante;
    c) pervenire    entro    e   non   oltre   le   ore   12,00   del
quarantacinquesimo   giorno   successivo   alla  pubblicazione  della
presente   direttiva   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Il  predetto  termine,  qualora coincida con un giorno non
lavorativo,  si intende differito alle ore 12,00 del primo giorno non
festivo immediatamente successivo;
    d) essere  indirizzata  al Ministero della solidarieta' sociale -
Direzione  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le
formazioni sociali, Osservatorio nazionale dell'associazionismo, Div.
II, via Fornovo n. 8, pal. A - 00192 Roma;
    e) essere presentata in busta chiusa, non trasparente, recante, a
seconda  dei  casi,  la  dizione  «INIZIATIVA lettera D» o la dizione
«PROGETTO lettera F» - «Associazionismo - Direttiva 2007»;
    f) essere   presentata  da  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte ai registri di cui all'art. 7 della legge 383/2000 alla data
di  pubblicazione  della  presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
    g) rispettare  quanto  stabilito al paragrafo 2, relativamente al
numero  di  iniziative/progetti  per  i  quali  puo'  essere avanzata
domanda di contributo;
    h) riguardare  iniziative/progetti  presentati  in  conformita' a
quanto   previsto  dal  paragrafo 2.1  e  dal  paragrafo 2.2  e  loro
sottoparagrafi;
    i) prevedere  una  durata  non  superiore  a  quella  indicata al
paragrafo 4;
    j) rispettare i limiti di costo stabiliti al paragrafo 5;
    k) essere corredata, limitatamente alle associazioni iscritte nei
Registri delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,
istituiti  ai  sensi  dell'art.  7, comma 4, legge n. 383/2000, da un
documento attestante l'iscrizione nei suddetti registri;
    l) essere corredata, in caso di compartecipazione finanziaria, di
una   dichiarazione   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.  445/2000,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'ente  pubblico/soggetto  privato  che  attesti  le  modalita' di
partecipazione al progetto e lo specifico impegno finanziario assunto
dallo stesso.
6.2.  La spedizione del plico puo' avvenire tramite raccomandata r.r,
o  mediante  corrieri  privati  o  agenzie  di  recapito  debitamente
autorizzate,   ovvero  mediante  consegna  a  mano  da  parte  di  un
incaricato  dell'associazione.  In tale ultimo caso verra' rilasciata
apposita  ricevuta,  nelle  giornate  non  festive,  dal  lunedi'  al
venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
  In   ogni  caso  il  plico  dovra'  pervenire  al  Ministero  della
solidarieta'  sociale  -  Direzione  generale  per  il  volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali - Divisione II, via Fornovo
n.  8  -  00192  Roma, palazzina A, II Piano, nei termini indicati al
paragrafo 6.1   lettera c).   Rimane   a   rischio  dell'associazione
l'eventuale  ritardo  nella  spedizione  postale  o tramite corriere:
l'inoltro della domanda e' infatti ad esclusivo rischio del mittente,
essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilita'
per  gli  eventuali  ritardi  di recapito, anche se dovuti a cause di
forza maggiore.
  E'   facoltativo   l'inoltro  dell'iniziativa/progetto  in  formato
elettronico.
6.3.  Sono  escluse le domande di contributo proposte da associazioni
che   abbiano   ricevuto  contestazioni  in  via  amministrativa  e/o
giudiziaria da parte dell'Amministrazione, formalizzate mediante atti
di   autotutela  amministrativa  o  attraverso  procedure  di  natura
giudiziaria.
7. Valutazione dei progetti e delle iniziative.
7.1. Procedura.
  Le    domande    di    contributo    per    la   realizzazione   di
iniziative/progetti pervenute entro i termini indicati dalla presente
direttiva  sono  esaminati  da una apposita Commissione, nominata dal
Presidente dell'Osservatorio. La Commissione procede alla valutazione
di  ciascuna  iniziativa/progetto  e  redige due distinte graduatorie
(una  per  le  iniziative  di  cui  alla  lettera d)  e l'altra per i
progetti  di  cui  alla  lettera f), secondo i criteri indicati nella
presente direttiva.
  Le  relative graduatorie sono approvate dall'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo  e  quindi  trasposte  in  un  provvedimento del
Direttore  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le
formazioni sociali.
  Il  finanziamento  delle  iniziative e dei progetti avviene secondo
l'ordine  decrescente  dei  punteggi indicati nelle due graduatorie e
riportati nel suddetto provvedimento direttoriale, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo delle disponibilita' in bilancio.
  Le  iniziative  ed  i  progetti possono essere finanziati in misura
totale  o  parziale.  Solo  in  tale  ultimo  caso, e' consentita, in
accordo   con   l'Amministrazione,   una   rimodulazione  in  termini
percentuali  proporzionali  alla  riduzione  del  contributo  e  tale
comunque  da  non  pregiudicare  il  raggiungimento  delle principali
finalita'.
7.2.  Criteri  di  valutazione  per  iniziative  di  cui all'art. 12,
comma 3, lettera d), legge n. 383/2000.

N|                                            |PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
---------------------------------------------------------------------
1|Valutazione Iniziativa                      |da 0 a 40
---------------------------------------------------------------------
2|Presenza sul territorio nazionale           |da 0 a 20
---------------------------------------------------------------------
 |Valutazione capacita' realizzativa          |
 |dell'iniziativa (rapporto fra costo         |
3|iniziativa e entrate bilancio Associazione) |da 0 a 10
---------------------------------------------------------------------
 |Utilizzo /produzione di strumenti e prodotti|
4|tecnologicamente avanzati ed interattivi    |da 0 a 5
---------------------------------------------------------------------
5|Dimensione dell'Associazione                |da 0 a 10
---------------------------------------------------------------------
 |Assenza di finanziamenti pubblici per l'anno|
 |precedente e concernenti il funzionamento   |
 |dell'associazione ( verificata dal bilancio |
6|consuntivo/rendiconto 2006)                 |da 0 a 10
---------------------------------------------------------------------
 |Assenza di contributi pubblici nell'anno    |
7|precedente per iniziativa lettera d) 2006   |da 0 a 5
---------------------------------------------------------------------
 |TOTALE                                      |PT. MAX 100

7.2.1.   Non   saranno  ritenute  idonee  e  quindi  finanziabili  le
iniziative che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.
7.2.2.  Tenuto  conto  dell'ammontare  delle  risorse  ed  al fine di
assicurare  la  realizzazione  di  iniziative  a  maggiore diffusione
territoriale,   qualora  un'iniziativa  presentata  dall'associazione
nazionale   e   un'iniziativa   presentata  dal  proprio  livello  di
articolazione  territoriale  o  regionale,  raggiungano  entrambe  un
punteggio  idoneo  per  l'ammissione  al contributo, sara' finanziata
unicamente l'iniziativa a titolarita' dell'associazione nazionale.
7.3. Criteri di valutazione per progetti di cui all'art. 12, comma 3,
lettera f), legge n. 383/2000

N|                                            |PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
---------------------------------------------------------------------
1|Valutazione del progetto                    |da 0 a 40
---------------------------------------------------------------------
2|Valenza nazionale del progetto              |da 0 a 20
---------------------------------------------------------------------
 |Collaborazione con altri soggetti privati ed|
 |enti pubblici (da provare mediante          |
 |documentazione relativa al progetto         |
3|presentato)                                 |da 0 a 15
---------------------------------------------------------------------
 |Valutazione benefici su territori           |
 |svantaggiati (Regioni Obiettivo 1) in base  |
 |alla capacita' di coinvolgimento delle      |
4|strutture interessate                       |da 0 a 10
---------------------------------------------------------------------
 |Valutazione capacita' realizzativa del      |
 |progetto (rapporto costo progetto e entrate |
5|del bilancio)                               |da 0 a 10
---------------------------------------------------------------------
 |Presenza di effettivi e validi strumenti di |
6|monitoraggio                                |da 0 a 5
---------------------------------------------------------------------
 |TOTALE                                      |PT. MAX 100

7.3.1.  Non  saranno ritenuti idonei e quindi finanziabili i progetti
che abbiano riportato un punteggio inferiore a 50 punti.
7.3.2.  Tenuto  conto  dell'ammontare  delle  risorse  ed  al fine di
assicurare  la  realizzazione  di  iniziative  a  maggiore diffusione
territoriale,   qualora   un  progetto  presentato  dall'associazione
nazionale   e   un   progetto   presentato  dal  proprio  livello  di
articolazione   territoriale  o  regionale  raggiungano  entrambi  un
punteggio  idoneo  per  l'ammissione  al contributo, sara' finanziato
unicamente il progetto a titolarita' dell'associazione nazionale.
7.4.  Ai  fini della valutazione riguardo alla collaborazione con gli
enti  pubblici e le sinergie con altre realta' private (associative e
non),  e'  necessario  che  il  soggetto  proponente  presenti idonea
documentazione riferita specificamente all'iniziativa/progetto per la
quale  si  chiede  il contributo ai sensi della presente direttiva, e
non  riferita  a  precedenti rapporti intercorsi fra l'Associazione e
gli  enti  pubblici/soggetti privati. La documentazione prodotta deve
confermare  il  concreto  impegno dell'ente pubblico/soggetto privato
coinvolto  nella  realizzazione delle attivita' e non riferirsi ad un
generico plauso per l'iniziativa/progetto.
  Nel  caso  tale  impegno  sia  rappresentato da un co-finanziamento
dell'iniziativa/progetto,   fermo   restando   quanto   stabilito  al
precedente  paragrafo 5.2,  relativamente  al concorso finanziario di
altri  soggetti, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione,
ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante dell'ente pubblico/soggetto
privato     che    attesti    le    modalita'    di    partecipazione
all'iniziativa/progetto  e  lo specifico impegno finanziario assunto.
Tale  contributo  dovra'  risultare  effettivamente identificabile in
sede   di   gestione  e  controllo  e  dovra'  essere  effettivamente
accreditato  e  speso  nel corso della realizzazione dell'iniziativa/
progetto per le finalita' degli stessi.
        8. Esiti della valutazione delle iniziative/progetti.
  L'Amministrazione  invia apposita comunicazione circa l'esito della
valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.
8.1.  Nei casi di contributo parziale di iniziative/progetti ai sensi
di  quanto  previsto  al paragrafo 7.1, le associazioni che intendono
realizzare     le    attivita',    procedono    a    rimodulare    il
progetto/iniziativa    esclusivamente    in    termini   percentuali,
proporzionali alla riduzione del contributo.
  La  proposta di rimodulazione, anche in caso di assunzione da parte
del  proponente  dell'importo eccedente a proprio carico, deve essere
redatta  utilizzando  i modelli disponibili sul sito web ministeriale
(pubblicati   successivamente  alla  comunicazione  di  ammissione  a
contributo)  e  presentata  entro trenta giorni dal ricevimento della
stessa   comunicazione   di   ammissione   a   contributo   da  parte
dell'Amministrazione.    Quest'ultima   procede   alla   valutazione,
all'eventuale richiesta di integrazione ed alla approvazione.
8.2.  Al  fine  di  facilitare  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
monitoraggio  e controllo da parte dell'Amministrazione riguardo alla
gestione   ed   allo   stato   finanziario  del  progetto/iniziativa,
l'associazione    deve   utilizzare   una   codificazione   contabile
appropriata.
8.3. L'avvio dell'iniziativa/progetto avviene a seguito della stipula
della  convenzione  predisposta dall'Amministrazione conformemente al
modello  allegato  della  presente direttiva (Allegato 4), e comunque
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  di apposita comunicazione da
parte  dell'Amministrazione.  Ogni  eventuale e motivata richiesta di
differimento  di  tale  termine deve essere espressamente autorizzata
dalla  Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le
formazioni sociali.
  Il  legale  rappresentante  dell'associazione  (o dell'associazione
capofila)  deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione
della  effettiva  data  di  inizio delle attivita' nel rispetto delle
modalita'  indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche
le  attivita'  propedeutiche  e, contestualmente, un nuovo calendario
delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto
iniziale.
  Le  spese  sostenute  dopo la firma della convenzione e prima della
data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'associazione
in  caso  di mancata registrazione dell'atto, ove ritenuta necessaria
da parte dei competenti organi di controllo.
8.4.  In  caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al
contributo,  deve  essere attribuita mediante formale atto di procura
notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome
e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa.
8.5.  E'  fatto  obbligo  alle associazioni beneficiarie di citare in
ogni      materiale      approntato      per     la     realizzazione
dell'iniziativa/progetto la circostanza che il medesimo e' realizzato
con il contributo del Ministero della solidarieta' sociale.
9. Modalita' di erogazione del contributo.
  Il contributo e' erogato in due fasi:
    una  prima  quota,  su  richiesta  del  beneficiario,  fino ad un
massimo   del   70%   del  contributo  concesso  e'  versata,  previa
presentazione   di   apposita  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  del
successivo  paragrafo 11,  tenuto conto delle disponibilita' di cassa
sul  competente  capitolo  di bilancio. La richiesta di anticipo deve
contenere l'indicazione del codice fiscale e quella degli estremi del
conto   corrente   bancario,   corredato  da  CAB  e  ABI,  intestato
all'associazione;
    il    saldo   e'   erogato   al   termine   della   realizzazione
dell'iniziativa/progetto, a seguito dell'esito positivo del controllo
amministrativo-contabile  svolto  dai competenti Uffici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 21 del 26 maggio 2007; tale
controllo  e' effettuato sulla base della relazione e rendicontazione
finale   presentate   dall'associazione,   attestanti   i   risultati
conseguiti  in  relazione agli obiettivi programmati, nonche' i costi
effettivamente   sostenuti   e/o   impegnati   per  la  realizzazione
dell'iniziativa/progetto  e  corredata dalle relative fatture e/o dai
giustificativi  di  spesa  in  originale.  L'effettiva erogazione del
saldo deve avvenire entro 12 mesi a far data dal positivo esito della
verifica  amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilita'
di cassa sui competenti capitoli di bilancio.
  Il  Ministero  della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di
effettuare  controlli  e  di  disporre  eventuali  atti di autotutela
amministrativa anche in itinere.
10. Modalita' di affidamento di attivita' a soggetti esterni.
  La  realizzazione  di iniziative/progetti finanziate secondo quanto
stabilito  dalla  presente  direttiva  non  puo' essere in alcun modo
affidata  a  soggetti  esterni,  salvo  che  nel  caso  di specifiche
attivita' che l'associazione non e' in grado di svolgere per mancanza
di professionalita' interne. Tali attivita' non possono in alcun modo
riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
  L'affidamento  a  soggetti  esterni  di  specifiche  attivita' puo'
essere previsto sin dalla definizione dell'iniziativa/progetto per la
quale  si  presenta  domanda  di  contributo.  In  tal caso, all'atto
dell'effettiva  realizzazione  dell'iniziativa/progetto e' necessario
presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia
dal  punto di vista amministrativo che contabile) le attivita' che si
intendono  affidare all'esterno. In sede di rendicontazione, inoltre,
l'associazione  beneficiaria deve produrre la documentazione relativa
alle  modalita'  adottate  per  lo  svolgimento  di  quanto  affidato
all'esterno  (acquisizione di almeno tre preventivi uniformi e scelta
di quello piu' conveniente).
  Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche
attivita' insorga in corso di realizzazione dell'iniziativa/progetto,
e'  necessario  inoltrare  all'Amministrazione  motivata richiesta di
autorizzazione,  nel  rispetto  delle  condizioni  e  modalita' sopra
indicate.
11. Fideiussione.
  Le   associazioni  beneficiarie  dei  contributi  devono  stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari  al  70%  del contributo ministeriale
all'iniziativa/progetto).
  La     fideiussione,     che     costituisce    costo    imputabile
all'iniziativa/progetto, deve:
    a) essere  presentata contestualmente alla richiesta di anticipo,
secondo  il  fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato
sul sito web ministeriale;
    b) essere  rilasciata  da parte di Istituti bancari e da parte di
intermediari  finanziari  non bancari iscritti negli elenchi previsti
dal decreto legislativo 385/93 e, specificamente:
      elenco  speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia  (art. 107),
consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
      elenco  delle  imprese  autorizzate  da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;
    c) contenere   la   clausola   della   rinuncia  alla  preventiva
escussione  del  debitore  principale  di  cui all'art. 1944, secondo
comma,  del  codice  civile  e  la  clausola del pagamento a semplice
richiesta  scritta  da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico
della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o
del  progetto  o  rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate
correttamente dai giustificativi prodotti;
    d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino  a
ventiquattro  mesi successivi alla data di presentazione al Ministero
della  solidarieta'  sociale della rendicontazione finale, desumibile
dalla   convenzione   o   da   eventuale   successiva  determinazione
ministeriale  e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione
di  svincolo  in  forma  scritta da parte dell'Amministrazione; detto
svincolo  potra'  essere  anche  concesso  in  forma parziale, ovvero
commisurato  alle  spese  gia'  riconosciute a seguito della verifica
amministrativo-contabile,  di  cui  al  punto  9,  ed  effettivamente
pagate.
12. Monitoraggio IN ITINERE.
  L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e/o l'Amministrazione
possono  sottoporre  le  iniziative/progetti  ammessi  a contributo a
verifiche  sia  nel  corso della loro realizzazione sia a conclusione
delle  attivita',  per  valutare il raggiungimento degli obiettivi in
relazione a quelli prefissati.
  In  ogni  caso,  le  associazioni  destinatarie dei contributi sono
tenute  ad  inviare  alla  Direzione  generale  per  il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali a meta' della realizzazione
delle  attivita'  progettuali ed al termine delle stesse, dettagliate
relazioni       sullo      stato      di      avanzamento/conclusione
dell'iniziativa/progetto,  accompagnate da un prospetto riepilogativo
delle  spese  sostenute,  secondo  i  modelli pubblicati sul sito web
ministeriale.
  Nel  caso  di accertamento di cause che evidenzino l'impossibilita'
e/o        l'incapacita'       dell'associazione       all'attuazione
dell'iniziativa/progetto  ovvero  di  un  utilizzo del contributo non
conforme  alle  finalita'  per  le  quali e' stato erogato, l'ufficio
competente,  fatta  salva  ogni  ulteriore  azione, puo' disporre, in
qualsiasi   momento,  l'interruzione  degli  accrediti,  revocare  il
contributo e chiedere la restituzione delle somme gia' versate.
  La  presente  direttiva  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 luglio 2007
                                                 Il Ministro: Ferrero

Registrato dalla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 91