L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto  1982, n. 576 e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'    ai    fini   del   rilascio   dell'autorizzazione
all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa    nonche'   per   la
determinazione  dei  criteri  per la concessione, la sospensione e la
revoca  delle  autorizzazioni  all'assunzione  di  una partecipazione
qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il  Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4, del medesimo decreto;
  Vista  l'istanza  del  16 aprile 2007 con la quale CF Assicurazioni
S.p.A.  Compagnia  di  Assicurazione per il Credito e la Famiglia, in
breve,  CF  Assicurazioni  S.p.A., con sede in Roma, via Barberini n.
50,  ha  chiesto  di  essere  autorizzata  ad  esercitare l'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami 1. Infortuni, 2. Malattia,
8. Incendio  ed  elementi naturali, e 16. Perdite pecuniarie di vario
genere,   di   cui  all'art.  2,  comma 3,  del  decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
25 luglio 2007;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentati  da CF Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazione per
il Credito e la Famiglia soddisfano le condizioni di accesso indicate
negli  articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175  e  che  le  norme  statutarie  della societa' sono conformi alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con  la  quale  il Consiglio dell'ISVAP, nella
seduta  del  2 agosto  2007,  ha espresso parere favorevole in ordine
all'accoglimento della citata istanza;
                              Dispone:
  CF Assicurazioni S.p.A. Compagnia di Assicurazione per il Credito e
la Famiglia, in breve, CF Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma, via
Barberini   n.   50,   e'   autorizzata   ad  esercitare  l'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami 1. Infortuni, 2. Malattia,
8. Incendio  ed  elementi  naturali e 16. Perdite pecuniarie di vario
genere,   di   cui  all'art.  2,  comma 3,  del  decreto  legislativo
7 settembre  2005,  n.  209,  e  ne  e' approvato lo statuto ai sensi
dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita'.
    Roma, 3 agosto 2007
                                              Il presidente: Giannini