IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici
  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115;  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319;  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto
ministeriale  n.  39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286; il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto del
Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002,  n.  54;  il decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste  l'istanza,  presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e
37  comma 2,  della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1,
del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di
riconoscimento    di   titolo   di   formazione   professionale   per
l'insegnamento  acquisito  in  Paese  extracomunitario  dalla persona
sotto   indicata,   nonche'  la  documentazione  prodotta  a  corredo
dell'istanza  medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa
al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un ciclo  di  studi  post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Visto il decreto direttoriale datato 31 maggio 2007 (prot. n. 5685)
di   riconoscimento,   subordinatamente   al  superamento  di  misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  19 luglio 2007 (prot. n. 18200) e relativi
allegati  con  la quale l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia
ha  comunicato  che  la  persona  interessata  ha sostenuto con esito
favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
Conferenza  di  servizi  nella  seduta del 16 maggio 2007, per quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo   n.  115/1992,  che  sussistono  i  presupposti  per  il
riconoscimento  incondizionato  atteso  che il titolo posseduto dalla
persona  interessata, come integrato dalla detta misura compensativa,
comprova  una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di formazione: «Profesora para la enseñanza primaria»
rilasciato  dall'«Instituto  Canossiano San Jose» il 17 gennaio 1985;
«Profesora   especializada   en   educacion   prescolar»   rilasciato
dall'«Instituto  Superior  de  Formacion Docente docente n. 17» di La
Plata,  il  29 agosto 1986; posseduto da Ana Rosa Ciarlantini nata ad
Ensenada  (Argentina)  il  26 giugno 1960, comprovante una formazione
professionale  al cui possesso la legislazione dello Stato, che lo ha
rilasciato,  subordina  l'esercizio  della professione di insegnante,
costituisce,  per  la  medesima,  ai  sensi  e per gli effetti di cui
all'art.  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999,  n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della
professione   di   docente  nella  scuola  primaria  e  nella  scuola
dell'infanzia.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 26 luglio 2007
                                         Il direttore generale: Dutto