IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  l'art.  1,  comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, il quale istituisce, al fine di garantire il rispetto e
la  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009,  un  Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno
2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro
per  l'anno 2009, da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati
disavanzi;
    Considerato che l'accesso al Fondo transitorio presuppone che sia
scattata  formalmente  in  modo  automatico  o che sia stato attivato
l'innalzamento   ai   livelli   massimi   dell'addizionale  regionale
all'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'aliquota
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
    Considerato   che   l'accesso   e'   altresi'   subordinato  alla
sottoscrizione  di  apposito accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Ritenuto  che  la  quota di accesso al Fondo transitorio di 1.000
mln di euro per l'anno 2007, 850 mln di euro per l'anno 2008, 700 mln
di euro per l'anno 2009 di cui l'art. 1, comma 796, lettera b), della
legge  27 dicembre 2006, n. 296 possa essere parametrata in relazione
ai disavanzi sanitari consuntivati per l'anno 2005;
    Ritenuto  che,  sulla  base della normativa descritta, le regioni
che possono accedere al fondo sono:
      Liguria;
      Lazio;
      Abruzzo;
      Molise;
      Campania;
      Sicilia.
    Ritenuto di adottare quale criterio di riparto la percentuale dei
disavanzi   registrati   nelle   regioni  interessate  nell'esercizio
finanziario 2005, in quanto ultimo anno consuntivato;
    Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
che in tal senso si e' espressa nella seduta del 29 marzo 2007;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Gli  importi  di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuiti nel triennio, secondo
l'allegata tabella A.
    2.  L'accesso  alle  risorse di cui al comma 1 e' consentito alle
regioni secondo tempi, modalita' e condizioni specificamente definite
per  ciascuna  di  esse  nell'accordo  stipulato a norma dell'art. 1,
comma 180  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del relativo piano
di rientro.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 23 aprile 2007

                                           Il Ministro della salute
                                                     Turco
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
      Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2007
Ufficio  di  controllo  atti Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 2, foglio n. 270