IL MINISTRO DELLA SALUTE
    Visto   il   decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  111  di
attuazione   della   direttiva   89/398/CEE  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
    Visto  l'art. 10 del citato decreto legislativo, comma 6, nonche'
l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998,
n.   131,   regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  decreto
legislativo  27 gennaio  1992, n. 111, che prevedono la pubblicazione
da  parte  del  Ministero della salute dell'elenco degli stabilimenti
autorizzati   alla  produzione  ed  al  confezionamento  di  alimenti
destinati  ad  una alimentazione particolare, con l'indicazione delle
relative tipologie produttive;
    Vista    la    circolare   18 luglio   2002,   n.   3,   relativa
all'applicazione  della  procedura  di  notifica  di etichetta di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, ai prodotti a base di
piante e derivati aventi finalita' salutistiche;
    Visto l'art. 9, commi 2 e 3 del decreto legislativo del 21 maggio
2004  n.  169, relativi all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art.
10,  comma 6,  del decreto legislativo n. 111/1992, con l'inserimento
degli   stabilimenti   risultati   idonei   alla   produzione  ed  al
confezionamento  di  integratori alimentari con le relative tipologie
produttive autorizzate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 131/1998
regolamento  recante  norme  di attuazione del decreto legislativo n.
111/1992,  a cui rinvia anche il decreto legislativo n. 169/2004, che
stabilisce  all'art.  5  che  le  autorizzazioni alla produzione e al
confezionamento   di   alimenti   destinati   ad   una  alimentazione
particolare  e di integratori alimentari devono essere rilasciate dal
Ministero   della  salute  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
ricevimento dell'istanza;
    Ritenuto  di  dover rilasciare una autorizzazione provvisoria per
gli stabilimenti che abbiano superato i limiti temporali previsti dal
sopracitato  decreto,  come  da  parere  favorevole espresso dal Capo
dipartimento, di cui alla nota del 14 febbraio 2006;
    Visto   il  parere  favorevole  delle  Aziende  sanitarie  locali
competenti  per  territorio  all'emanazione  di  tali  autorizzazioni
provvisorie;
    Visto  il  decreto  ministeriale  28 febbraio 2006, relativo alle
procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione definitiva
alla  produzione  e  al confezionamento di integratori a base di soli
ingredienti  erboristici  per  gli stabilimenti operanti in regime di
autorizzazione  temporanea,  ai  sensi  della Circolare del Ministero
della salute 18 luglio 2002, n. 3;
    Constatato  che  per  tali  stabilimenti  sono ancora in corso le
procedure previste per il rilascio dell'autorizzazione definitiva;
    Visto   il  proprio  decreto  21 aprile  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
112  del  16 maggio  2006,  relativo  all'elenco  degli  stabilimenti
autorizzati,  alla  data  del  31 marzo  2006  alla  produzione ed al
confezionamento   di   alimenti   destinati   ad   una  alimentazione
particolare e integratori alimentari;
    Ritenuto  di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco degli
stabilimenti   autorizzati   alla   data  del  31 maggio  2007,  alla
produzione  ed  al  confezionamento  degli  alimenti destinati ad una
alimentazione particolare e di integratori alimentari;
                              Decreta:
    1. In attuazione delle norme citate in premessa, nell'allegato al
presente decreto, parte integrante dello stesso, e' inserito l'elenco
relativo agli stabilimenti autorizzati, alla data del 31 maggio 2007,
alla  produzione  ed  al confezionamento di alimenti destinati ad una
alimentazione particolare e di integratori alimentari.
    2.   Sono  incluse  nell'elenco  anche  le  imprese  titolari  di
autorizzazioni  provvisorie  rilasciate  per  decorrenza  dei  limiti
temporali fissati dall'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica
n. 131/1998.
    3.  Sono escluse le imprese operanti ai sensi della Circolare del
Ministero   della   salute  18 luglio  2002,  n.  3,  in  attesa  del
completamento   della   procedura   prevista   dal   citato   decreto
ministeriale 28 febbraio 2006.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 luglio 2007
                                                   Il Ministro: Turco