L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n.  449, e le successive disposizioni modificative e
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative e integrative;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12  agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  n.  92/96/CEE  in  materia di assicurazione diretta
sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla vita, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme
per    la    determinazione   dei   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'  degli organi amministrativi e direttivi ai fini del
rilascio     dell'autorizzazione     all'esercizio     dell'attivita'
assicurativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148,
comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto  il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente
il  codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354,
comma 4, del medesimo decreto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa   nei   rami   danni   e   vita  rilasciate  a  Unipol
Assicurazioni  S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, ed
i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista  l'istanza  del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007,
con   la  quale  Nuova  Unipol  S.p.a.,  con  sede  in  Bologna,  via
Stalingrado  n.  45,  ha  chiesto di essere autorizzata ad esercitare
l'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nei  rami  vita  di cui
all'art.  2,  comma  1,  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209;
  Vista  l'istanza  congiunta  del  2  febbraio 2007, integrata il 16
maggio  2007,  con  la  quale  le  predette  societa'  hanno  chiesto
l'approvazione  del  conferimento,  mediante  scorporo, del complesso
aziendale  di  Unipol  Assicurazioni S.p.a. relativo allo svolgimento
dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e
di  tutte  le operazioni ad essa connesse e/o strumentali a favore di
Nuova Unipol S.p.a.;
  Vista  la  delibera  del 15 marzo 2007 con la quale il consiglio di
amministrazione  di  Unipol  Assicurazioni  S.p.a.  ha  approvato  il
conferimento,  a  favore della societa' interamente partecipata Nuova
Unipol  S.p.a.,  del  complesso  aziendale  relativo allo svolgimento
dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e
di  tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di
Nuova Unipol S.p.a., con effetto giuridico dal 1° settembre 2007;
  Vista  la  delibera  del  18  aprile  2007 con la quale l'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  di  Nuova Unipol S.p.a. ha approvato
l'aumento  del  capitale  sociale  mediante conferimento del predetto
complesso  aziendale  da  parte  del  socio  unico  Compagnia  Unipol
Assicurazioni  S.p.a.  e  le  nuove norme statutarie, ivi compresa la
modifica,  con  effetto  dal  1°  settembre 2007, della denominazione
sociale  in  Compagnia  Assicuratrice Unipol S.p.a. (in breve, Unipol
Assicurazioni S.p.a.) ;
  Vista  la  delibera  del  24  aprile  2007 con la quale l'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  di  Unipol  Assicurazioni  S.p.a. ha
approvato,  tra  l'altro,  la modifica della denominazione sociale in
Unipol  Gruppo  Finanziario S.p.a. (in breve Unipol S.p.a. oppure UGF
S.p.a.)  nonche'  la  modifica  dell'oggetto  sociale in attivita' di
holding   di   partecipazioni   e  di  servizi,  subordinatamente  al
perfezionamento  del  conferimento  del complesso aziendale di Unipol
Assicurazioni S.p.a. con effetto giuridico dal 1° settembre 2007;
  Vista  la  documentazione  allegata  alle  predette  istanze  ed  i
successivi  documenti  integrativi  pervenuti  da  ultimo  in data 27
luglio 2007;
  Preso  atto  dell'iscrizione nel registro delle imprese di Bologna,
in   data  23  aprile  2007,  della  citata  delibera  dell'assemblea
straordinaria degli azionisti di Nuova Unipol S.p.a.;
  Considerato  che  il  programma di attivita' e la relazione tecnica
presentata  da Nuova Unipol S.p.a soddisfano le condizioni di accesso
indicate  negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 174, e che le norme statutarie della societa' sono conformi
alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Accertato   che   Nuova   Unipol   S.p.a  dispone  del  margine  di
solvibilita' necessario, tenuto conto del conferimento;
  Considerato   che   non  sussistono  elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione     delle     modifiche    statutarie    finalizzate
all'operazione di conferimento;
  Considerato   che   l'operazione  di  conferimento  e  le  relative
modalita'  soddisfano  le condizioni poste dalla normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Considerato  che,  per  effetto dell'operazione di conferimento, la
societa'  Unipol  Gruppo Finanziario S.p.a. continuera' a detenere le
partecipazioni  di  controllo  nelle  imprese  di  assicurazione gia'
controllate da Unipol Assicurazioni S.p.a.;
  Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma
1,  lettera  d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per
l'emanazione   del  provvedimento  di  decadenza  dall'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami
vita e danni rilasciata Unipol Assicurazioni S.p.a.;
  Vista  la  delibera  con  la  quale  il Consiglio dell'ISVAP, nella
seduta  del  2  agosto  2007, ha espresso parere favorevole in ordine
all'accoglimento delle citate istanze;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nuova  Unipol  Assicurazioni  S.p.a.  (in  breve,  Nuova Unipol
S.p.a.),  con  sede in Bologna, via Stalingrado n. 45, e' autorizzata
ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita
di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n.  209,  e ne e' approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4,
del decreto legislativo n. 174/1995.