IL PRESIDENTE
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 70 del
20 gennaio  2001  nonche'  il  decreto  Presidenziale 24 gennaio 2003
dell'Istituto   Superiore   di   Sanita'   recanti   le   norme   per
l'organizzazione   e   la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti;
    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia  di  protezione  dei  dati personali» ed, in particolare, gli
articoli 20,  commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a), e
successive  modificazioni,  che  fissano  i  principi  applicabili al
trattamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari  ed  il  termine per
l'identificazione  -  con  atto di natura regolamentare - dei tipi di
dati trattati e delle operazioni effettuate;
    Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei
dati   personali   del  30 giugno  2005  (pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
    Vista   l'autorizzazione   n.  7/2005  al  trattamento  dei  dati
giudiziari  da  parte  di  privati,  di  enti pubblici economici e di
soggetti   pubblici,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;
    Considerato    che    possono   spiegare   effetti   maggiormente
significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare,
pressoche'  interamente  mediante  i  siti web o volte a definire, in
forma  completamente  automatizzata,  profili  o  personalita'  degli
interessati,  le  interconnessioni  e  i raffronti tra banche di dati
gestite  da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili
e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonche'
la comunicazione e la diffusione;
    Ritenuto   necessario   indicare   analiticamente   nelle  schede
allegate,  con  riferimento  alle  predette  operazioni  che  possono
spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle
effettuate  da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni
di comunicazione e di raffronto.
    Ritenuto  altresi' di indicare sinteticamente anche le operazioni
ordinarie  che  questa  Amministrazione deve necessariamente svolgere
per   perseguire   le   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate   per   legge  (operazioni  di  raccolta,  registrazione,
organizzazione,     conservazione,    consultazione,    elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione
e distruzione);
    Ritenuto  di  aver verificato, per i trattamenti di cui sopra, il
rispetto  dei  principi  e  delle  garanzie previste dall'art. 22 del
«Codice in materia di protezione dei dati personali», con particolare
riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilita' dei dati
sensibili   e   giudiziari   rispetto   alle   finalita'  perseguite,
all'indispensabilita'  delle predette operazioni per il perseguimento
delle  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  individuate per
legge, nonche' dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare
l'effettuazione delle medesime operazioni;
    Acquisito  in  data 28 febbraio 2007 il parere del Garante per la
protezione  dei  dati  personali  ai  sensi  dell'art.  154, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
    Vista la delibera n. 12/B allegata al verbale n. 77, adottata dal
C.D.A. del 17 luglio 2007;

                              E m a n a

l'unito   Regolamento   per  il  trattamento  dei  dati  sensibili  e
giudiziari dell'Istituto Superiore di Sanita'.

    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
      Roma, 17 luglio 2007
                                                Il Presidente: Garaci