IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
  Visti  la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo  16 aprile  1994, n. 297; il decreto del Presidente della
Repubblica  31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del
30  gennaio  1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto
ministeriale  26 maggio  1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445;  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165; il decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo
2005;  il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge
17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea   dalla   prof.ssa   Maria   Milagro   Molina  Chasserot,  la
documentazione  prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente
ai  requisiti  prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo
n.   115,  relativa  al  titolo  di  formazione  sotto  indicato,  la
conoscenza della lingua italiana, nonche', l'esperienza professionale
maturata;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo  n. 115/1992) a quella cui l'interessata e' abilitata nel
Paese   che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  decreto
legislativo n. 115/1992);
  Rilevato,  altresi,  che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  decreto  legislativo  n.  115/1992),  al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di Conferenza di
servizi  del  25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di formazione «Diplomado en Profesorado de Educacion
General   Basica,   especialidad   de  Filologia»  conseguito  presso
l'Universidad  de  Murcia  (Spagna)  il  28 settembre 1993, posseduto
dalla  cittadina  spagnola  Maria  Milagro  Molina  Chasserot, nata a
Murcia  (Spagna)  il 5 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti di cui
al  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115,  e'  titolo di
abilitazione  all'esercizio,  in Italia, della professione di docente
di scuola primaria.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 27 luglio 2007
                                         Il direttore generale: Dutto