IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,  che  approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta; 
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Acquisito  il  parere   del   Consiglio   regionale   della   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2007; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 2007; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con i Ministri dell'universita' e della  ricerca  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con
l'osservanza delle norme del presente decreto. 
  2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni  di
cui al comma 1, compresa  la  trasformazione  dell'Istituto  musicale
pareggiato della Valle d'Aosta  in  istituzione  di  alta  formazione
musicale, sono delegate alla regione Valle d'Aosta  che  le  esercita
previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale
per l'alta formazione  artistica  e  musicale  (CNAM),  a  tale  fine
integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni
di volta in volta interessate, previsto dai rispettivi  statuti.  Gli
statuti delle istituzioni di alta  formazione  artistica  e  musicale
assicurano un'adeguata rappresentanza della  regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  in  seno  agli  organi   delle   istituzioni
medesime. 
  3. La regione emana norme legislative in materia  di  finanziamento
ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita,
altresi', le funzioni amministrative in materia di  programmazione  e
sviluppo  dell'offerta  formativa  e  di  raccordo   delle   medesime
istituzioni con il sistema scolastico  ed  universitario  nell'ambito
del proprio territorio. 
  4. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono
conto  delle  specificita'  dell'ordinamento  regionale  della  Valle
d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia
con le disposizioni statali vigenti in materia,  previo  accertamento
della conoscenza della lingua francese da operare  secondo  modalita'
stabilite dalla regione. 
  5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove
dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa  intesa
con la  regione,  tenendo  conto  dei  parametri  utilizzati  per  il
finanziamento delle  analoghe  istituzioni  operanti  nel  territorio
della Repubblica. 
  6. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative  e
la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione
artistica, le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono  conferire
contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori  che  rivestono
presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e
musicale  straniere  qualifiche   analoghe   a   quelle   considerate
dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per  cento
della dotazione organica del corpo docente. 
  7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare
la collaborazione scientifica con le universita',  con  i  centri  di
ricerca e con le istituzioni  d'alta  formazione  e  specializzazione
artistica e musicale anche di altri stati  per  esigenze  di  ricerca
produzione  artistica  e  insegnamento.   I   relativi   accordi   di
collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi  integrati  di
studio sia presso entrambe le istituzioni e universita',  sia  presso
una di esse, nonche' programmi  di  ricerca  congiunti.  Le  medesime
istituzioni riconoscono la validita' dei corsi seguiti  ovvero  delle
parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni
o universita' estere,  nonche'  i  titoli  accademici  conseguiti  al
termine dei corsi integrati. 
  8. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi  del  comma  7,
sono comunicati al Ministro dell'universita' e  della  ricerca  entro
trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono  esecutivi  ove  il
Ministro non si opponga, per motivi di legittimita', entro  i  trenta
giorni successivi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 luglio 2007 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei 
                              Ministri 
                                 Lanzillotta, Ministro per gli affari 
                              regionali e le autonomie locali 
                                   Mussi, Ministro dell'universita' e 
                              della ricerca 
                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia 
                              e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Mastella 
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:

              - L'art.   87,   quinto   comma,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il  testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
          26  febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale per la Valle
          d'Aosta),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
          marzo 1948, e' il seguente:
              "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'   decreti   legislativi  recanti  le  disposizioni  di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare  la  legislazione  nazionale  con l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari   condizioni   di   autonomia  attribuita  alla
          regione.
              Gli  schemi  dei  decreti legislativi sono elaborati da
          una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso".
              - La  legge  costituzionale  23  settembre  1993,  n. 2
          (Modifiche  ed  integrazioni  agli  statuti speciali per la
          Valle  d'Aosta,  per  la  Sardegna,  per  il Friuli-Venezia
          Giulia  e  per  il Trentino-Alto Adige) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  7  dell'art.  2 della legge 21
          dicembre  1999,  n.  508  (Riforma delle accademie di belle
          arti,  dell'Accademia  nazionale  di  danza, dell'Accademia
          nazionale  di arte drammatica, degli istituti superiori per
          le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli
          istituti  musicali  pareggiati),  pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, e' il seguente:
              "7. Con   uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) i    requisiti    di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
                c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
                d) i  possibili  accorpamenti  e  fusioni, nonche' le
          modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
          universitarie e con altri soggetti pubblici e privati:
                e) le procedure di reclutamento del personale;
                f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
          autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
                g) le  procedure,  i  tempi  e  le  modalita'  per la
          programmazione,  il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
          didattica nel settore;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi;
                i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
          cui all'art. 1.".