IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti  gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962,
n.  283,  successivamente  modificata  con legge 26 febbraio 1963, n.
441;
  Visto  l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che
prevede  l'adozione  con  decreto del Ministro della salute di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti
fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui della sostanze attive nei
prodotti  destinati  all'alimentazione"»  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento
ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro della salute
17 novembre  2004  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del
7 febbraio  2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  184  del  9 agosto  2005),  dal  decreto del
Ministro  della  salute  15 novembre  2005 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del
14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal
decreto  del  Ministro  della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  204  del  2 settembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  3 ottobre  2006,  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della
salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 4 maggio 2007);
  Vista  la direttiva 2006/60/CE della Commissione del 7 luglio 2006,
che  modifica  gli  allegati  della  direttiva 90/642/CEE, per quanto
riguarda   i   limiti   massimi   di   residui   di  trifloxystrobin,
tiabendazolo,  abamectina,  benomil,  carbendazim,  tiofanato metile,
miclobutanil,    glifosate,    trimethylsolfonium,   fenpropimorf   e
clormequat;
  Considerato  che  il  rispetto  della pratica agricola dei prodotti
fitosanitari  autorizzati  in  Italia,  contenenti le sostanze attive
trifloxystrobin,   tiabendazolo,  abamectina,  benomil,  carbendazim,
tiofanato   metile,   miclobutanil,   glifosate,  trimethylsolfonium,
fenpropimorf  e  clormequat,  e'  in grado di garantire un livello di
residuo  nei  prodotti vegetali inferiore o uguale ai limiti indicati
nella citata direttiva;
  Ritenuto  necessario  aggiornare  il decreto ministeriale 27 agosto
2004  con  i  nuovi  limiti  massimi di residui delle sostanze attive
trifloxystrobin,   tiabendazolo,  abamectina,  benomil,  carbendazim,
tiofanato   metile,   miclobutanil,   glifosate,  trimethylsolfonium,
fenpropimorf e clormequat;
  Visto  il  parere  favorevole della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari espresso nella seduta del 30 marzo 2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  voce  «Lupini»"  e'  inserita  nell'allegato  1 del decreto del
Ministro della salute 27 agosto 2004, al punto 3) legumi da granella,
in aggiunta alle altre voci in modo che il termine «Prodotto intero"»
dell'ultima colonna riguardi tutte e quattro le voci.