IL DIRETTORE GENERALE
                         delle risorse umane
                    e delle professioni sanitarie

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la  sig.ra Tosi Povitzki Eliane
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di «Tecnologo» conseguito in
Brasile ai fini dell'esercizio in Italia della professione di tecnico
sanitario di radiologia medica;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  modificato  con legge
30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto legislativo n. 319 del 1994, espresso nella riunione del
7 giugno 2007;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
                              Decreta:

  1.   Il   titolo   «Tecnologo»  conseguito  nell'anno  2006  presso
l'«Universidade  Tecnologica  Federal do Parana», sita in Curitiba-PR
(Brasile),  alla  sig.ra  Tosi  Povitzki  Eliane  nata  a Curitiba-PR
(Brasile) il 20 luglio 1966 e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.
  2.  La  sig.ra Tosi Povitzki Eliane e' autorizzata ad esercitare in
Italia  la  professione di tecnico sanitario di radiologia medica nel
rispetto  delle  quote  d'ingresso  di  cui  all'art. 3, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e
successive integrazioni e modificazioni.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  abbia  utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni
dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2007
                                      Il direttore generale: Leonardi