IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI
                       E LE ATTIVITA' SPORTIVE
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio
2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro
senza portafoglio;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 maggio  2006,  con il quale al predetto Ministro senza portafoglio
e'  stato  conferito  l'incarico  per  le  politiche  giovanili  e le
attivita' sportive;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio
per  le  politiche  giovanili  e  le  attivita' sportive on. Giovanna
Melandri;
  Considerato  che  con  il  Documento  di programmazione economica e
finanziaria  per  gli  anni  2007-2011 il Governo si e' impegnato «ad
avviare  un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda
agli  obiettivi  dell'accesso  alla  casa, al lavoro, all'impresa, al
credito ed alla cultura»;
  Visto  l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione  culturale  e  professionale  e all'inserimento nella vita
sociale,   anche   attraverso   interventi   volti  ad  agevolare  la
realizzazione  del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche' a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  Fondo  per le politiche giovanili, prevedendo altresi'
l'assegnazione della somma di dieci milioni di euro per l'anno 2007;
  Visto  il  decreto-legge  27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   23 febbraio  2007,  n.  15,  recante
«Disposizioni  urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie
2006/48/CE  e  2006/49/CE  e  per l'adeguamento a decisioni in ambito
comunitario   relative   all'assistenza   a  terra  negli  aeroporti,
all'Agenzia  nazionale  per  i  giovani e al prelievo venatorio» che,
all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;
  Visto  l'art.  1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19
del   decreto-legge   4   luglio   2006,   n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' stata integrata
di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
  Considerato  quindi  che  la  dotazione  del Fondo per le politiche
giovanili risulta pari a 130 milioni di euro per l'anno 2007;
  Considerato  che  occorre  predeterminare i criteri di utilizzo del
Fondo  medesimo,  al  fine  di garantire l'attuazione dei principi di
imparzialita',  buon  andamento,  efficacia, efficienza e trasparenza
dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta';
  Acquisita   in   data  14 giugno  2007  l'Intesa  della  Conferenza
Unificata  di  cui  al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in
relazione alle azioni ed ai progetti destinati al territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Ripartizione del Fondo
  1.  Il  Fondo  per  le  politiche  giovanili,  istituito al fine di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale  e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi  volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto  e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare
le   azioni   ed   i   progetti  di  rilevante  interesse  nazionale,
specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati
al  territorio,  individuati  di  intesa  con  le  regioni e gli enti
locali,  nonche'  le  azioni  ed  i  progetti,  di cui all'art. 4, di
iniziativa  di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste
di finanziamento.
  2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2
e' destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007.
  3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base
all'art.  3  e'  destinata  la somma di 75 milioni di euro per l'anno
2007.
  4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base
all'art.  4  e'  destinata complessivamente la somma di 20 milioni di
euro per l'anno 2007.
  5.   Eventuali   variazioni  delle  quote  del  Fondo  indicate  ai
precedenti  commi 2  e  4  potranno  essere effettuate con successivo
decreto ministeriale.