IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attivita' sportive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive on. Giovanna Melandri; Considerato che con il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 il Governo si e' impegnato «ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito ed alla cultura»; Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili, prevedendo altresi' l'assegnazione della somma di dieci milioni di euro per l'anno 2007; Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; Visto l'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' stata integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; Considerato quindi che la dotazione del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a 130 milioni di euro per l'anno 2007; Considerato che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialita', buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta'; Acquisita in data 14 giugno 2007 l'Intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle azioni ed ai progetti destinati al territorio; Decreta: Art. 1. Ripartizione del Fondo 1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali, nonche' le azioni ed i progetti, di cui all'art. 4, di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento. 2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 e' destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007. 3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 e' destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2007. 4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 4 e' destinata complessivamente la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007. 5. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 4 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.