IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 43 convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1998, emanato d'intesa con il Ministro della difesa, concernente
disciplina del trasporto aereo di Stato, di Governo e per il soccorso
di ammalati e traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 1998 «Dei trattamento degli ex Presidenti della
Repubblica»;
Visto l'accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge
7 agosto 1990, n. 241, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero della difesa in data 21 maggio 1999 per disciplinare le
modalita' di attuazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1998;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 novembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessita' di meglio chiarire le finalita' e i criteri
organizzativi dal trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delegato;
Emana
la seguente direttiva:
Art. 1.
Trasporto aereo di Stato
1. Il trasporto aereo di Stato ha lo scopo di assicurare i
trasferimenti in Italia e all'estero delle Autorita' di cui al
comma 3 per Io svolgimento di compiti istituzionali ed il trasporto
sanitario d'urgenza, di cui all'art. 2.
2. Per compiti istituzionali, ai sensi del comma 1, si intendono
quelli specificamente e strettamente derivanti dall'espletamento
delle funzioni proprie della carica.
3. Il trasporto aereo di Stato e' disposto esclusivamente per le
finalita' di cui al comma 2 e secondo criteri generali di cui
all'art. 6 in favore delle seguenti Autorita':
a) Presidente della Repubblica;
b) Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
c) Presidente del Consiglio dei Ministri;
d) Presidente della Corte costituzionale;
e) ex Presidenti della Repubblica.
3. Fermi restando i criteri generali di cui all'art. 6, puo' essere
disposto il trasporto aereo di Stato per i Ministri e per le
delegazioni ufficiali di Organi costituzionali solo in presenza di
entrambe le condizioni di seguito indicate:
a) sussistono comprovate ed inderogabili esigenze di
trasferimento connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali ai
sensi del comma 2 dell'art. 1;
b) non sono disponibili voli di linea ne' altre modalita' di
trasporto compatibili con dette funzioni istituzionali neppure con
diversa programmazione del viaggio.
4. La disposizione di cui al comma 3 puo' trovare applicazione ai
Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato solo in casi eccezionali.