IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992,
n.  91;  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto
legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale
21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto
ministeriale  del  30 gennaio  1998,  n.  39; il decreto ministeriale
28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18 gennaio  2002, n. 54; la legge
28 marzo  2003,  n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;
la  C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste:  l'istanza,  presentata  ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dal  prof. Juan Ventura Figueroa Martinez, la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115,  relativa  al  titolo  di formazione sotto indicato, nonche', la
conoscenza della lingua italiana;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione  corrispondente  (art.  1, comma 2, citato decreto
legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese
che  ha  rilasciato  il  titolo  (art.  1,  comma 1,  citato  decreto
legislativo n. 115);
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3,
ed  art.  2  citato  decreto  legislativo n. 115), al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Accertato che:
    sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il
titolo    posseduto    dall'interessato   comprova   una   formazione
professionale  che  soddisfa  le  condizioni poste dal citato decreto
legislativo n. 115;
    il   riconoscimento,   non   deve  essere  subordinato  a  misure
compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto
la   formazione   professionale   attestata   non  verte  su  materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

                              Decreta:

  1. Il titolo di formazione cosi' composto:
    diploma   di  istruzione  superiore:  «Licenciado  en  Filolofia»
rilasciato il 29 settembre 1997 dalla Universidad de Oviedo;
    titolo  di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud
Pedagogica» conseguito presso l'Instituto De Ciencias De La Educacion
de   la   Universidad  de  Oviedo,  nell'anno  accademico  1997/1998,
rilasciato il 20 marzo 1998 n. registro 12073/98,
posseduto dal cittadino spagnolo Figueroa Martinez Juan Ventura, nato
a  Mondoñedo  (Spagna) il 23 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti
del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  e'  titolo  di abilitazione
all'esercizio,  in  Italia, della professione di docente nelle scuole
di  istruzione  secondaria superiore nella classe di concorso: 37/A -
Filosofia e storia.
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone 1'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 5 settembre 2007

                                         Il direttore generale: Dutto