IL VICEMINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  il  decreto  legislativo  2 febbraio  2007,  n.  22, recante
attuazione  della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli strumenti di
misura;
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59, concernente la delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e
50,  relativi  all'attribuzione  delle  funzioni degli uffici metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo  a  norma  dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare
l'art.  29,  comma 2,  relativo  alla facolta' da parte del Ministero
delle  attivita' produttive di avvalersi degli uffici delle camere di
commercio;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernente  il  trasferimento alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernente,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  regione  Siciliana
concernente  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20 maggio  2002,  n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per
il  trasferimento  alle  Camere  di  commercio  delle  funzioni e dei
compiti  degli  uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999,  concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli
uffici  metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a
decorrere  dal  1° gennaio  2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che  attribuisce  le  funzioni  e  le  risorse  dell'ufficio  metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Considerato  che  il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
22,  all'art.  14,  comma 1,  ha  rinviato  ad  un successivo decreto
ministeriale  l'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere la
vigilanza sul mercato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Le  Camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono  incaricate di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'art.
14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
  2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che
in  occasione  della  vigilanza  sul  mercato,  riscontrano strumenti
indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica
supplementare  o che, pur debitamente muniti delle predette marcature
non  soddisfino i requisiti del citato decreto legislativo, informano
la Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori del Ministero dello sviluppo economico per l'applicazione
degli articoli 16 e17 del citato decreto legislativo.
  3.  Ai  fini  della  vigilanza  sul mercato ai soggetti preposti al
controllo  e'  consentito  l'accesso  ai  luoghi di fabbricazione, di
immagazzinamento  e  di  commercializzazione  degli  strumenti  ed il
prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove.
  4.   Per  l'effettuazione  dei  controlli  tecnici,  le  Camere  di
commercio  possono avvalersi di altri organismi previa verifica della
loro conformita' alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000.