IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del tesoro

  Vista  la  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale  «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a qualsiasi
titolo  e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli   interessi   praticati   dalle  banche  e  dagli  intermediari
finanziari  iscritti  negli  elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi  e  dalla  Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto   legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  nel  corso  del
trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
  Visto   il  proprio  decreto  del  20 settembre  2006,  recante  la
«Classificazione  delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari»;
  Visto  da  ultimo il proprio decreto del 20 giugno 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2007 e, in particolare,
l'art.  3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile
2007-30 giugno 2007 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  «istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura» emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  74  del  29 marzo  2006)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006);
  Vista  la  rilevazione  dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati   dalle   banche   e   dagli  intermediari  finanziari  con
riferimento  al  1° aprile  2007-30 giugno  2007 e tenuto conto della
variazione,  nel  periodo successivo al trimestre di riferimento, del
valore  medio  del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell'Eurosistema determinato dal consiglio direttivo della
Banca  centrale  europea,  la cui misura sostituisce quella del tasso
determinato  dalla  Banca  d'Italia  ai sensi del decreto legislativo
24 giugno  1998,  n.  213,  in  sostituzione  del  tasso ufficiale di
sconto;
  Visti  il  decreto-legge  29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28 febbraio  2001,  n.  24,  recante
interpretazione  autentica  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e
l'indagine  statistica  effettuata  a  fini  conoscitivi  dalla Banca
d'Italia  e  dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione
di   intermediari   secondo   le   modalita'   indicate   nella  nota
metodologica,     relativamente    alla    maggiorazione    stabilita
contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
  Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente
l'attuazione   del   decreto  legislativo  n.  29/1993  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in   ordine   alla  delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita'  del  vertice  politico  e di quello
amministrativo;
  Atteso  che,  per  effetto  di  tale direttiva, il provvedimento di
rilevazione  dei  tassi  effettivi  globali medi ai sensi dell'art. 2
della  legge  n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  I  tassi  effettivi  globali  medi, riferiti ad anno, praticati
dalle  banche  e  dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1° aprile  2007-30 giugno  2007,  sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi  non  sono  comprensivi  della  commissione di massimo
scoperto   eventualmente   applicata.   La  percentuale  media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.