L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS
Nella riunione del 3 agosto 2007;
Visti:
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 16 marzo 2000, n. 55/00 (di seguito:
deliberazione n. 55/00);
la deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/06 (di
seguito: deliberazione n. 152/06);
la deliberazione dell'Autorita' 30 novembre 2006, n. 267/06 (di
seguito: deliberazione n. 267/06);
la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2007, n. 83/07 (di
seguito: deliberazione n. 83/07);
Considerato che:
con deliberazione n. 152/06 l'Autorita' ha approvato la direttiva
per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
elettricita' (di seguito: direttiva) finalizzata a garantire ai
clienti di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione stessa --
tramite le informazioni contenute in bolletta ed espresse in un
linguaggio comune a tutti gli operatori -- la possibilita' di
verificare la correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare
la convenienza delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite
con il fornitore;
i termini per l'entrata in vigore della direttiva sono stati
prorogati con deliberazione n. 267/06 che ha stabilito, tra le altre
previsioni, di prorogare al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata
in vigore della direttiva stessa in relazione ai documenti di
fatturazione dei clienti finali del mercato vincolato;
con deliberazione n. 83/07 l'Autorita' - anche preso atto di
quanto rappresentato da Federutility, per alcune delle aziende
associate, in merito alla possibilita' di avvio a regime della
fatturazione in piena conformita' a quanto disposto dalla
deliberazione n. 152/06 solo a far data dal 1° giugno 2007 - ha
disposto:
a. la proroga al 1° giugno 2007 del termine per l'entrata in
vigore delle disposizioni relative al Quadro di dettaglio di cui alla
direttiva, in relazione ai documenti di fatturazione dei clienti
finali del mercato vincolato;
b. l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione e
di vendita o anche il solo servizio di vendita ai clienti del mercato
vincolato, di far pervenire all'Autorita' entro il 15 giugno 2007 la
documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n.
152/06 dal 1° aprile 2007 per quanto attiene al Quadro di sintesi e a
tutte le altre disposizioni della citata direttiva diverse da quelle
relative al Quadro di dettaglio e dal 1° giugno 2007 per quanto
attiene al Quadro di dettaglio;
l'Autorita' ha previsto altresi' che l'inottemperanza all'obbligo
di far pervenire all'Autorita' la documentazione probante l'avvenuto
adempimento della deliberazione n. 152/06 costituisca il presupposto
per l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2,
comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995;
alla data odierna, gli esercenti di cui all'allegato A non hanno
fatto pervenire alcuna documentazione probante l'avvenuto adempimento
della deliberazione n. 152/06 ne' hanno dato comunque riscontro
all'obbligo di cui alla deliberazione n. 83/07;
gli esercenti di cui all'allegato A sono per la maggior parte
esercenti di piccole dimensioni e servono comunque un numero limitato
di clienti finali;
l'obbligo di far pervenire all'Autorita' la documentazione
probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n. 152/06 e'
comunque necessario e funzionale alla verifica, da parte
dell'Autorita' stessa, della corretta attuazione della direttiva;
Ritenuto che sia opportuno:
intimare gli esercenti di cui all'allegato A di far pervenire
all'Autorita', entro e non oltre il 15 settembre 2007, la
documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n.
152/06 secondo quanto previsto dal comma 3 della deliberazione n.
83/07;
Delibera:
1. Di intimare gli esercenti elencati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di far pervenire entro e non oltre il 15 settembre
2007 la documentazione richiesta dal comma 3 della deliberazione
30 marzo 2007, n. 83/07.
2. Di prevedere che l'inottemperanza a quanto disposto al
precedente punto 1. costituisca presupposto per l'avvio di
istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera
c), della legge n. 481/1995.
3. Di comunicare alle societa' riportate in allegato A il presente
provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
Roma, 3 agosto 2007
Il presidente: Ortis