L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA
                              E IL GAS
  Nella riunione del 3 agosto 2007;
  Visti:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  16 marzo  2000,  n.  55/00  (di  seguito:
deliberazione n. 55/00);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  19 luglio  2006, n. 152/06 (di
seguito: deliberazione n. 152/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 30 novembre 2006, n. 267/06 (di
seguito: deliberazione n. 267/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 marzo  2007,  n.  83/07 (di
seguito: deliberazione n. 83/07);
  Considerato che:
    con deliberazione n. 152/06 l'Autorita' ha approvato la direttiva
per  la  trasparenza  dei  documenti  di  fatturazione dei consumi di
elettricita'  (di  seguito:  direttiva)  finalizzata  a  garantire ai
clienti  di  cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione stessa --
tramite  le  informazioni  contenute  in  bolletta  ed espresse in un
linguaggio  comune  a  tutti  gli  operatori  --  la  possibilita' di
verificare  la  correttezza dei corrispettivi applicati e di valutare
la  convenienza  delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite
con il fornitore;
    i  termini  per  l'entrata  in  vigore della direttiva sono stati
prorogati  con deliberazione n. 267/06 che ha stabilito, tra le altre
previsioni,  di  prorogare al 1° aprile 2007 il termine per l'entrata
in  vigore  della  direttiva  stessa  in  relazione  ai  documenti di
fatturazione dei clienti finali del mercato vincolato;
    con  deliberazione  n.  83/07  l'Autorita'  - anche preso atto di
quanto  rappresentato  da  Federutility,  per  alcune  delle  aziende
associate,  in  merito  alla  possibilita'  di  avvio  a regime della
fatturazione   in   piena   conformita'   a   quanto  disposto  dalla
deliberazione  n.  152/06  solo  a  far  data dal 1° giugno 2007 - ha
disposto:
      a.  la  proroga  al 1° giugno 2007 del termine per l'entrata in
vigore delle disposizioni relative al Quadro di dettaglio di cui alla
direttiva,  in  relazione  ai  documenti  di fatturazione dei clienti
finali del mercato vincolato;
      b.  l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione e
di vendita o anche il solo servizio di vendita ai clienti del mercato
vincolato,  di far pervenire all'Autorita' entro il 15 giugno 2007 la
documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n.
152/06 dal 1° aprile 2007 per quanto attiene al Quadro di sintesi e a
tutte  le altre disposizioni della citata direttiva diverse da quelle
relative  al  Quadro  di  dettaglio  e  dal 1° giugno 2007 per quanto
attiene al Quadro di dettaglio;
    l'Autorita' ha previsto altresi' che l'inottemperanza all'obbligo
di  far pervenire all'Autorita' la documentazione probante l'avvenuto
adempimento  della deliberazione n. 152/06 costituisca il presupposto
per  l'avvio di un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di
una   sanzione  amministrativa  pecuniaria,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995;
    alla  data odierna, gli esercenti di cui all'allegato A non hanno
fatto pervenire alcuna documentazione probante l'avvenuto adempimento
della  deliberazione  n.  152/06  ne'  hanno  dato comunque riscontro
all'obbligo di cui alla deliberazione n. 83/07;
    gli  esercenti  di  cui  all'allegato A sono per la maggior parte
esercenti di piccole dimensioni e servono comunque un numero limitato
di clienti finali;
    l'obbligo   di  far  pervenire  all'Autorita'  la  documentazione
probante  l'avvenuto  adempimento  della  deliberazione  n. 152/06 e'
comunque   necessario   e   funzionale   alla   verifica,   da  parte
dell'Autorita' stessa, della corretta attuazione della direttiva;
  Ritenuto che sia opportuno:
    intimare  gli  esercenti  di  cui all'allegato A di far pervenire
all'Autorita',   entro   e   non   oltre  il  15 settembre  2007,  la
documentazione probante l'avvenuto adempimento della deliberazione n.
152/06  secondo  quanto  previsto  dal comma 3 della deliberazione n.
83/07;
                              Delibera:
  1.   Di  intimare  gli  esercenti  elencati  nell'allegato  A,  che
costituisce    parte    integrante   e   sostanziale   del   presente
provvedimento,  di  far  pervenire  entro e non oltre il 15 settembre
2007  la  documentazione  richiesta  dal  comma 3 della deliberazione
30 marzo 2007, n. 83/07.
  2. Di   prevedere   che   l'inottemperanza  a  quanto  disposto  al
precedente   punto   1.   costituisca   presupposto  per  l'avvio  di
istruttorie  formali  per  l'eventuale  irrogazione  di  una sanzione
amministrativa  pecuniaria,  ai  sensi dell'art. 2, comma 20, lettera
c), della legge n. 481/1995.
  3. Di  comunicare alle societa' riportate in allegato A il presente
provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua prima pubblicazione.
    Roma, 3 agosto 2007
                                                 Il presidente: Ortis