IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha
attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali
previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), riguardante la
presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi
alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari
autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attivita'
svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e
bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504;
Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n.
557: regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione
dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti
analoghi nonche' l'imposta sui bitumi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55:
regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle
merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n.
454: regolamento concernente le modalita' di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori
agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 2003, n. 256:
regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa
agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'art. 21
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la circolare 30 dicembre 1992, n. 335, di illustrazione delle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie
per l'armonizzazione delle accise;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche
per la trasmissione dei dati delle contabilita' dei depositari
autorizzati concernenti l'attivita' svolta nei settori dei prodotti
energetici in sostituzione delle procedure attualmente previste;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha
espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre
2007;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati
come depositari autorizzati, concernenti l'attivita' svolta nel
settore dei prodotti energetici, sono presentati in forma
esclusivamente telematica a decorrere dal 1° giugno 2008.
2. I dati relativi alle contabilita' degli operatori qualificati
come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i
depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attivita' nei
settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono
trasmessi in forma esclusivamente telematica a decorrere dal
1° gennaio 2009.