IL DIRETTORE Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»; Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557: regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonche' l'imposta sui bitumi; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise; Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454: regolamento concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica; Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 2003, n. 256: regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Vista la circolare 30 dicembre 1992, n. 335, di illustrazione delle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati delle contabilita' dei depositari autorizzati concernenti l'attivita' svolta nei settori dei prodotti energetici in sostituzione delle procedure attualmente previste; Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. Decorrenza dei termini 1. I dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l'attivita' svolta nel settore dei prodotti energetici, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° giugno 2008. 2. I dati relativi alle contabilita' degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attivita' nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono trasmessi in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009.