IL DIRETTORE
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 dicembre 2000, n. 1390, che ha
attivato,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  agenzie  fiscali
previste  dagli  articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare   l'art.   1,   comma 1,   lettera a),   riguardante   la
presentazione  esclusivamente  in  forma telematica dei dati relativi
alle   contabilita'  degli  operatori,  qualificati  come  depositari
autorizzati,   operatori  professionali,  rappresentanti  fiscali  ed
esercenti  depositi  commerciali, concernenti tra l'altro l'attivita'
svolta  nel  settore  dell'alcole  e delle bevande alcoliche, a norma
degli  articoli 5,  8,  9  e  29  del  testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative  approvato  con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto  il  citato  testo  unico  approvato  con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524:
regolamento  recante  norme  per  disciplinare  l'impiego dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche in uso esenti da accise;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n.
383:  regolamento  recante  norme  per  la  determinazione  dei  cali
tecnicamente  ammissibili  nella lavorazione dei prodotti soggetti ad
accise, ai fini della concessione dell'abbuono;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55:
regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle
merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153:
regolamento   recante   le   disposizioni   per  il  controllo  della
fabbricazione,  trasformazione,  circolazione  e deposito dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonche'  per  l'effettuazione  della  vigilanza  fiscale sugli alcoli
metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2001, n.
310:  regolamento  di  semplificazione  dei  procedimenti relativi al
controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze 10 ottobre 2003, n.
322:  regolamento  recante  disposizioni  sui contrassegni di Stato e
sull'esclusione dai vincoli di deposito e circolazione per i prodotti
alcolici;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  Visto  il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»  cosi'  come  modificato  dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
  Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche
per  la  trasmissione  dei  dati  delle  contabilita'  dei depositari
autorizzati  concernenti l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e
delle  bevande  alcoliche in sostituzione delle procedure attualmente
previste;
  Sentito  il  comitato  strategico  e di indirizzo permanente che ha
espresso,  in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre
2007;
                             A d o t t a
                     la seguente determinazione:
                               Art. 1.
                       Decorrenza dei termini
  1.  I  dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati
come  depositari  autorizzati,  concernenti  l'attivita'  svolta  nel
settore  dell'alcole  e  delle  bevande alcoliche, con esclusione del
vino,  delle  altre  bevande  fermentate  diverse dalla birra e della
fabbricazione  di  aromi,  sono  presentati  in  forma esclusivamente
telematica a decorrere dal 1° ottobre 2008.
  2.  I  dati  relativi alle contabilita' degli operatori qualificati
come  operatori  professionali,  rappresentanti  fiscali, esercenti i
depositi  commerciali  concernenti  l'attivita'  svolta  nel  settore
dell'alcole  e  delle  bevande  alcoliche,  sono  presentati in forma
esclusivamente   telematica   a  decorrere  dal  1° gennaio  2009.  A
decorrere   dallo   stesso   termine   sono   presentati   in   forma
esclusivamente  telematica  i  dati delle contabilita' dei depositari
autorizzati  concernenti  l'attivita'  svolta  nel settore del vino e
delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della
fabbricazione di aromi.