IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha
attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali
previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), riguardante la
presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi
alle contabilita' degli operatori, qualificati come depositari
autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti tra l'altro l'attivita'
svolta nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, a norma
degli articoli 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524:
regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche in uso esenti da accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n.
383: regolamento recante norme per la determinazione dei cali
tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad
accise, ai fini della concessione dell'abbuono;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55:
regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle
merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153:
regolamento recante le disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise,
nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli
metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2001, n.
310: regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al
controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 2003, n.
322: regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e
sull'esclusione dai vincoli di deposito e circolazione per i prodotti
alcolici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure telematiche
per la trasmissione dei dati delle contabilita' dei depositari
autorizzati concernenti l'attivita' svolta nel settore dell'alcole e
delle bevande alcoliche in sostituzione delle procedure attualmente
previste;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha
espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre
2007;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilita' degli operatori, qualificati
come depositari autorizzati, concernenti l'attivita' svolta nel
settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del
vino, delle altre bevande fermentate diverse dalla birra e della
fabbricazione di aromi, sono presentati in forma esclusivamente
telematica a decorrere dal 1° ottobre 2008.
2. I dati relativi alle contabilita' degli operatori qualificati
come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i
depositi commerciali concernenti l'attivita' svolta nel settore
dell'alcole e delle bevande alcoliche, sono presentati in forma
esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2009. A
decorrere dallo stesso termine sono presentati in forma
esclusivamente telematica i dati delle contabilita' dei depositari
autorizzati concernenti l'attivita' svolta nel settore del vino e
delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della
fabbricazione di aromi.