IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha
attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali
previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), concernente la
presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di
accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o
assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste
dal testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
Visto il citato testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e regolamenti di
applicazione;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione
della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita»;
Vista la circolare 31 dicembre 1992, n. 335, che recepisce le
direttive comunitarie per l'armonizzazione delle accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210,
e successive modifiche concernente le disposizioni per estendere alla
circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione
intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 159;
Considerata la necessita' che le procedure per la trasmissione
telematica del documento amministrativo di accompagnamento per la
circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa
siano realizzate in linea con il progetto comunitario EMCS ed in
coerenza con i relativi sviluppi tecnici, funzionali e giuridici;
Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha
espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre
2007;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
Decorrenza dei termini
1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la
circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di
cui all'art. 6 del testo unico approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' presentato in
forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009.
2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei
prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette
di cui agli articoli 10, 12, 61 e 62 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a
decorrere dal 1° ottobre 2009.