IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  l'art.  3,  comma 10, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005  in  cui si prevede l'istituzione, nell'ambito del Nuovo sistema
informativo  sanitario, del flusso informativo dei dati relativi alla
distribuzione  diretta  dei  farmaci  e con il quale, in via di prima
applicazione,  le  regioni si impegnano a trasmettere telematicamente
il predetto flusso al Ministero della salute;
  Visto  l'art. 8, comma 1, della legge del 16 novembre 2001, n. 405,
«Conversione   in   legge,   con   modificazioni,  del  decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347, recante interventi urgenti in materia di
spesa  sanitaria»,  nel  quale  si  stabilisce  che  le  regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, anche con provvedimenti
amministrativi, abbiano facolta' di:
    stipulare  accordi  con  le associazioni sindacali delle farmacie
convenzionate,  pubbliche e private, per consentire agli assistiti di
rifornirsi  delle categorie di medicinali che richiedono un controllo
ricorrente  del  paziente  anche  presso  le farmacie predette con le
medesime  modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in
sede di convenzione;
    assicurare  l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie
dei  medicinali  necessari  al trattamento dei pazienti in assistenza
domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
    disporre,  al fine di garantire la continuita' assistenziale, che
la  struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente
al   primo  ciclo  terapeutico  completo,  sulla  base  di  direttive
regionali,  per  il periodo immediatamente successivo alla dimissione
dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale;
  Visto  l'art.  5,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.
347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405,  che fissa il limite per l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale;
  Visto  l'art.  48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  che  fissa  il valore di riferimento, a livello nazionale ed in
ogni  singola  regione,  per  l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale  per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella
relativa   al   trattamento   dei  pazienti  in  regime  di  ricovero
ospedaliero;
  Vista  la  determinazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco del
29 ottobre  2004  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni che,
nell'allegato  2,  contiene  il  PHT - Prontuario della distribuzione
diretta  per  la  presa  in  carico  e la continuita' assistenziale H
(ospedale)  -  T  (territorio),  ossia  la lista dei medicinali per i
quali  sussistono  le  condizioni  di  impiego  clinico  e di setting
assistenziale  compatibili  con  la  distribuzione diretta, ma la cui
adozione,  per  entita'  e  modalita'  dei  farmaci elencati, dipende
dall'assetto  normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie
assistenziali definite e assunte da ciascuna regione;
  Visto  l'art.  3,  comma 6,  dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005,  in  cui  si stabilisce che il conferimento dei dati al Sistema
informativo  sanitario  e'  ricompresso  tra gli adempimenti cui sono
tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato  di  cui  all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre
2004;
  Visto  l'art.  6  dell'accordo  quadro del 22 febbraio 2001, con il
quale,  in  attuazione  dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  il  Ministero della salute, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano, hanno convenuto, che le funzioni di
indirizzo,  coordinamento  e  controllo  delle fasi di attuazione del
Nuovo   sistema  informativo  sanitario,  debbano  essere  esercitate
congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di regia»;
  Visto  il  comma 1  dell'art.  40  della  legge  39 del 2002 che ha
previsto  l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca
dati  centrale  che  raccolga  e  registri  i movimenti delle singole
confezioni   di  medicinali  attraverso  il  rilevamento  del  codice
prodotto  e  del  numero  identificativo di ciascun pezzo uscito e la
relativa destinazione;
  Visto  che  lo  stesso comma 1 dell'art. 40 della legge 39 del 2002
stabilisce   altresi'   che  le  aziende  sanitarie  sono  tenute  ad
archiviare  e trasmettere alla suddetta banca dati centrale il codice
prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti
per proprio conto;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute 15 luglio 2004 che
disciplina  l'istituzione  della  banca  dati  centrale  prevista dal
comma 1 dell'art. 40 della legge 39 del 2002 ed in particolare l'art.
6  che esonera in fase di prima attuazione le aziende sanitarie dalla
trasmissione verso la suddetta banca dati centrale;
  Visto  che  il  decreto  del  Ministro  della salute 15 luglio 2004
prevede, all'art. 7, l'istituzione di un gruppo di lavoro tecnico che
provveda  alla definizione dei flussi informativi non ancora previsti
dalla fase di prima attuazione;
  Ritenuto  che  il  numero  identificativo di ciascuna confezione di
medicinali  possa  essere  integrato  nel flusso informativo dei dati
relativi  alla  distribuzione  diretta  dei  farmaci  a completamento
dell'attivita' del gruppo di lavoro di cui all'art. 7 del decreto del
Ministro della salute 15 luglio 2004;
  Tenuto  conto  che  il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche
risulta essere una componente fondamentale ai fini della verifica dei
livelli essenziali di assistenza erogati sul territorio nazionale;
  Considerato   che   il   Nuovo  sistema  informativo  sanitario  ha
l'obiettivo  di  supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di
assistenza  attraverso  la  costruzione  del  sistema di integrazione
delle  prestazioni  sanitarie  individuali  che  ricomprende anche le
prestazioni farmaceutiche;
  Considerato  che  il  predetto  flusso  rappresenta  uno  strumento
necessario  alla  verifica dell'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica;
  Considerato  il  parere  positivo, espresso in data 26 giugno 2006,
dalla  Cabina  di Regia per il Nuovo sistema informativo sanitario in
merito  al  documento  «Nucleo  informativo  per la rilevazione delle
prestazioni   farmaceutiche»   elaborato  nell'ambito  del  programma
«Mattoni   del   Sistema   sanitario   nazionale»,  e  le  successive
integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Definizioni e ambito di applicazione

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si intende per «distribuzione
diretta»  la  forma  di  erogazione  dei  farmaci al paziente, per il
consumo   al   proprio   domicilio,   alternativa  alla  tradizionale
acquisizione  degli  stessi presso le farmacie, ai sensi dell'art. 8,
comma 1,  della  legge  del  16 novembre  2001, n. 405. Sono pertanto
ricomprese  nella  distribuzione  diretta le erogazioni di farmaci ai
pazienti,  per il consumo al proprio domicilio, effettuate attraverso
le  strutture sanitarie. Sono altresi' ricomprese nella distribuzione
diretta  le  erogazioni  di farmaci agli assistiti, per il consumo al
proprio  domicilio,  effettuate  attraverso  le  farmacie «per conto»
delle Aziende sanitarie locali sulla base di specifici accordi con le
farmacie convenzionate.
  2. Il presente decreto si applica a:
    tutti   i   medicinali   per   uso  umano  dotati  di  codice  di
autorizzazione  all'immissione  in  commercio  in  Italia,  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 219 del 2006;
    i  medicinali  preparati  in farmacia in base ad una prescrizione
medica   destinata   ad   un  determinato  paziente,  detti  «formule
magistrali»;
    i medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni della
Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati
membri dell'Unione europea, detti «formule officinali»;
    i  medicinali  esteri non autorizzati all'immissione in commercio
in  Italia, utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della salute
11 febbraio 1997.