IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3,
specifica  le  competenze  del  CIPE  in  tema di coordinamento delle
politiche  comunitarie,  demandando, tra l'altro, al Comitato stesso,
nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli
indirizzi   generali  da  adottare  per  l'azione  italiana  in  sede
comunitaria    per    il   coordinamento   delle   iniziative   delle
amministrazioni   ad  essa  interessate  e  l'adozione  di  direttive
generali   per  il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari,  sia
comunitari sia nazionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo  di  rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di
cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il  trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia'
attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
  Vista  la  delibera  CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il
riordino  delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  la
determinazione,  d'intesa  con  le  amministrazioni competenti, della
quota  nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative
cofinanziate dall'Unione europea;
  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005 n.
1698  concernente il sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo  agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR - che stabilisce gli
obiettivi  da  conseguire  per  gli  anni  dal  2007  al 2013, con la
definizione  delle  priorita',  da  attuarsi,  con  gli  Orientamenti
strategici  adottati  dal  Consiglio,  a livello comunitario, e con i
Piani Strategici Nazionali (PSN), adottati da parte dei singoli Stati
membri,  a  livello nazionale, nonche' con la previsione di norme sul
partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli;
  Viste  le  conclusioni  della  Presidenza  del Consiglio europeo di
Bruxelles  (15  e 16 dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto
un  accordo  sulle  prospettive finanziarie per il periodo 2007 2013,
nonche'  l'Accordo  interistituzionale  del  17 maggio  2006  tra  il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di
bilancio e la sana gestione finanziaria;
  Visto  il  suddetto  regolamento  (CE)  n.  1698/2005,  relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 70, relativo ai
massimali  di partecipazione del FEASR a ciascun programma della fase
2007-2013 e l'art. 77, comma 3, secondo il quale gli Stati membri che
dispongono  di una programmazione regionalizzata possono istituire un
comitato  di  sorveglianza  nazionale per coordinare l'attuazione dei
programmi   regionali   in   relazione  alla  strategia  nazionale  e
all'utilizzazione delle risorse finanziarie;
  Visto  inoltre il titolo I del citato regolamento che suddivide gli
obiettivi  fissati  a  livello  comunitario in tre «Assi» riguardanti
rispettivamente:  il  «Miglioramento della competitivita' del settore
agricolo e forestale», il «Miglioramento dell'ambiente e dello spazio
rurale», la «Qualita' della vita nelle zone rurali e diversificazione
dell'economia   rurale»,   i  quali  interagiscono  con  un  IV  Asse
orizzontale metodologico (Metodo Leader);
  Visto  inoltre  l'art. 68 del citato regolamento che affida ad ogni
Stato  membro l'istituzione di una rete rurale nazionale con lo scopo
di riunire tutte le organizzazioni ed amministrazioni impegnate nello
sviluppo rurale;
  Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 2005 n. 1290,
relativo  al  finanziamento  della  politica  agricola  comune ed, in
particolare,  l'art.  29, rubricato «Disimpegno automatico», il quale
prevede  che  la  Commissione  procede al disimpegno automatico della
parte  di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo
rurale  che  non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i
pagamenti  intermedi  o  per la quale non siano state presentate alla
stessa  dichiarazioni  di  spesa  conformi  alle  condizioni  di  cui
all'art. 26, paragrafo 3, dello stesso regolamento, a titolo di spese
sostenute  entro  il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno
di impegno di bilancio;
  Visto  il  regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006,
n.  1974  relativo  alle disposizioni di applicazione del regolamento
(CE)  n.  1698/2005  ed,  in  particolare,  l'art. 8 disciplinante le
rimodulazioni  finanziarie  tra  programmi di sviluppo rurale per gli
Stati che optano per una programmazione regionalizzata;
  Visto  il regolamento (CE) della Commissione del 21 giugno 2006, n.
883  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1290/2005;
  Vista la decisione della Commissione C(2006) del 12 settembre 2006,
n.  4024  -  da  ultimo  modificata  con  decisione della Commissione
C(2007)  del  1° giugno  2007,  n.  2274  -  recante fissazione della
ripartizione  annuale,  per  Stato  membro, dell'importo del sostegno
comunitario  destinato  allo  sviluppo  rurale  per  il  periodo  dal
1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un totale
di  8.292.009.883  euro  (come  da  tabella  allegata  alla  presente
delibera) e che tiene conto delle risorse derivanti dalla modulazione
e dalla riforma della organizzazione comune del mercato del tabacco;
  Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza permanente per
i  rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome del
31 ottobre 2006;
  Considerato  che  nella  riunione  della  predetta  Conferenza  del
31 ottobre  2006  e'  stato  raggiunto  un  accordo unanime sul Piano
Strategico Nazionale, sulla proposta di riparto delle risorse messe a
disposizione  dal  FEASR  tra  le  regioni  e province autonome e sui
criteri di cofinanziamento statale e regionale;
  Considerato  che  e'  necessario,  allo  scopo  di definire i piani
finanziari  dei  piani  di  sviluppo rurale (PSR), fissare i tassi di
partecipazione  al  cofinanziamento  pubblico  dello  Stato  e  delle
regioni e province autonome;
  Considerato   che,  nella  fase  di  programmazione  2000-2006,  la
partecipazione  media  del  Fondo  europeo agricolo di orientamento e
garanzia  (FEOGA)  e'  risultata essere pari al 57,4% per i Programmi
operativi  regionali delle regioni appartenenti all'obiettivo 1 ed al
43,5% nelle altre regioni;
  Considerato  che  nella  fase di programmazione 2000-2006 era stato
definito  un  tasso  di  cofinanziamento  pubblico  nazionale, per le
misure  strutturali,  del 70% a carico dello Stato e del 30% a carico
delle  regioni  e  province autonome, nonche' del 100% a carico dello
Stato per le misure di accompagnamento e ritenuto opportuno mantenere
invariate tali percentuali;
  Preso  atto della corrispondenza esistente tra le vecchie misure di
accompagnamento,  oltre l'indennita' compensativa, previste dai Piani
di  sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e le misure
contenute  nell'Asse  2  dei PSR 2007-2013, denominato «Miglioramento
dell'ambiente e dello spazio rurale»;
  Rilevata  l'importanza,  anche  alla  luce dell'esperienza maturata
nella  fase 2000-2006 con i Piani di sviluppo rurale finanziati dalla
Sezione  Garanzia  del  FEOGA, di porre in essere ogni intervento che
assicuri   la   massima   efficienza   della   gestione   finanziaria
nell'utilizzazione  dei  fondi  destinati  allo  sviluppo  rurale nel
periodo  2007-2013,  in  modo  da  evitare  il  rischio di disimpegno
automatico;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Delibera:

  1.  E'  approvato  il  piano  di  riparto  delle  risorse  messe  a
disposizione  dal  FEASR  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2006)  del 12 settembre 2006, n. 4024 per l'attuazione delle misure
di  sviluppo  rurale  contenute  nei  piani  di sviluppo rurale (PSR)
2007-2013  richiamati  in premessa cosi' come riportato nella tabella
allegata che forma parte integrante della presente delibera.
  2.  Il  finanziamento dei Programmi di sviluppo rurale e della Rete
Rurale  Nazionale,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1698/2005, e'
assicurato come segue:
    per  le  Regioni  Competitivita',  la  partecipazione  del  FEASR
corrisponde  mediamente  al  44%  della  spesa  pubblica  totale  dei
Programmi  di  sviluppo  rurale  2007-2013.  Per  la regione Liguria,
conformemente  all'intesa  sancita  in  Conferenza  Stato-regioni del
31 ottobre  2006,  il  cofinanziamento  FEASR  e' limitato al 35% per
l'asse 1;
    per   le   Regioni   Convergenza,  la  partecipazione  del  FEASR
corrisponde  mediamente  al  57,5%  della  spesa  pubblica totale dei
Programmi di sviluppo rurale 2007-2013;
    per  la  Rete  Rurale  Nazionale,  la  partecipazione  del  FEASR
corrisponde al 50% della spesa pubblica totale.
  Il corrispondente cofinanziamento pubblico nazionale occorrente per
l'attuazione dei predetti PSR e' assicurato come segue: per le misure
contenute  negli Assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica, il
70%  delle  risorse  pubbliche  nazionali  previste  da ciascun piano
finanziario  fa  carico  alle  disponibilita'  recate  dal  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e il 30% fa carico ai bilanci
delle  regioni e province autonome; per le misure contenute nell'Asse
2  e per quelle previste nel programma della Rete Rurale Nazionale il
100% fa carico al predetto Fondo di rotazione.
  3.  La partecipazione del Fondo di rotazione al cofinanziamento dei
Programmi   regionali   di   sviluppo   rurale  e'  assicurata  nelle
percentuali  indicate  a  condizione  che  le  regioni  e le province
autonome  di  Trento  e Bolzano adempiano correttamente agli obblighi
previsti dagli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) n. 1974/2006
e  dall'art.  18,  paragrafo 2,  lettera a),  del regolamento (CE) n.
883/2006,     relativi,     rispettivamente,     alla    valutazione,
all'istituzione   ed   al   funzionamento  di  un  quadro  comune  di
monitoraggio  e allo scambio di dati finanziari e di monitoraggio tra
Commissione  europea  e Stati membri. Diversamente, la partecipazione
del  Fondo di rotazione al cofinanziamento dei Programmi regionali di
sviluppo  rurale  viene ridotta in proporzione alla gravita' e durata
dell'inadempienza,   cosi'   come   rilevata   dalle  amministrazioni
competenti.   La   partecipazione   del   Fondo   di   rotazione   al
cofinanziamento  dei  Programmi  regionali  di  sviluppo rurale viene
ridotta  anche  nei casi in cui le regioni e le province autonome non
assicurino   la   messa  a  disposizione  delle  informazioni  minime
necessarie  al  funzionamento della Rete Rurale Nazionale 2007-2013 e
nei  casi in cui un programma subisca il disimpegno dei fondi, di cui
all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
  4.  La  quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione viene
messa a disposizione degli organismi pagatori riconosciuti sulla base
delle  procedure di cui agli articoli da 25 a 28 del regolamento (CE)
n. 1290/2005.
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
qualita'  di amministrazione nazionale capofila e di coordinamento di
tutte  le  forme di intervento nel settore agricolo e rurale, a norma
dell'art.  18  del  regolamento  (CE)  del  Consiglio  n.  1698/2005,
trasmette  alla  Commissione  europea,  per  l'approvazione,  i piani
regionali  di  sviluppo  rurale  ed  il  Programma della jRete Rurale
Nazionale   redatti   in   coerenza   agli   orientamenti  strategici
comunitari,   al   Piano   Strategico  Nazionale  ed  alla  normativa
comunitaria.
    Roma, 15 giugno 2007

                                                 Il Presidente: Prodi


                    Il segretario del CIPE: Gobbo

Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  18 settembre 2007 Ufficio di
controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia
e finanze, foglio n. 132